Rigetto
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09342/2025REG.PROV.COLL.
N. 03224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2025, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore e dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
i signori -OMISSIS- in qualità di eredi del signor -OMISSIS-rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il consigliere AN IO e uditi per le parti l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa n. 594/N, Pos. n. 667363/B del 12 maggio 2020, recante il diniego opposto all’istanza - presentata in data 27 gennaio 2017 dal sottufficiale dell’esercito -OMISSIS-in congedo dal 30 maggio 2013 - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di intervento chirurgico di asportazione di liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow up”;
b) dal parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) reso nell’adunanza n. 2210 del 13 gennaio 2020.
2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, notificato il 7 luglio 2020, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento degli atti de quibus .
2.1. In punto di fatto, ha elencato le seguenti missioni all’estero alle quali ha partecipato:
-dal 24 ottobre 1993 al 24 gennaio 1994, missione internazionale di pace in Mozambico nell’ambito della missione denominata “Albatros”;
- dal 18 aprile 1999 al 15 ottobre 1999, missione internazionale di pace in Kosovo alloggiando presso la base ubicata in Durazzo, con incarico di addetto alla cellula comando;
-dal 16 ottobre 1999 al 10 dicembre 1999, seconda missione internazionale di pace in Kosovo alloggiando nuovamente presso la base ubicata in Durazzo, sempre con incarico di addetto al comando della sede;
-dal 2 aprile 2001 al 26 luglio 2001, terza missione internazionale di pace in Kosovo alloggiando presso la base ubicata in Durazzo, con incarico di property account manager (PAO);
- dal 10 gennaio 2002 al 2 maggio 2002, missione internazionale di pace in Bosnia, alloggiando presso la caserma “Tito Barrack” di Sarajevo, ma spostandosi sul territorio giusta il ruolo assunto di interprete.
2.2. In data 18 maggio 2016 gli venivano diagnosticati gli “esiti di intervento chirurgico asportazione di liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow up”.
In data 27 gennaio 2017 inoltrava all’amministrazione istanza volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla richiesta di equo indennizzo in ordine alla predetta infermità. Mediante verbale Mod. BL/B n. A21707095 del 15 settembre 2017 la Commissione medico ospedaliera (C.M.O.) di Roma ascriveva la patologia sofferta alla 4^ categoria. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, pronunciandosi nell’adunanza n. 2210 del 13 gennaio 2020 riteneva che l’infermità non potesse essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio in quanto: i- si tratta di una neoplasia maligna che si sviluppa da cellule che vanno incontro a differenziazione adiposa, rara (1% di tutte le neoplasie), di causa per lo più non identificabile, pur sussistendo alcune associazioni genetiche; ii- nel servizio svolto non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica.
2.1. Nel ricorso suddetto il militare lamentava:
I- illegittimità per violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione; violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata;
II - eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.
2.2. Essendo intervenuto in corso di causa (28 gennaio 2024) il decesso del militare, con successivo atto, notificato il 20 marzo 2024 e depositato in pari data, si sono costituiti in giudizio la madre e i fratelli, signori -OMISSIS- manifestando l’interesse alla prosecuzione dello stesso in qualità di eredi.
3. Il Tribunale adìto, sulla scorta di tali complessive circostanze e tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali nella peculiare materia, ha accolto il ricorso con la sentenza qui gravata, condannando il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite. Ciò disponendo che « […] nel dare esecuzione alla presente pronuncia il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l’istanza dell’originario ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato, con l’ulteriore precisazione che nel compiere tale rinnovata valutazione il Comitato dovrà pronunciarsi in merito agli specifici fattori di rischio e alle situazioni di disagio in cui l’interessato si è trovato in concreto ad operare, e potrà escludere il nesso di causalità soltanto individuando fattori causali alternativi rispetto al servizio svolto dal medesimo interessato, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità […]».
4. I Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze (Comitato di verifica per le cause di servizio) hanno interposto appello – con ricorso notificato in data 18 aprile 2025 – articolando un unico motivo (da pag. 6 a pag. 20), suddiviso in tre distinti paragrafi, così rubricato:
« Vizio di motivazione. Travisamento dei fatti posti a fondamento della domanda. Errore di fatto ».
Il T.a.r. per il Lazio avrebbe basato la propria decisione su un presupposto errato, ovvero l’avvenuta effettuazione del servizio in Kosovo da parte del militare, laddove egli è stato sempre dislocato a Durazzo, in Albania, come si evincerebbe dal foglio matricolare e dallo stralcio del libretto personale.
4.1. Sotto il profilo dell’onere della prova a carico del ricorrente, dunque (paragrafo 1.a dell’atto di appello, pagg. 14-15), l’interessato avrebbe addotto motivazioni standard sull’esistenza di un “ambiente contaminato” e sulla “manutenzione delle armi con uso di benzene”, senza tuttavia aggiungere alcun elemento concreto di valutazione, tale non potendo essere la presenza di “polveri trovate intrappolate nel sarcoma”.
4.2. Con riferimento alla tipologia delle mansioni svolte (paragrafo 1.b, pagg. 15-16), risulta in atti lo svolgimento di attività di natura prettamente amministrativa, sicché per lui il rischio di entrare in contatto con l’uranio impoverito o con altri inquinanti di natura bellica, comunque non presenti, era praticamente inesistente. Per quanto riguarda le missioni in Albania, l’asserito svolgimento continuativo di pattuglie, attività di vigilanza e di guardia in luoghi contaminati in Kosovo, sarebbe dunque in contrasto con la natura dell’incarico svolto e con la sede a cui il militare era stato assegnato (Durazzo); per quanto riguarda la missione in Bosnia, l’incarico di interprete ne comportava competenze amministrative e non operative.
4.3. Infine, sarebbe erronea l’inversione dell’onere della prova operata dal T.a.r. (paragrafo 1.c, pagg. 16-20), che vorrebbe gravare l’amministrazione della dimostrazione che gli inquinanti non abbiano determinato l’insorgere della patologia. Al riguardo, l’originario orientamento favorevole della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2024, n. 3886; id ., 7 ottobre 2021, n. 6684), è stato poi smentito, in quanto privo di fondamento normativo, da successive pronunce della stessa sezione (Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2025, n. 2210).
5. Si sono costituiti per resistere all’appello i signori -OMISSIS- Nell’apposita memoria, versata in atti il 22 settembre 2025, hanno nuovamente ricordato come il militare, pur alloggiando a Durazzo, per gli incarichi ricevuti in un caso di addetto alla cellula comando, nell’altro di P.A.O., era costretto a recarsi in tantissime località, massicciamente bombardate con proiettili all’uranio impoverito (come dimostrato dalle mappe diramate dall’UNEP e dalla NATO), tra cui Pec, Decane, Dakovica, Pristina, Katlanovo. Egli inoltre dal 10 gennaio 2002 al 2 maggio 2002 ha partecipato alla missione internazionale di pace proprio in Bosnia, alloggiando presso la caserma “Tito Barrack” di Sarajevo, ovvero la struttura che ha registrato il più alto numero di militari ammalati e deceduti.
6. Nel corso del procedimento, in data 31 ottobre 2025, hanno versato in atti le sopravvenute sentenze dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, n. 12 e n. 13 del 7 ottobre 2025.
7. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8.1. Giova ricordare che il provvedimento impugnato si fonda sul citato parere del C.V.C.S. del 13 gennaio 2020, che ha escluso la riconducibilità della patologia a causa di servizio essenzialmente per le seguenti ragioni, già sopra richiamate: i) non è conosciuta la causa della maggior parte dei sarcomi, che costituiscono tumori rari fra le neoplasie; ii) nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Non è chi non veda l’intrinseca contraddittorietà tra l’affermazione in forza della quale « pochi [sarcomi, n.d.r. ] hanno una causa identificabile, pur sussistendo alcune associazioni genetiche », nel caso di specie non esplicitate/riscontrate, e la radicale esclusione che i precedenti di servizio documentati, tra cui l’oggettiva permanenza in zone caratterizzate da contaminazione da uranio impoverito, possano aver costituito, secondo le regole di causalità probabilistica declinate dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, causa o concausa del suo insorgere.
8.3. Va al riguardo ricordato come l’art. 11 del regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, prevede che il comitato di verifica delle cause di servizio « accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ». Come osservato in giurisprudenza, l’avviso del comitato « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali », pertanto « si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere »; inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
Circostanze queste ultime sicuramente sussistenti nel caso di specie.
9. Allo stesso, infatti, si attagliano pienamente i principi espressi nei già ricordati recentissimi arresti dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, invocati dalla difesa dell’appellante in sede di discussione orale della causa, che non hanno in verità introdotto novità dirimenti ai fini della presente controversia, confermandone tuttavia gli esiti dati dal T.a.r. per il Lazio.
9.1. Occorre in effetti considerare che, con quattro coeve sentenze del 7 ottobre 2025 (le nn. 12, 13, 14 e 15), l’Adunanza plenaria, pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726, 5 maggio 2025, n. 3749, ha affermato il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
9.2. Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale »; in particolare, si chiedeva di stabilire se l’accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con la decisione in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria. La rimessione traeva origine da una controversia promossa da un militare dell’esercito italiano, partecipante a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano, al quale veniva in seguito diagnosticata una patologia tumorale, per la quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, negata su conforme parere contrario del comitato di verifica per le cause di servizio, motivato sulla mancanza di antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità.
9.3. L’Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per « infermità o patologie tumorali » contratte « per le particolari condizioni ambientali ed operative » nelle quali si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale « impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti », il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati.
9.4. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare ( post hoc ergo propter hoc ), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
10. Nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l’appello non possa essere accolto, atteso che:
a) la tipologia di tumore diagnosticato al militare è, per esplicita ammissione dello stesso C.V.C.S., oltre che raro, per lo più a eziologia ignota, stante che l’ipotizzata, quanto egualmente rara, « associazione genetica », è semplicemente evocata quasi come un obiter , senza che se ne sia dimostrata l’avvenuta verifica;
b) il militare ha innegabilmente dimostrato di aver effettuato servizio in Kosovo, a Sarajevo, alloggiando addirittura in una caserma che si è resa famosa per l’alto numero di tumori, anche letali, tra gli “ospiti”;
c) ad abundantiam – essendo già sufficiente l’incontestato soggiorno in Kosovo dal 10 gennaio 2002 al 2 maggio 2002 – ha altresì affermato di aver attinto il territorio macedone e dei Balcani anche durante la partecipazione alle altre missioni, giusta il ruolo svolto, in particolare quello di P.A.O., che avendo competenze in ambito NATO, plausibilmente implicava spostamenti, che l’amministrazione ha assiomaticamente escluso, senza tuttavia chiarire in cosa esso si concretizzasse davvero e quali mansioni d’ufficio lo connotassero;
d) il C.V.C.S. per contro non ha né valutato la portata causale o concausale della partecipazione a tali missioni all’estero (in particolare quella in Kosovo), né individuato una causale extralavorativa nella genesi del tumore che ha portato al decesso del militare;
d) la valutazione effettuata, come ampiamente detto, risponde piuttosto a formule di stile, che non attingono né la realtà fattuale, né le più accreditate risultanze della scienza medica sul punto;
e) l’avvenuta effettuazione del servizio in zone contaminate da uranio impoverito o in ambienti comunque nocivi, in assenza dell’individuazione di etiologia alternativa, va considerata incidente sull’insorgenza della specifica patologia di cui è causa;
f) non spettava al militare fornire la prova che la neoplasia era da ricondurre, anche in termini di mera concausa, alla contaminazione ambientale, una volta dimostrato di aver svolto servizio nelle zone de quibus e di esservi rimasto per un tempo sufficiente a subirne gli effetti, per ingestione e per inalazione dei contaminanti, in particolare l’uranio impoverito.
11. Riportando le considerazioni svolte in maggior dettaglio ai motivi di appello proposti si ha dunque che:
- la sentenza impugnata non ha commesso alcun errore di fatto avendo effettivamente il militare prestato servizio almeno in una missione all’estero svolgentesi in teatro di guerra e comunque in zona ove l’inquinamento da uranio impoverito è stato ormai dimostrato (Kosovo);
- le mansioni di interprete, al pari di qualsivoglia altra attività meramente amministrativa – ammesso l’attività di interprete in simile scenario possa essere qualificata come tale – non lo ha affatto messo al riparo da ridetta contaminazione, avendo egli alloggiato e quindi vissuto nel contesto contaminato e non avendo l’amministrazione dimostrato la particolare e specifica protezione che avrebbe dovuto preservarlo da ingestione/inalazione di sostanze tossiche e segnatamente dell’uranio impoverito (e d’altro canto sarebbe del tutto incongruo ritenere che, a fronte di un pericolo derivante da sostanze contaminanti che si inalano e si ingeriscono, si possa fare un discrimine tra attività “di combattimento” quali perlustrazioni, e diverse attività che pure portano il militare comunque a trascorrere tempo nelle zone contaminate) ;
- le regole sulla ripartizione dell’onere della prova sono state definitivamente chiarite con rifermento alle fattispecie de quibus dall’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, intervenuto a dirimere proprio il contrasto di giurisprudenza richiamato dall’appellante.
12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
13. La peculiarità della situazione alla base della controversia, induce il collegio a regolare le spese secondo l’ordinario criterio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 5.000/00 (cinquemila/00) a favore degli appellati costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’originario ricorrente in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
AN IO, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IO | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.