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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza 443/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
3913/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 244/2025 estensore Giudice Dr.ssa Capelli discussa all'udienza collegiale del
22 maggio 2025, promossa da
.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO e dell'avv. MARAZZA MARCO e DE FEO
DOMENICO , elettivamente domiciliato in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 MILANO presso l'avv. FAILLA LUCA MASSIMO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
), (C.F. ,
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. RANFAGNI ANDREA
( ) VIA L. IL MAGNIFICO 14 50129 FIRENZE;
, C.F._6
elettivamente domiciliat in FIRENZE piazza dei Rossi n. 1presso i difensori
APPELLATI
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia codesta Ecc.ma Corte accogliere il Parte_1
presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER ed altri rigettare l'appello avverso la Sentenza del CP_1
Tribunale di Milano n. 3913/2024 pubblicata l'11 settembre 2024. Con vittoria di spese
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda con cui i ricorrenti, odierni appellati, hanno chiesto dichiararsi la natura non assorbibile del trattamento di superminimo riconosciuto loro in busta paga fino a gennaio 2018 , con conseguente condanna alla corresponsione di quanto illegittimamente detratto a partire da quella data ed alla ricostruzione della loro posizione retributiva.
pagina 2 di 11 I lavoratori avevano allegato di essere dipendenti della Società da circa 30 anni;
che, dal dicembre 2010 ,veniva loro riconosciuto in busta paga un superminimo individuale dichiarato assorbibile, ma di fatto mai riassorbito. Il trattamento, anzi, era rimasto in busta paga anche in costanza dei vari aumenti e rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo. Ciò appunto fino a gennaio 2018.
Il primo Giudice ha rilevato come risultasse provato quanto allegato. Ha rilevato anche come il trattamento in discussione fosse stato corrisposto , in generale, a tutti i lavoratori durante Pt_1
il periodo suindicato. Ha quindi ritenuto che si fosse determinato un uso aziendale, concretato da un comportamento unico e univoco anche in costanza dei vari contratti collettivi ed aumenti. Ciò anche nel periodo in cui la stessa azienda denunciava difficoltà economiche, che avevano portato all'esperimento di varie procedure di mobilità ed alla stipula di contratti di solidarietà.
L'uso, ha affermato, costituisce una fonte sociale intermedia, che si colloca in dimensione subcontrattuale e che può certamente cessare anche per iniziativa unilaterale. La cessazione però necessità di una attività espressa, la cui prova è carico del datore di lavoro, mentre a carico dei lavoratori resta l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'uso. Nel caso specifico, i lavoratori avevano assolto il loro onere probatorio;
invece non aveva Pt_1
soddisfatto il proprio. L'Azienda aveva infatti sostenuto che la disdetta unilaterale fosse da individuarsi nell'accordo intervenuto tra OOSS e parte datoriale nel novembre 2017.In realtà tale accordo non esprime alcuna volontà in tal senso, nemmeno per il tramite del riconoscimento della voce retributiva denominata ritenuto Testi
elemento assolutamente indifferente in ragione della sua diversità rispetto al superminimo.
propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
I lavoratori resistono difendendo la sentenza. pagina 3 di 11 All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante precisa che il principio generale che governa il superminimo è quello dell'assorbimento e che infatti il trattamento di cui si discute era stato espressamente definito come riassorbibile. Il semplice dato temporale della corresponsione è elemento di per sé neutro ed indifferente. Precisa anche come non sia vero che il trattamento stipendiale da febbraio 2018 era stato ridotto, appunto perché, in busta paga, era stato corrisposto l'ERS, introdotto da accordo sindacale del novembre 2017. L'accordo era frutto di un periodo complicato , sotto il profilo economico, che l'azienda aveva deciso appunto di affrontare e che giustificava il riassorbimento.
Come primo motivo di appello, infatti, censura la scorretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati e dell'art. 2078, negando la sussistenza del ritenuto uso aziendale.
E' infatti pacifico, afferma, che l'azienda, ad ogni rinnovo contrattuale, aveva proceduto ad una rivalutazione autonoma della opportunità di continuare a erogare il superminimo ed altrettanto aveva appunto fatto nel 2017, con esiti diversi rispetto agli altri rinnovi contrattuali. In conclusione, afferma, l'erogazione potrebbe essere ritenuta comportamento concludente in relazione ad un singolo rinnovo , senza inficiare quindi la natura riassorbibile dell'emolumento.
Come secondo motivo di appello reitera la violazione dell'art. 2078 cc. sotto diverso profilo. Afferma che l'uso comunque è “ disdettabile “ e che la disdetta può essere intimata con totale pagina 4 di 11 libertà di forme . Non occorre quindi, come ha affermato il
Tribunale, uno specifico accordo sindacale. Nel caso specifico, comunque, la disdetta sarebbe rappresentata da una conferma indirizzata alle OOSS di voler procedere al riassorbimento, nell'ambito appunto delle trattative svolte per la stipula dell'accordo del 2017, e ciò è espresso dal doc 8, in atti. Si tratta di comunicato dei sindacati CGIL, CISL e UIL ai lavoratori, con cui questi vengono informati del fatto che le OOSS avevano insistito sul mantenimento del superminimo per effetto di comportamento concludente, ma l' aveva rifiutato. L'accordo Pt_2
del 2017, d'altro canto, ha introdotto un nuovo elemento, appunto l' , a sua volta sintomatico della volontà del datore di procedere Testi
al riassorbimento.
Nessuna delle suesposte doglianze è meritevole di accoglimento. Al contrario, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella sua interpretazione dell'istituto dell'uso aziendale, e nella sua applicazione al caso controverso.
Sul punto, va ricordato, esistono diversi precedenti di questa stessa
Corte ( cfr sentenze 263/23, 724/24, 211/24,e, da ultimo sentenza
167/2025). In sintesi, questa Corte ha affermato che la reiterazione costante di un comportamento favorevole datoriale integra gli estremi dell'uso ed assume quindi la stessa forza cogente di un contratto collettivo. Al contrario del contratto, però, non si determina alcuna necessità di indagine sulla volontà datoriale;
quel che conta è la spontaneità dalla dazione, che si impone quindi alla natura ordinariamente riassorbibile dell'erogazione superminimo, anche come tale espressamente definita. Sul datore grava l'onere di fornire prova contraria degli elementi che costituiscono appunto l'uso, quindi la continuità e la spontaneità .
Si riporta quindi, anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, la sentenza sopra citata n. 167/2025, “Non è contestato che il pagina 5 di 11 trattamento in questione fosse stato definito riassorbibile.Non è contestato, e del resto non sarebbe contestabile, che l'eccedenza retributiva corrisposta in busta paga, ossia il superminimo, sia di regola riassorbile, salvo diversa intesa fra le parti ,ovvero salvo diversa disposizione di contrattazione collettiva. Grava sul lavoratore che aziona la relativa pretesa, quindi, dimostrare la sussistenza di una diversa pattuizione.Il punto è che nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto dal lavoratore.E' stata provata, e del resto non è stata nemmeno contestata da parte appellante, l'esistenza di un comportamento generalizzato e protratto nel tempo da parte di . Si aggiunge, protratto per un periodo Pt_1
di tempo decisamente lungo.
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei propri dipendenti integra senza dubbio l'esistenza di un uso aziendale, che correttamente il primo Giudice ha ricondotto alle cd fonti sociali, tra cui appunto vanno annoverati sia i contratti collettivi sia gli usi aziendali ,che tali sono definite perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, nemmeno realizzano meri interessi individuali. Al contrario, sono diretti a disciplinare in modo uniforme i rapporti fra datore e la collettività impersonale della forza lavoro. Per questo motivo l'uso agisce poi nei rapporti individuali esattamente come una disposizione di contratto collettivo
( cfr nell'ambito di giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica : Cass 26107/2018 ; Cass 31204/2021). La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che sia accertata l'esistenza di uso aziendale, che si traduca in trattamento economico di miglior favore, a tale modifica “ in melius” non si applica l'art. 1340 cc ( norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà dei contraenti di inserirlo, il potere degli stessi di escluderlo) , né,
pagina 6 di 11 in generale, la disciplina civilistica dei contratti e, con essa, la possibilità di indagine sulla volontà dei contraenti datore/sindacati. L'elemento caratterizzante, unico e solo, resta quindi la spontaneità del comportamento datoriale. Nel caso di specie, provata l'esistenza del comportamento datoriale di maggior favore, e quindi dell'uso aziendale, la contestazione di è Pt_1
stata in parte generica, in parte afferente ad elementi del tutto irrilevanti .In particolare, non è vero che il mero dato temporale è irrilevante, o meglio, il dato temporale può essere irrilevante se si prova la non spontaneità del comportamento datoriale e/o la non reiterazione, come, per esempio, la sussistenza di interruzioni dell'erogazione stessa.
Irrilevanti sono le affermazioni circa la volontà ( presunta) datoriale, che, come si è visto, non può esser oggetto di indagine.
Irrilevanti quindi sono le difficoltà economiche aziendali, circostanze obiettive che nessuno nega, ma che non hanno nulla a che fare con la fattispecie in esame. Anzi, a ben vedere, esse rafforzano la convinzione della spontaneità del comportamento,posto che appunto, dal 2008 , l'azienda ha in ogni caso perpetuato
l'erogazione. Né risulta dagli atti quanto affermato dall'appellante
e cioè che ad ogni rinnovo contrattuale l'azienda si sarebbe posta il problema del superminimo, confermandolo con volontà espressa la cui esistenza, quindi , contrasterebbe con l'esistenza dell'uso azienda invece correttamente rilevato dal Tribunale di Milano.Vero che l'uso non si incorpora nel contratto individuale , non vincola quindi per sempre le parti e può essere modificato o da successivo contratto o da successiva disdetta unilaterale. Non risulta però nel caso di specie alcuna disdetta, ma solo una decurtazione in busta paga”
Quanto all'efficacia del citato doc 8 come disdetta unilaterale, si osserva che trattasi , appunto, di un comunicato delle OOSS ai lavoratori, e tra l'altro anche un comunicato alquanto critico pagina 7 di 11 sull'operato aziendale. Non esiste quindi, né nel doc 8 né altrove, una espressione di volontà riconducibile all'Azienda, volta esplicitamente a “ disdettare” l'uso di cui si discute, indirizzato ai lavoratori.
La sentenza n. 167/2025 ha esaminato anche il citato accordo del 2017
“ D'altra parte, il più volte citato accordo del 2017 , nel prevedere vari aumenti retributivi, tra cui appunto l' non contempla alcuna Testi
previsione dalla quale possa desumersi, esplicitamente o anche solo implicitamente, il superamento dell'uso esistente, o comunque la volontà/facoltà dell'azienda di utilizzare gli aumenti per riassorbire il superminimo in misura corrispondente.L'interpretazione dell'accordo del 2017 è lineare. Nel contratto in questione non risulta alcuna volontà implicita o espressa in ordine al riassorbimento del superminimo, ma si legge solo che “i trattamenti economici del personale dipendente vengono adeguati come da tabelle allegate “ dove le tabelle allegate prevedono appunto solo aumenti e
ERS.E' quindi evidente che l' a nulla rileva. Tale elemento è Testi
invero introdotto senza alcuna specificazione, ma già il fatto che sia individuato come “ separato” e nell'ambito di un accordo ponte a livello nazionale relativo a tutto il settore della telecomunicazione in vista di un rinnovo del CCNL, rende evidente che non si tratta di un emolumento retributivo frutto della ordinaria dinamica salariale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essendo qualificato come espressamente non incidente sugli istituti diretti ed indiretti e sul TFR , è innegabile che l'assorbimento del superminimo per effetto dell'attribuzione dell'ERS comporterebbe , nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico del lavoratore. La logica interpretativa dell'appellante non è quindi condivisibile.”
Va rimarcato che il suddetto orientamento è stato avallato dalla
Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 12477/2025. In
pagina 8 di 11 sintesi, la Suprema Corte ha disatteso i motivi di impugnazione, del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, sollevati da Pt_1
affermando che giurisprudenza di legittimità oramai pacifica esclude rilievo, ai fini della configurazione dell'uso aziendale,
l'elemento volontaristico. Al contrario,è sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei dipendenti. Ha condiviso l'inclusione dell'uso aziendale nella categoria delle fonti sociali – che include anche contratti collettivi e regolamenti aziendali – che agisce sul piano dei rapporti individuali esattamente allo stesso modo del contratto collettivo. Premesso ciò, ha affermato
“ non vi è ragione di sottrarre a tali criteri anche la regolazione del superminimo.Se è vero che ( il superminimo)…. È normalmente soggetto al principio del riassorbimento nei successivi miglioramenti recati dalla contrattazione collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che si tratti di compenso speciale strettamente collegato a speciali meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua degli ordinari principi sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore… non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole da parte del datore di lavoro che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi”.
La Suprema Corte ha altresì riconosciuto la possibilità datoriale di
“ disdettare”, affermando però che essa deve essere esercitata secondo buona fede e correttezza, in coerenza con le caratteristiche pagina 9 di 11 di fonte sociale dell'uso “ disdettato”. Sul punto si cita espressamente il passaggio fondamentale del pronunciamento “Ciò implica innanzitutto che la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire su un sopravvenuto e sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso, quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti … implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione mediante dichiarazione di parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della disdetta medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini, che la volontà .. ( di disdetta) sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere percepibile direttamente dalla platea dei lavoratori. Viene in rilievo la natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori i quali, per elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata contezza della volontà del datore di recedere dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene in ipotesi di disdetta dal contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale. “
La sentenza impugnata si conforma a tali principi che , si sottolinea, a maggior ragione impediscono di attribuire al citato doc
8 la natura di disdetta unilaterale, valida ed efficace.
L'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge. La presenza di orientamenti contrastanti e la complessità delle questioni interpretative inducono la Corte a disporne la compensazione al 50%.
PQM
pagina 10 di 11 Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n 3913/2024 .
Compensa tra le parti le spese del grado nella misura del 50%, condannando alla refusione del restante 50% , che Parte_1
liquida, nella quota , in euro 1.250,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico di Parte_1
Milano 22 MAGGIO 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 11 di 11
N. R.G. registro generale appello lavoro 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
3913/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 244/2025 estensore Giudice Dr.ssa Capelli discussa all'udienza collegiale del
22 maggio 2025, promossa da
.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO e dell'avv. MARAZZA MARCO e DE FEO
DOMENICO , elettivamente domiciliato in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 MILANO presso l'avv. FAILLA LUCA MASSIMO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
), (C.F. ,
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. RANFAGNI ANDREA
( ) VIA L. IL MAGNIFICO 14 50129 FIRENZE;
, C.F._6
elettivamente domiciliat in FIRENZE piazza dei Rossi n. 1presso i difensori
APPELLATI
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia codesta Ecc.ma Corte accogliere il Parte_1
presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER ed altri rigettare l'appello avverso la Sentenza del CP_1
Tribunale di Milano n. 3913/2024 pubblicata l'11 settembre 2024. Con vittoria di spese
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda con cui i ricorrenti, odierni appellati, hanno chiesto dichiararsi la natura non assorbibile del trattamento di superminimo riconosciuto loro in busta paga fino a gennaio 2018 , con conseguente condanna alla corresponsione di quanto illegittimamente detratto a partire da quella data ed alla ricostruzione della loro posizione retributiva.
pagina 2 di 11 I lavoratori avevano allegato di essere dipendenti della Società da circa 30 anni;
che, dal dicembre 2010 ,veniva loro riconosciuto in busta paga un superminimo individuale dichiarato assorbibile, ma di fatto mai riassorbito. Il trattamento, anzi, era rimasto in busta paga anche in costanza dei vari aumenti e rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo. Ciò appunto fino a gennaio 2018.
Il primo Giudice ha rilevato come risultasse provato quanto allegato. Ha rilevato anche come il trattamento in discussione fosse stato corrisposto , in generale, a tutti i lavoratori durante Pt_1
il periodo suindicato. Ha quindi ritenuto che si fosse determinato un uso aziendale, concretato da un comportamento unico e univoco anche in costanza dei vari contratti collettivi ed aumenti. Ciò anche nel periodo in cui la stessa azienda denunciava difficoltà economiche, che avevano portato all'esperimento di varie procedure di mobilità ed alla stipula di contratti di solidarietà.
L'uso, ha affermato, costituisce una fonte sociale intermedia, che si colloca in dimensione subcontrattuale e che può certamente cessare anche per iniziativa unilaterale. La cessazione però necessità di una attività espressa, la cui prova è carico del datore di lavoro, mentre a carico dei lavoratori resta l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'uso. Nel caso specifico, i lavoratori avevano assolto il loro onere probatorio;
invece non aveva Pt_1
soddisfatto il proprio. L'Azienda aveva infatti sostenuto che la disdetta unilaterale fosse da individuarsi nell'accordo intervenuto tra OOSS e parte datoriale nel novembre 2017.In realtà tale accordo non esprime alcuna volontà in tal senso, nemmeno per il tramite del riconoscimento della voce retributiva denominata ritenuto Testi
elemento assolutamente indifferente in ragione della sua diversità rispetto al superminimo.
propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
I lavoratori resistono difendendo la sentenza. pagina 3 di 11 All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante precisa che il principio generale che governa il superminimo è quello dell'assorbimento e che infatti il trattamento di cui si discute era stato espressamente definito come riassorbibile. Il semplice dato temporale della corresponsione è elemento di per sé neutro ed indifferente. Precisa anche come non sia vero che il trattamento stipendiale da febbraio 2018 era stato ridotto, appunto perché, in busta paga, era stato corrisposto l'ERS, introdotto da accordo sindacale del novembre 2017. L'accordo era frutto di un periodo complicato , sotto il profilo economico, che l'azienda aveva deciso appunto di affrontare e che giustificava il riassorbimento.
Come primo motivo di appello, infatti, censura la scorretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati e dell'art. 2078, negando la sussistenza del ritenuto uso aziendale.
E' infatti pacifico, afferma, che l'azienda, ad ogni rinnovo contrattuale, aveva proceduto ad una rivalutazione autonoma della opportunità di continuare a erogare il superminimo ed altrettanto aveva appunto fatto nel 2017, con esiti diversi rispetto agli altri rinnovi contrattuali. In conclusione, afferma, l'erogazione potrebbe essere ritenuta comportamento concludente in relazione ad un singolo rinnovo , senza inficiare quindi la natura riassorbibile dell'emolumento.
Come secondo motivo di appello reitera la violazione dell'art. 2078 cc. sotto diverso profilo. Afferma che l'uso comunque è “ disdettabile “ e che la disdetta può essere intimata con totale pagina 4 di 11 libertà di forme . Non occorre quindi, come ha affermato il
Tribunale, uno specifico accordo sindacale. Nel caso specifico, comunque, la disdetta sarebbe rappresentata da una conferma indirizzata alle OOSS di voler procedere al riassorbimento, nell'ambito appunto delle trattative svolte per la stipula dell'accordo del 2017, e ciò è espresso dal doc 8, in atti. Si tratta di comunicato dei sindacati CGIL, CISL e UIL ai lavoratori, con cui questi vengono informati del fatto che le OOSS avevano insistito sul mantenimento del superminimo per effetto di comportamento concludente, ma l' aveva rifiutato. L'accordo Pt_2
del 2017, d'altro canto, ha introdotto un nuovo elemento, appunto l' , a sua volta sintomatico della volontà del datore di procedere Testi
al riassorbimento.
Nessuna delle suesposte doglianze è meritevole di accoglimento. Al contrario, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella sua interpretazione dell'istituto dell'uso aziendale, e nella sua applicazione al caso controverso.
Sul punto, va ricordato, esistono diversi precedenti di questa stessa
Corte ( cfr sentenze 263/23, 724/24, 211/24,e, da ultimo sentenza
167/2025). In sintesi, questa Corte ha affermato che la reiterazione costante di un comportamento favorevole datoriale integra gli estremi dell'uso ed assume quindi la stessa forza cogente di un contratto collettivo. Al contrario del contratto, però, non si determina alcuna necessità di indagine sulla volontà datoriale;
quel che conta è la spontaneità dalla dazione, che si impone quindi alla natura ordinariamente riassorbibile dell'erogazione superminimo, anche come tale espressamente definita. Sul datore grava l'onere di fornire prova contraria degli elementi che costituiscono appunto l'uso, quindi la continuità e la spontaneità .
Si riporta quindi, anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, la sentenza sopra citata n. 167/2025, “Non è contestato che il pagina 5 di 11 trattamento in questione fosse stato definito riassorbibile.Non è contestato, e del resto non sarebbe contestabile, che l'eccedenza retributiva corrisposta in busta paga, ossia il superminimo, sia di regola riassorbile, salvo diversa intesa fra le parti ,ovvero salvo diversa disposizione di contrattazione collettiva. Grava sul lavoratore che aziona la relativa pretesa, quindi, dimostrare la sussistenza di una diversa pattuizione.Il punto è che nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto dal lavoratore.E' stata provata, e del resto non è stata nemmeno contestata da parte appellante, l'esistenza di un comportamento generalizzato e protratto nel tempo da parte di . Si aggiunge, protratto per un periodo Pt_1
di tempo decisamente lungo.
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei propri dipendenti integra senza dubbio l'esistenza di un uso aziendale, che correttamente il primo Giudice ha ricondotto alle cd fonti sociali, tra cui appunto vanno annoverati sia i contratti collettivi sia gli usi aziendali ,che tali sono definite perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, nemmeno realizzano meri interessi individuali. Al contrario, sono diretti a disciplinare in modo uniforme i rapporti fra datore e la collettività impersonale della forza lavoro. Per questo motivo l'uso agisce poi nei rapporti individuali esattamente come una disposizione di contratto collettivo
( cfr nell'ambito di giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica : Cass 26107/2018 ; Cass 31204/2021). La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che sia accertata l'esistenza di uso aziendale, che si traduca in trattamento economico di miglior favore, a tale modifica “ in melius” non si applica l'art. 1340 cc ( norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà dei contraenti di inserirlo, il potere degli stessi di escluderlo) , né,
pagina 6 di 11 in generale, la disciplina civilistica dei contratti e, con essa, la possibilità di indagine sulla volontà dei contraenti datore/sindacati. L'elemento caratterizzante, unico e solo, resta quindi la spontaneità del comportamento datoriale. Nel caso di specie, provata l'esistenza del comportamento datoriale di maggior favore, e quindi dell'uso aziendale, la contestazione di è Pt_1
stata in parte generica, in parte afferente ad elementi del tutto irrilevanti .In particolare, non è vero che il mero dato temporale è irrilevante, o meglio, il dato temporale può essere irrilevante se si prova la non spontaneità del comportamento datoriale e/o la non reiterazione, come, per esempio, la sussistenza di interruzioni dell'erogazione stessa.
Irrilevanti sono le affermazioni circa la volontà ( presunta) datoriale, che, come si è visto, non può esser oggetto di indagine.
Irrilevanti quindi sono le difficoltà economiche aziendali, circostanze obiettive che nessuno nega, ma che non hanno nulla a che fare con la fattispecie in esame. Anzi, a ben vedere, esse rafforzano la convinzione della spontaneità del comportamento,posto che appunto, dal 2008 , l'azienda ha in ogni caso perpetuato
l'erogazione. Né risulta dagli atti quanto affermato dall'appellante
e cioè che ad ogni rinnovo contrattuale l'azienda si sarebbe posta il problema del superminimo, confermandolo con volontà espressa la cui esistenza, quindi , contrasterebbe con l'esistenza dell'uso azienda invece correttamente rilevato dal Tribunale di Milano.Vero che l'uso non si incorpora nel contratto individuale , non vincola quindi per sempre le parti e può essere modificato o da successivo contratto o da successiva disdetta unilaterale. Non risulta però nel caso di specie alcuna disdetta, ma solo una decurtazione in busta paga”
Quanto all'efficacia del citato doc 8 come disdetta unilaterale, si osserva che trattasi , appunto, di un comunicato delle OOSS ai lavoratori, e tra l'altro anche un comunicato alquanto critico pagina 7 di 11 sull'operato aziendale. Non esiste quindi, né nel doc 8 né altrove, una espressione di volontà riconducibile all'Azienda, volta esplicitamente a “ disdettare” l'uso di cui si discute, indirizzato ai lavoratori.
La sentenza n. 167/2025 ha esaminato anche il citato accordo del 2017
“ D'altra parte, il più volte citato accordo del 2017 , nel prevedere vari aumenti retributivi, tra cui appunto l' non contempla alcuna Testi
previsione dalla quale possa desumersi, esplicitamente o anche solo implicitamente, il superamento dell'uso esistente, o comunque la volontà/facoltà dell'azienda di utilizzare gli aumenti per riassorbire il superminimo in misura corrispondente.L'interpretazione dell'accordo del 2017 è lineare. Nel contratto in questione non risulta alcuna volontà implicita o espressa in ordine al riassorbimento del superminimo, ma si legge solo che “i trattamenti economici del personale dipendente vengono adeguati come da tabelle allegate “ dove le tabelle allegate prevedono appunto solo aumenti e
ERS.E' quindi evidente che l' a nulla rileva. Tale elemento è Testi
invero introdotto senza alcuna specificazione, ma già il fatto che sia individuato come “ separato” e nell'ambito di un accordo ponte a livello nazionale relativo a tutto il settore della telecomunicazione in vista di un rinnovo del CCNL, rende evidente che non si tratta di un emolumento retributivo frutto della ordinaria dinamica salariale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essendo qualificato come espressamente non incidente sugli istituti diretti ed indiretti e sul TFR , è innegabile che l'assorbimento del superminimo per effetto dell'attribuzione dell'ERS comporterebbe , nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico del lavoratore. La logica interpretativa dell'appellante non è quindi condivisibile.”
Va rimarcato che il suddetto orientamento è stato avallato dalla
Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 12477/2025. In
pagina 8 di 11 sintesi, la Suprema Corte ha disatteso i motivi di impugnazione, del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, sollevati da Pt_1
affermando che giurisprudenza di legittimità oramai pacifica esclude rilievo, ai fini della configurazione dell'uso aziendale,
l'elemento volontaristico. Al contrario,è sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei dipendenti. Ha condiviso l'inclusione dell'uso aziendale nella categoria delle fonti sociali – che include anche contratti collettivi e regolamenti aziendali – che agisce sul piano dei rapporti individuali esattamente allo stesso modo del contratto collettivo. Premesso ciò, ha affermato
“ non vi è ragione di sottrarre a tali criteri anche la regolazione del superminimo.Se è vero che ( il superminimo)…. È normalmente soggetto al principio del riassorbimento nei successivi miglioramenti recati dalla contrattazione collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che si tratti di compenso speciale strettamente collegato a speciali meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua degli ordinari principi sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore… non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole da parte del datore di lavoro che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi”.
La Suprema Corte ha altresì riconosciuto la possibilità datoriale di
“ disdettare”, affermando però che essa deve essere esercitata secondo buona fede e correttezza, in coerenza con le caratteristiche pagina 9 di 11 di fonte sociale dell'uso “ disdettato”. Sul punto si cita espressamente il passaggio fondamentale del pronunciamento “Ciò implica innanzitutto che la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire su un sopravvenuto e sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso, quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti … implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione mediante dichiarazione di parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della disdetta medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini, che la volontà .. ( di disdetta) sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere percepibile direttamente dalla platea dei lavoratori. Viene in rilievo la natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori i quali, per elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata contezza della volontà del datore di recedere dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene in ipotesi di disdetta dal contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale. “
La sentenza impugnata si conforma a tali principi che , si sottolinea, a maggior ragione impediscono di attribuire al citato doc
8 la natura di disdetta unilaterale, valida ed efficace.
L'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge. La presenza di orientamenti contrastanti e la complessità delle questioni interpretative inducono la Corte a disporne la compensazione al 50%.
PQM
pagina 10 di 11 Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n 3913/2024 .
Compensa tra le parti le spese del grado nella misura del 50%, condannando alla refusione del restante 50% , che Parte_1
liquida, nella quota , in euro 1.250,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico di Parte_1
Milano 22 MAGGIO 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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