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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.12047 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. MIRENZI FRANCESCO Parte_1
per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MIRENZI FRANCESCO per Parte_2
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni, come modificate nell'allegato, sottoscritto personalmente dalle parti in data 10.6.2025, alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025;
“
1.i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il sig. per il mantenimento della moglie sig.ra Parte_1 Pt_2
, corrisponderà mensilmente €200,00, tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni
[...] mese. Le dette somme saranno rivalutate annualmente secondo lo scatto ISTAT.”;
ritenuto che, in assenza di figli minori, nulla osti alla ratifica delle suddette condizioni;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
, coniugati in Roma il 03.07.1983, alle condizioni congiunte riportate in
[...]
parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 730,
Parte 2, Serie A03, Anno 1983);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.12047 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. MIRENZI FRANCESCO Parte_1
per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MIRENZI FRANCESCO per Parte_2
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni, come modificate nell'allegato, sottoscritto personalmente dalle parti in data 10.6.2025, alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025;
“
1.i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il sig. per il mantenimento della moglie sig.ra Parte_1 Pt_2
, corrisponderà mensilmente €200,00, tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni
[...] mese. Le dette somme saranno rivalutate annualmente secondo lo scatto ISTAT.”;
ritenuto che, in assenza di figli minori, nulla osti alla ratifica delle suddette condizioni;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
, coniugati in Roma il 03.07.1983, alle condizioni congiunte riportate in
[...]
parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 730,
Parte 2, Serie A03, Anno 1983);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi