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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO ER Presidente rel.
CA GA GI
Sonia Piccinni GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1071 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MOLDOVA 24/02/1986, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(GENZANO DI ROMA 07/02/1984, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
EL DE SANTIS;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_1 Parte_2 consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno sperati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Affidamento della figlia La minore verrà affidata Persona_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e all'attività sportiva saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Collocazione prevalente della minore: la minore sarà collocata prevalentemente con la madre presso la casa familiare sita in Genzano Di Roma alla Via Val D'Aosta n. 8, int. N. 8 (RM);
- 1 - d) Assegnazione della casa familiare: La casa familiare sita in Genzano Di Roma alla Via Val
D'Aosta n. 8, int. N. 8 (RM), verrà assegnata, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra
[...] Per
, la quale ivi vivrà con la figlia minore e con il di lei figlio Parte_1 Persona_2 provvedendo al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali e alle spese di manutenzione ordinaria;
mentre invece il Sig. provvederà al pagamento dei ratei del mutuo Parte_2 gravante sull'immobile medesimo e alla manutenzione straordinaria. Inoltre, la Sig.ra
[...]
si impegna, non appena riuscirà ad avere maggiori entrate a provvedere nella Parte_1 misura che le sarà possibile al pagamento dei ratei del mutuo.
f) Diritto di visita del genitore non collocatario e modalità di affidamento: La minore
[...] errà accompagnata a scuola e ripresa da scuola tutti i giorni dalla madre, dal padre o Per_1 dai nonni materni e/o paterni, in base alle esigenze lavorative e personali dei separandi, medesimo criterio verrà applicato per quanto riguarda le attività ludico sportive ed extrascolastiche. Il padre prenderà la minore con sé almeno 2 pomeriggi a settimana, dal momento del termine della giornata lavorativa dello stesso, e, in uno di essi, cenerà e starà con la figlia fino a quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 22.00 mentre, nell'altro pomeriggio, il padre prenderà la figlia con sé dal momento del termine della giornata lavorativa e la minore pernotterà presso lo stesso;
tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti e salve le esigenze della minore e le esigenze lavorative dei separandi;
i ridetti pomeriggi verranno concordati tra i genitori almeno 24 ore prima degli stessi e con possibilità di ampliare i pernottamenti previo accordo tra i genitori.
f.1) Durante il fine settimana: la minore starà con il padre il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalla mattina del sabato sino alla domenica sera dopo cena quando verrà riportata dalla madre entro le ore 22.00. I genitori, di comune accordo e in base agli impegni della minore, potranno concordare che la figlia possa trascorrere il fine settimana presso i nonni materni o paterni, in modo tale che il rapporto nipote/nonni non venga interrotto o alterato. I genitori, inoltre, potranno prevedere, previo accordo tra loro e in base agli impegni della minore, la modifica degli orari e dei giorni sopra indicati, sempre in forza degli impegni della minore e lavorativi di entrambi i genitori.
g) In merito alle Festività: durante le feste natalizie, facendo uso del criterio dell'alternanza, la minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore e il 26 dicembre con l'uno o con l'altro genitore, sempre in virtù del principio dell'alternanza; medesimo criterio verrà applicato per il 31 dicembre, per il primo gennaio, per l'Epifania e così via. Per le feste pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori determinati anche dalle esigenze della minore e dei genitori stessi. Inoltre, la minore trascorrerà le altre festività con
- 2 - l'uno o con l'altro genitore (25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno ecc. ecc.), sempre secondo il criterio dell'alternanza e sempre in rispetto delle esigenze delle minore e dei genitori medesimi. Inoltre, essendo la Sig.ra di DE DO ed essendo la minore stata Parte_1 battezzata con rito DO, la minore medesima trascorrerà con la madre le festività della
DE de qua.
La minore trascorrerà le feste di compleanno di ciascun genitore con il rispettivo genitore.
I genitori concorderanno congiuntamente le modalità dei festeggiamenti del compleanno della minore al fine di poter far trascorrere la festa con entrambi, sia congiuntamente che in maniera alternata. Nel caso in cui la minore volesse festeggiare il compleanno con entrambi i genitori o nel caso in cui i genitori concordassero di effettuare per la figlia un unico compleanno, gli stessi si ripartiranno le spese de quibus, preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà concordata tra gli stessi di volta in volta
Qualora, invece, i genitori decidessero di festeggiare il compleanno della minore separatamente si faranno carico ciascuno delle spese dei rispettivi festeggiamenti.
h) Vacanze estive: i genitori concorderanno entro il 20 maggio di ciascun anno e comunque al momento della pianificazione delle ferie, il periodo estivo di vacanza da trascorrere reciprocamente con la minore, che sarà di 15 giorni totali su tutto il periodo, potendo i genitori prevedere sia la consecutività dei giorni o la divisione in due settimane separate (7gg). I genitori potranno concordare anche un ampliamento dei giorni suindicati.
i) Mantenimento: Il Sig. erserà alla Sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese a far data dall'omologa della presente separazione, la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
il versamento avverrà presso le coordinate che la Sig.ra si Parte_1 impegna a comunicare al Sig. entro e non oltre l'omologa della presente Parte_2 separazione.
La Sig.ra percepirà per intero l'assegno unico familiare. Parte_1
Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale Ordinario di Velletri a cui le parti dichiarano di aderire e che si intende parte integrante del presente ricorso.
l) I coniugi s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, le figure dei nonni materni e
- 3 - paterni in quanto i genitori intendono di far mantenere alla figlia un sano ed equilibrato sviluppo affettivo con costoro.
m) Le parti dichiarano sin d'ora che per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della minore sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
n) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e che tutti i restanti rapporti patrimoniali sono stati definiti.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Genzano di Roma il 24/05/2018; dall'unione coniugale Per è nata una figlia, , il 07/05/2019.
Comparse personalmente all'udienza del 23/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genzano di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, parte 1, atto n. 7).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
DO ER
- 4 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO ER Presidente rel.
CA GA GI
Sonia Piccinni GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1071 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MOLDOVA 24/02/1986, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(GENZANO DI ROMA 07/02/1984, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
EL DE SANTIS;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_1 Parte_2 consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno sperati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Affidamento della figlia La minore verrà affidata Persona_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e all'attività sportiva saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Collocazione prevalente della minore: la minore sarà collocata prevalentemente con la madre presso la casa familiare sita in Genzano Di Roma alla Via Val D'Aosta n. 8, int. N. 8 (RM);
- 1 - d) Assegnazione della casa familiare: La casa familiare sita in Genzano Di Roma alla Via Val
D'Aosta n. 8, int. N. 8 (RM), verrà assegnata, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra
[...] Per
, la quale ivi vivrà con la figlia minore e con il di lei figlio Parte_1 Persona_2 provvedendo al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali e alle spese di manutenzione ordinaria;
mentre invece il Sig. provvederà al pagamento dei ratei del mutuo Parte_2 gravante sull'immobile medesimo e alla manutenzione straordinaria. Inoltre, la Sig.ra
[...]
si impegna, non appena riuscirà ad avere maggiori entrate a provvedere nella Parte_1 misura che le sarà possibile al pagamento dei ratei del mutuo.
f) Diritto di visita del genitore non collocatario e modalità di affidamento: La minore
[...] errà accompagnata a scuola e ripresa da scuola tutti i giorni dalla madre, dal padre o Per_1 dai nonni materni e/o paterni, in base alle esigenze lavorative e personali dei separandi, medesimo criterio verrà applicato per quanto riguarda le attività ludico sportive ed extrascolastiche. Il padre prenderà la minore con sé almeno 2 pomeriggi a settimana, dal momento del termine della giornata lavorativa dello stesso, e, in uno di essi, cenerà e starà con la figlia fino a quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 22.00 mentre, nell'altro pomeriggio, il padre prenderà la figlia con sé dal momento del termine della giornata lavorativa e la minore pernotterà presso lo stesso;
tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti e salve le esigenze della minore e le esigenze lavorative dei separandi;
i ridetti pomeriggi verranno concordati tra i genitori almeno 24 ore prima degli stessi e con possibilità di ampliare i pernottamenti previo accordo tra i genitori.
f.1) Durante il fine settimana: la minore starà con il padre il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalla mattina del sabato sino alla domenica sera dopo cena quando verrà riportata dalla madre entro le ore 22.00. I genitori, di comune accordo e in base agli impegni della minore, potranno concordare che la figlia possa trascorrere il fine settimana presso i nonni materni o paterni, in modo tale che il rapporto nipote/nonni non venga interrotto o alterato. I genitori, inoltre, potranno prevedere, previo accordo tra loro e in base agli impegni della minore, la modifica degli orari e dei giorni sopra indicati, sempre in forza degli impegni della minore e lavorativi di entrambi i genitori.
g) In merito alle Festività: durante le feste natalizie, facendo uso del criterio dell'alternanza, la minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore e il 26 dicembre con l'uno o con l'altro genitore, sempre in virtù del principio dell'alternanza; medesimo criterio verrà applicato per il 31 dicembre, per il primo gennaio, per l'Epifania e così via. Per le feste pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori determinati anche dalle esigenze della minore e dei genitori stessi. Inoltre, la minore trascorrerà le altre festività con
- 2 - l'uno o con l'altro genitore (25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno ecc. ecc.), sempre secondo il criterio dell'alternanza e sempre in rispetto delle esigenze delle minore e dei genitori medesimi. Inoltre, essendo la Sig.ra di DE DO ed essendo la minore stata Parte_1 battezzata con rito DO, la minore medesima trascorrerà con la madre le festività della
DE de qua.
La minore trascorrerà le feste di compleanno di ciascun genitore con il rispettivo genitore.
I genitori concorderanno congiuntamente le modalità dei festeggiamenti del compleanno della minore al fine di poter far trascorrere la festa con entrambi, sia congiuntamente che in maniera alternata. Nel caso in cui la minore volesse festeggiare il compleanno con entrambi i genitori o nel caso in cui i genitori concordassero di effettuare per la figlia un unico compleanno, gli stessi si ripartiranno le spese de quibus, preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà concordata tra gli stessi di volta in volta
Qualora, invece, i genitori decidessero di festeggiare il compleanno della minore separatamente si faranno carico ciascuno delle spese dei rispettivi festeggiamenti.
h) Vacanze estive: i genitori concorderanno entro il 20 maggio di ciascun anno e comunque al momento della pianificazione delle ferie, il periodo estivo di vacanza da trascorrere reciprocamente con la minore, che sarà di 15 giorni totali su tutto il periodo, potendo i genitori prevedere sia la consecutività dei giorni o la divisione in due settimane separate (7gg). I genitori potranno concordare anche un ampliamento dei giorni suindicati.
i) Mantenimento: Il Sig. erserà alla Sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese a far data dall'omologa della presente separazione, la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
il versamento avverrà presso le coordinate che la Sig.ra si Parte_1 impegna a comunicare al Sig. entro e non oltre l'omologa della presente Parte_2 separazione.
La Sig.ra percepirà per intero l'assegno unico familiare. Parte_1
Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale Ordinario di Velletri a cui le parti dichiarano di aderire e che si intende parte integrante del presente ricorso.
l) I coniugi s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, le figure dei nonni materni e
- 3 - paterni in quanto i genitori intendono di far mantenere alla figlia un sano ed equilibrato sviluppo affettivo con costoro.
m) Le parti dichiarano sin d'ora che per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della minore sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
n) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e che tutti i restanti rapporti patrimoniali sono stati definiti.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Genzano di Roma il 24/05/2018; dall'unione coniugale Per è nata una figlia, , il 07/05/2019.
Comparse personalmente all'udienza del 23/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genzano di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, parte 1, atto n. 7).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
DO ER
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