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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3839 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Marconi Parte_1 C.F._1
n. 139 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Aliprandi che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara, via Nicola Fabrizi 61 presso lo studio dell'Avv. Mirko Di Michele che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione dei coniugi.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In data 28.01.2020, la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 [...] come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montesilvano (PE) CP_1
in data 7.6.2024, anno 2020, atto n. 10, parte I (cfr. doc.1 allegato fascicolo parte ricorrente), dalla cui unione nasceva la figlia nata in [...] il [...]. Persona_1
2) Con ricorso depositato in data 20.12.2024 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge con addebito della separazione a Controparte_1 quest'ultimo, con affidamento in via esclusiva alla ricorrente della figlia minore e assegnazione della casa familiare in qualità di genitore collocatario e chiedendo che fosse posto in capo al resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre al contributo per il canone di locazione.
3) All'udienza del 26.3.2025 il sig. le parti raggiungevano un accordo in Controparte_1
ordine alle condizioni di separazione.
4) La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
5) Quanto alle ulteriori statuizioni, come mentovato in narrativa, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e la sig.ra continuerà Parte_1
a vivere nell'attuale dimora, in Montesilvano alla Via Antonio Salieri n. 8, unitamente alla piccola pagina 2 di 4 , nata a [...] in data [...], affidata ad entrambi i genitori ma presso la Persona_1
madre collocata esclusivamente.
Il sig. che ha già lasciato l'abitazione coniugale impegnandosi a Controparte_1
richiedere l'aggiornamento della residenza entro e non oltre 15 giorni dal presente accordo, versa alla madre a titolo di mantenimento l'importo di € 300,00, mensili ed entro il giorno 5, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat a partire dal 2026. In ragione dell'impegno economico e dell'età della minore, il padre concede alla madre di poter richiedere l'intero importo dell'assegno unico e, quindi, il 100% ed ogni altro eventuale sussidio disponibile, mettendosi a completa disposizione per i documenti necessari. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo famiglia
I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti, pertanto nessuno è tenuto al mantenimento dell'altro e dichiarano il nulla osta preventivo al rilascio dei documenti d'identità per la figlia.
Il padre potrà vedere la figlia per due pomeriggi a settimana ed un fine settimana ogni due potrà tenerla con sè a fine settimana alterni dal sabato mattina per poi riportarla la domenica alle ore
19.00.
La bambina festeggerà il suo compleanno con i genitori congiuntamente se possibile.
Quanto alle ulteriori festività giornaliere verranno festeggiate con un genitore ad anni alterni a partire dalla madre.
Quanto al Natale starà con un genitore dal 23 al 30 e dal 31 al 6 alternativamente con i genitori e ad anni alterni avverrà lo scambio.
Quanto alla Pasqua festeggerete con la bambina la domenica ed il lunedì alternativamente
Durante l'estate la bimba starà alternatamente per due settimane consecutive con ogni genitore.”.
6) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
7) Le spese vengono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
20.12.2024 da nei confronti di con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in Montesilvano il 28.01.2020 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del medesimo Comune al n. 10 Parte I, anno 2020) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pescara, 2.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3839 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Marconi Parte_1 C.F._1
n. 139 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Aliprandi che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara, via Nicola Fabrizi 61 presso lo studio dell'Avv. Mirko Di Michele che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione dei coniugi.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In data 28.01.2020, la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 [...] come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montesilvano (PE) CP_1
in data 7.6.2024, anno 2020, atto n. 10, parte I (cfr. doc.1 allegato fascicolo parte ricorrente), dalla cui unione nasceva la figlia nata in [...] il [...]. Persona_1
2) Con ricorso depositato in data 20.12.2024 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge con addebito della separazione a Controparte_1 quest'ultimo, con affidamento in via esclusiva alla ricorrente della figlia minore e assegnazione della casa familiare in qualità di genitore collocatario e chiedendo che fosse posto in capo al resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre al contributo per il canone di locazione.
3) All'udienza del 26.3.2025 il sig. le parti raggiungevano un accordo in Controparte_1
ordine alle condizioni di separazione.
4) La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
5) Quanto alle ulteriori statuizioni, come mentovato in narrativa, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e la sig.ra continuerà Parte_1
a vivere nell'attuale dimora, in Montesilvano alla Via Antonio Salieri n. 8, unitamente alla piccola pagina 2 di 4 , nata a [...] in data [...], affidata ad entrambi i genitori ma presso la Persona_1
madre collocata esclusivamente.
Il sig. che ha già lasciato l'abitazione coniugale impegnandosi a Controparte_1
richiedere l'aggiornamento della residenza entro e non oltre 15 giorni dal presente accordo, versa alla madre a titolo di mantenimento l'importo di € 300,00, mensili ed entro il giorno 5, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat a partire dal 2026. In ragione dell'impegno economico e dell'età della minore, il padre concede alla madre di poter richiedere l'intero importo dell'assegno unico e, quindi, il 100% ed ogni altro eventuale sussidio disponibile, mettendosi a completa disposizione per i documenti necessari. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo famiglia
I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti, pertanto nessuno è tenuto al mantenimento dell'altro e dichiarano il nulla osta preventivo al rilascio dei documenti d'identità per la figlia.
Il padre potrà vedere la figlia per due pomeriggi a settimana ed un fine settimana ogni due potrà tenerla con sè a fine settimana alterni dal sabato mattina per poi riportarla la domenica alle ore
19.00.
La bambina festeggerà il suo compleanno con i genitori congiuntamente se possibile.
Quanto alle ulteriori festività giornaliere verranno festeggiate con un genitore ad anni alterni a partire dalla madre.
Quanto al Natale starà con un genitore dal 23 al 30 e dal 31 al 6 alternativamente con i genitori e ad anni alterni avverrà lo scambio.
Quanto alla Pasqua festeggerete con la bambina la domenica ed il lunedì alternativamente
Durante l'estate la bimba starà alternatamente per due settimane consecutive con ogni genitore.”.
6) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
7) Le spese vengono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
20.12.2024 da nei confronti di con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in Montesilvano il 28.01.2020 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del medesimo Comune al n. 10 Parte I, anno 2020) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pescara, 2.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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