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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3747/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA
sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 3747/2024 R.G. e proposta da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Cunico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Piazza Pompei 14, come in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate congiuntamente dai ricorrenti ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato in data 10.10.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno richiesto a questo Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e all'esito del
[...] decorso dei termini di legge di pronunciare, altresì, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Parma (PR), in data 02.05.2009, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma dell'Anno 2009, Parte II, Serie A, Atto n. 26, deducendo che il loro rapporto coniugale si è da tempo deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della loro convivenza. Hanno dedotto, inoltre, di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, anche con riferimento al figlio, nato il [...] ed ancora Persona_1 minorenne, così come riportate nel loro ricorso congiunto. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con la nota congiunta di trattazione scritta, depositata ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 05.12.2024, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e con la sentenza non definitiva pubblicata in data 27.12.2024, n. 2671/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro richieste, disponendo contestualmente, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo della causa con fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi per il prosieguo del giudizio e la disamina dell'ulteriore loro domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, con nota congiunta di trattazione scritta, depositata ex artt. 473 bis.51 co. 2 e 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, a seguito di istanza presentata in tal senso dai coniugi, questi ultimi hanno confermato, con dichiarazione da loro sottoscritta personalmente, di non volersi riconciliare e di non volere comparire innanzi al Tribunale per l'incombente, insistendo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni riportate in tale nota di trattazione scritta. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella loro nota congiunta, il fascicolo è stato pertanto rimesso al Collegio per la decisione, come da ordinanza resa dal giudice relatore il 03.10.2025, e all'esito della camera di consiglio il giudizio viene deciso come segue. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta e coltivata dai ricorrenti, volta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, meriti accoglimento. Risulta infatti integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e s.m.i., essendo stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 2671/2024, resa da questo Tribunale nel corso del presente giudizio ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.49 c.p.c., della quale è comprovato anche il passaggio in giudicato, come da certificazione rilasciata ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 3 cit. D'altro canto, è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, tenuto conto della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi, e da tanto consegue la declaratoria, così come richiesta, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Parma (PR), in data 02.05.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio di stato civile del Comune di Parma dell'Anno 2009, Atto n. 26, Parte II, Serie A, come in atti. Per quanto concerne le condizioni concordate dai coniugi, il Collegio ravvisa l'equità e la congruità delle stesse in relazione agli interessi del figlio minorenne nato dalla coppia, avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione dello stesso Persona_1 presso la madre nella ex casa coniugale sita in Ciampino, via della Repubblica n. 6, assegnata alla ma con un'adeguata frequentazione anche con il padre, in ossequio al principio della bi- Pt_1 genitorialità recepito dall'ordinamento. Parimenti, risultano condivisibili le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento del figlio, oltre al concorso alle spese straordinarie, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale delle parti, quale rappresentata dalle stesse, e conformemente alle esigenze del minore. Per quel che attiene, poi, i loro reciproci rapporti, si dà atto che i coniugi hanno regolato anche gli stessi così come da condizioni da loro concordate. Ciò stante, deve dunque pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti alle condizioni così come da loro indicate nella nota congiunta di trattazione scritta depositata in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.05.2009 tra nata a [...], il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
AF (TA), il 01.05.1975, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Parma dell'Anno 2009, Parte II, Serie A, Atto n. 26, alle condizioni concordate di cui alla nota congiunta di trattazione scritta presentata in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025; - Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA
sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 3747/2024 R.G. e proposta da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Cunico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Piazza Pompei 14, come in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate congiuntamente dai ricorrenti ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato in data 10.10.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno richiesto a questo Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e all'esito del
[...] decorso dei termini di legge di pronunciare, altresì, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Parma (PR), in data 02.05.2009, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma dell'Anno 2009, Parte II, Serie A, Atto n. 26, deducendo che il loro rapporto coniugale si è da tempo deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della loro convivenza. Hanno dedotto, inoltre, di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, anche con riferimento al figlio, nato il [...] ed ancora Persona_1 minorenne, così come riportate nel loro ricorso congiunto. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con la nota congiunta di trattazione scritta, depositata ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 05.12.2024, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e con la sentenza non definitiva pubblicata in data 27.12.2024, n. 2671/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro richieste, disponendo contestualmente, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo della causa con fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi per il prosieguo del giudizio e la disamina dell'ulteriore loro domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, con nota congiunta di trattazione scritta, depositata ex artt. 473 bis.51 co. 2 e 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, a seguito di istanza presentata in tal senso dai coniugi, questi ultimi hanno confermato, con dichiarazione da loro sottoscritta personalmente, di non volersi riconciliare e di non volere comparire innanzi al Tribunale per l'incombente, insistendo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni riportate in tale nota di trattazione scritta. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella loro nota congiunta, il fascicolo è stato pertanto rimesso al Collegio per la decisione, come da ordinanza resa dal giudice relatore il 03.10.2025, e all'esito della camera di consiglio il giudizio viene deciso come segue. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta e coltivata dai ricorrenti, volta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, meriti accoglimento. Risulta infatti integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e s.m.i., essendo stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 2671/2024, resa da questo Tribunale nel corso del presente giudizio ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.49 c.p.c., della quale è comprovato anche il passaggio in giudicato, come da certificazione rilasciata ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 3 cit. D'altro canto, è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, tenuto conto della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi, e da tanto consegue la declaratoria, così come richiesta, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Parma (PR), in data 02.05.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio di stato civile del Comune di Parma dell'Anno 2009, Atto n. 26, Parte II, Serie A, come in atti. Per quanto concerne le condizioni concordate dai coniugi, il Collegio ravvisa l'equità e la congruità delle stesse in relazione agli interessi del figlio minorenne nato dalla coppia, avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione dello stesso Persona_1 presso la madre nella ex casa coniugale sita in Ciampino, via della Repubblica n. 6, assegnata alla ma con un'adeguata frequentazione anche con il padre, in ossequio al principio della bi- Pt_1 genitorialità recepito dall'ordinamento. Parimenti, risultano condivisibili le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento del figlio, oltre al concorso alle spese straordinarie, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale delle parti, quale rappresentata dalle stesse, e conformemente alle esigenze del minore. Per quel che attiene, poi, i loro reciproci rapporti, si dà atto che i coniugi hanno regolato anche gli stessi così come da condizioni da loro concordate. Ciò stante, deve dunque pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti alle condizioni così come da loro indicate nella nota congiunta di trattazione scritta depositata in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.05.2009 tra nata a [...], il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
AF (TA), il 01.05.1975, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Parma dell'Anno 2009, Parte II, Serie A, Atto n. 26, alle condizioni concordate di cui alla nota congiunta di trattazione scritta presentata in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025; - Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi