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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3112/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240043319002001 REGISTRAZ. SENT 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e Riscossione il 7.4.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09420240043319002001 in riferimento alla registrazione di atti giudiziari per l'anno 2022 per un importo pari a 277,83 euro emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria per conto del Tribunale di Palmi e notificato al ricorrente in data 07/02/2025.
Si costituiva ADER ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva di ADER poiché l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, come nel caso de quo, è devoluta unicamente all'ente impositore, mentre l'ente della riscossione può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, né il garante della regolarità del procedimento sottostante alla formazione del ruolo.
Nel merito evidenziava che la normativa invocata dal ricorrente (art. 57 del D.P.R. 131/86 dal Decreto
Legislativo n.139 del 18/09/2024) non si applica alla fattispecie maturata nel 2022 ma dal 2025 in poi.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e sosteneva che il primo comma dell'art.57 citato è rimasto immutato atteso che esso prevede che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli art. 12
e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile salvo quanto previsto dal comma 1.1
l'amministrazione ha notificato l'avviso di liquidazione in solido alle parti interessate dell'atto giudiziario che
è una sentenza e non un decreto ingiuntivo, e, successivamente ha notificato la cartella ad entrambi le parti in causa in quanto l'obbligazione non è estinta nei confronti della parte vincitrice e sarà oggetto di azione esecutiva solo nel caso in cui l'agente della riscossione non riuscirà a riscuotere il tributo nei confronti del soccombente che sarà esecutato in via principale.
Concludeva per il rigetto con condanna alle spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 9.2.2026 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. La cartella, invero, è stata preceduta da regolare notifica il 16.04.2024 anche al ricorrente dell'avviso di liquidazione AVVISO NUM. 2022/001/SC/000000845/0/002.
Tale avviso non è stato impugnato e conseguentemente il credito tributario si è cristallizzato senza possibilità di far valere in questa sede afferente all'impugnazione della cartella intempestive eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore dell'Agenzia delle Entrate e di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €300,00, oltre oneri di legge, nei confronti di ADER, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.Difensore_2, ed Agenzia delle Entrate.
Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3112/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240043319002001 REGISTRAZ. SENT 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e Riscossione il 7.4.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09420240043319002001 in riferimento alla registrazione di atti giudiziari per l'anno 2022 per un importo pari a 277,83 euro emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria per conto del Tribunale di Palmi e notificato al ricorrente in data 07/02/2025.
Si costituiva ADER ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva di ADER poiché l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, come nel caso de quo, è devoluta unicamente all'ente impositore, mentre l'ente della riscossione può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, né il garante della regolarità del procedimento sottostante alla formazione del ruolo.
Nel merito evidenziava che la normativa invocata dal ricorrente (art. 57 del D.P.R. 131/86 dal Decreto
Legislativo n.139 del 18/09/2024) non si applica alla fattispecie maturata nel 2022 ma dal 2025 in poi.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e sosteneva che il primo comma dell'art.57 citato è rimasto immutato atteso che esso prevede che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli art. 12
e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile salvo quanto previsto dal comma 1.1
l'amministrazione ha notificato l'avviso di liquidazione in solido alle parti interessate dell'atto giudiziario che
è una sentenza e non un decreto ingiuntivo, e, successivamente ha notificato la cartella ad entrambi le parti in causa in quanto l'obbligazione non è estinta nei confronti della parte vincitrice e sarà oggetto di azione esecutiva solo nel caso in cui l'agente della riscossione non riuscirà a riscuotere il tributo nei confronti del soccombente che sarà esecutato in via principale.
Concludeva per il rigetto con condanna alle spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 9.2.2026 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. La cartella, invero, è stata preceduta da regolare notifica il 16.04.2024 anche al ricorrente dell'avviso di liquidazione AVVISO NUM. 2022/001/SC/000000845/0/002.
Tale avviso non è stato impugnato e conseguentemente il credito tributario si è cristallizzato senza possibilità di far valere in questa sede afferente all'impugnazione della cartella intempestive eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore dell'Agenzia delle Entrate e di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €300,00, oltre oneri di legge, nei confronti di ADER, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.Difensore_2, ed Agenzia delle Entrate.
Reggio Calabria, 11.02.2026