Art. 1.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 10 novembre 1949, n. 853 , e' elevato da lire 3 milioni a lire 12 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 10 novembre 1949, n. 853 , e' elevato da lire 3 milioni a lire 12 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.