TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 9063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9063 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA
quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle riunite controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 11821/24 e 18917/24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA Parte_1 in persona del leg. rapp.te pt., rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Balletti, presso il cui studio elettivamente elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille 16
E
in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Per_1 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n. 55
NONCHE'
,in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Annalisa D'Amora, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente
Ragioni di fatto e di diritto
La società in epigrafe esponeva: che, con "Nota di debito per regolarizzazioni contributive” del 26 gennaio 2024, 1 CP_3 aveva richiesto il pagamento della somma di € 76.663,52 a titolo di regolarizzazioni contributive con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con i signori ed Lamentava la nullità Parte_2 Parte_3 dell'avviso e della notifica in ragione del formato del file e disconosceva la conformità della copia all'originale. Eccepiva la prescrizione del credito azionato. Si costituiva 1' CP 3 che invocava l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ampliato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018
i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità, estesa fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo
3 della legge n. 335/1995, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, da ritenersi applicabile anche ai dipendenti delle società partecipate . Si costituiva Controparte_2 che concludeva per il rigetto del ricorso. Con distinto ricorso, successivamente riunito al primo, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240005972921000 emesso dall CP_3 per il recupero delle poste già oggetto di causa. Lamentava la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la nullità dell'atto in ragione del suo formato. Eccepiva la decadenza e la prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva l' CP_3 che deduceva di aver interrotto la prescrizione e invocava l'applicabilità del disposto di cui all'art. 9, co.1, lett. a) dl 198/22, applicabile anche alle società partecipate. Si costituiva Controparte_2
,[...] che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa.
I ricorsi meritano accoglimento.
Oggetto di causa è l'accertamento dell'esistenza del debito, già oggetto di nota del
26.1.2024 e successivamente azionato dall'Istituto con avviso di addebito n.
37120240005972921000.
Va preliminarmente osservato che nei giudizi in cui si controverta del diritto dell' CP_3 alla ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Ne consegue che non essendo in discussione, in ragione della natura stessa del giudizio, la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza del debito, prive di rilievo risultano le contestazioni relative agli aspetti contenutistici della nota di addebito di cui al ricorso 11821/'24 nonché quelli relativi al formato ed al contenuto dell'avviso di addebito 37120240005972921000.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti azionati. Va premesso che oggetto di recupero risulta, con riferimento al lavoratore [...] Pt_2 l'importo dei contributi maturati con riferimento alle annualità 1998, 2000 e
,
2005 Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali. Quanto al lavoratore Parte_3 oggetto di recupero sono le poste contributive relative alle annualità 2005, 2011 e 2012.
L' CP_1 invoca l'applicabilità del disposto di cui al comma 10 bis dell'art. 3 lg 335/95, nel testo come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) dl 202/24 "10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' CP_3 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore".
Va rilevato che il primo atto interruttivo di cui è prova agli atti è rappresentato dalla nota di debito del 26.1.2024. Orbene, tenendo conto che la contribuzione oggetto di recupero è relativa a annualità comprese nell'arco temporale 2000/2012, la stessa, in difetto di ogni allegazione e prova di ulteriori atti interruttivi, era già prescritta alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal dl 202/24.
In accoglimento dei proposti ricorsi devono dunque dichiararsi non dovute le poste di cui alla nota del 26.1.2024 ed all'avviso di addebito nn 37120240005972921000 Le spesedi lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
MA ON, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dei ricorsi, dichiara non dovute le poste di cui alla nota del 26.1.2024 ed all'avviso di addebito nn 37120240005972921000;
2) Condanna l' CP_3 alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 5.12.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA
quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle riunite controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 11821/24 e 18917/24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA Parte_1 in persona del leg. rapp.te pt., rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Balletti, presso il cui studio elettivamente elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille 16
E
in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Per_1 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n. 55
NONCHE'
,in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Annalisa D'Amora, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente
Ragioni di fatto e di diritto
La società in epigrafe esponeva: che, con "Nota di debito per regolarizzazioni contributive” del 26 gennaio 2024, 1 CP_3 aveva richiesto il pagamento della somma di € 76.663,52 a titolo di regolarizzazioni contributive con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con i signori ed Lamentava la nullità Parte_2 Parte_3 dell'avviso e della notifica in ragione del formato del file e disconosceva la conformità della copia all'originale. Eccepiva la prescrizione del credito azionato. Si costituiva 1' CP 3 che invocava l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ampliato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018
i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità, estesa fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo
3 della legge n. 335/1995, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, da ritenersi applicabile anche ai dipendenti delle società partecipate . Si costituiva Controparte_2 che concludeva per il rigetto del ricorso. Con distinto ricorso, successivamente riunito al primo, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240005972921000 emesso dall CP_3 per il recupero delle poste già oggetto di causa. Lamentava la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la nullità dell'atto in ragione del suo formato. Eccepiva la decadenza e la prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva l' CP_3 che deduceva di aver interrotto la prescrizione e invocava l'applicabilità del disposto di cui all'art. 9, co.1, lett. a) dl 198/22, applicabile anche alle società partecipate. Si costituiva Controparte_2
,[...] che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa.
I ricorsi meritano accoglimento.
Oggetto di causa è l'accertamento dell'esistenza del debito, già oggetto di nota del
26.1.2024 e successivamente azionato dall'Istituto con avviso di addebito n.
37120240005972921000.
Va preliminarmente osservato che nei giudizi in cui si controverta del diritto dell' CP_3 alla ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Ne consegue che non essendo in discussione, in ragione della natura stessa del giudizio, la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza del debito, prive di rilievo risultano le contestazioni relative agli aspetti contenutistici della nota di addebito di cui al ricorso 11821/'24 nonché quelli relativi al formato ed al contenuto dell'avviso di addebito 37120240005972921000.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti azionati. Va premesso che oggetto di recupero risulta, con riferimento al lavoratore [...] Pt_2 l'importo dei contributi maturati con riferimento alle annualità 1998, 2000 e
,
2005 Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali. Quanto al lavoratore Parte_3 oggetto di recupero sono le poste contributive relative alle annualità 2005, 2011 e 2012.
L' CP_1 invoca l'applicabilità del disposto di cui al comma 10 bis dell'art. 3 lg 335/95, nel testo come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) dl 202/24 "10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' CP_3 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore".
Va rilevato che il primo atto interruttivo di cui è prova agli atti è rappresentato dalla nota di debito del 26.1.2024. Orbene, tenendo conto che la contribuzione oggetto di recupero è relativa a annualità comprese nell'arco temporale 2000/2012, la stessa, in difetto di ogni allegazione e prova di ulteriori atti interruttivi, era già prescritta alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal dl 202/24.
In accoglimento dei proposti ricorsi devono dunque dichiararsi non dovute le poste di cui alla nota del 26.1.2024 ed all'avviso di addebito nn 37120240005972921000 Le spesedi lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
MA ON, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dei ricorsi, dichiara non dovute le poste di cui alla nota del 26.1.2024 ed all'avviso di addebito nn 37120240005972921000;
2) Condanna l' CP_3 alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 5.12.2025