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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/10/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
VG 2110/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.08.2025 da
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana - Cod. Fisc. Parte_1
– residente in [...], con l'avv. Anna Maria C.F._1
Galli del Foro di Monza
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
– residente in [...], con l'avv. Anna Maria Galli C.F._2 del Foro di Monza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cermenate in data 10.09.1983 (anno
1983, atto n.23, parte II, serie A)
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 19.10.1999 omologato con decreto del Tribunale di
Como in data 27.1.1999 genitori di nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.08.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cermenate il 10.09.1983 (Atto n.23 parte II serie A - anno 1983 – Comune di Cermenate) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge della emananda sentenza;
2) Dare atto che i coniugi hanno definito ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno reciprocamente alcuna ulteriore rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale;
3) Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 10.09.1983, in Cermenate, con atto trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Cermenate (anno 1983, atto n.23, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 3 ottobre 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.08.2025 da
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana - Cod. Fisc. Parte_1
– residente in [...], con l'avv. Anna Maria C.F._1
Galli del Foro di Monza
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
– residente in [...], con l'avv. Anna Maria Galli C.F._2 del Foro di Monza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cermenate in data 10.09.1983 (anno
1983, atto n.23, parte II, serie A)
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 19.10.1999 omologato con decreto del Tribunale di
Como in data 27.1.1999 genitori di nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.08.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cermenate il 10.09.1983 (Atto n.23 parte II serie A - anno 1983 – Comune di Cermenate) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge della emananda sentenza;
2) Dare atto che i coniugi hanno definito ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno reciprocamente alcuna ulteriore rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale;
3) Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 10.09.1983, in Cermenate, con atto trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Cermenate (anno 1983, atto n.23, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 3 ottobre 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao