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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/11/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. residente in Pinzolo (TN) – Fraz. Sant'Antonio di Parte_1 C.F._1 Mavignola – Via Val Brenta n. 4, rappresentato e difeso, in forza dell'allegata procura per rappresentanza in giudizio dd. 24.10.2023, dall' avv. Diego Dorna del Foro di Trento (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento – Via Inama n. 8; C.F._2 RICORRENTE CONTRO (P. IVA e C.F. , con sede in Revò (TN) – Via Conte Martini Controparte_1 P.IVA_1 n. 48, in persona dei legali rappresentanti e soci (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3 Revò (TN) in data 07.07.1933 e residente in [...] e (C.F. CP_2
) nato a [...] in data [...] e residente in Trento in data 21.05.1974, C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Debiasi (C.F. con Studio in C.F._5 Cles (TN) – Via C.A. Martini n. 21, presso il quale elegge domicilio, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c. III cpc, ultima parte, così come modificato dall'art. 45 c. 9 della legge 18.06.2009 n. 69 ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato e trasmessa in forma telematica (doc. a); RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante corrente in Trento – Controparte_3 Controparte_4 Via Alto Adige, 152 (C.F. n. ) rappresentata e difesa giusto mandato dd. 15 febbraio 2024 P.IVA_2 dall.avv. Mara Bertotti (C.F. del Foro di Trento, eleggendo oltre al domicilio C.F._6 digitale anche domicilio presso il suo studio in Trento – Via Milano n. 116; TERZA CHIAMATA IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE Nel merito:
pagina 1 di 9 1.Condannare a risarcire i danni provocati a , tenuta Controparte_1 Parte_1 presente la C.T.U. ing. doc. 14, nella percentuale stimata da tale C.T.U. del 78,39 e quindi Per_1 versare al ricorrente € 59.584,52 oltre rivalutazione ed interessi dalla messa in mora del 1.6.21 al saldo;
in subordine l'eventuale minore somma che risultasse di giustizia.
2.Condannare inoltre a rimborsare a , ferma la suddetta Controparte_1 Parte_1 percentuale del 78,39 i costi sostenuti per la C.T.U. ing. per il C.T.P. e per le relative spese Per_1 legali (docc.ti 17-18-19) e quindi a versare al ricorrente € 13.716,82 oltre interessi della messa in mora del 5.1.23 al saldo;
in subordine l'eventuale minore somma che risultasse di giustizia.
3.Rigettare ogni diversa domanda avversaria, formulata sia in via principale, che in via riconvenzionale che, ancora, in via istruttoria. In via subordinata istruttoria:
1) disporre ove ritenuto necessario, l'acquisizione al presente fascicolo di quello sub n. 2532/ 21 R.G. – Tribunale di Trento afferente il procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva;
2) Disporre C.T.U. calligrafico, con saggio grafico da rilasciarsi da parte di al nominando CP_2 C.T.U., onde appurare che tutto quanto scritto a mano (tranne la dicitura “OK CONFERMATO”) sui docc.ti 23 e 24 proviene dal pugno di . CP_2 In ogni caso:
4.Condannare al pagamento di compenso e spese riferite al patrocinio Controparte_1 legale a favore del ricorrente nel presente procedimento, da liquidarsi d'ufficio in base alle tabelle ex D.M. 147/22 e maggiorato del 15% per spese generali, del 4% per cupa e del 22% per iva. CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE IN VIA PRELIMINARE: condannare, ex art. 281 undecies, comma 4, C.P.C. la chiamata in causa di terzo e quindi dalla società on sede in Via Alto Adige n. 152 – p. IVA e C.F. – Controparte_5 P.IVA_2 indirizzo di posta certificata: e per ciò stesso il resistente CHIEDE disporre lo Email_1 spostamento della prima udienza come fissata, fissare nuova udienza ed assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. IN VIA PRINCIPALE Accertati i fatti per cui è causa, dichiarare che il resistente non è inadempiente e/o non è tenuto ad alcun risarcimento dei danni e/o rimborsare alcunché e/o effettuare alcun altro pagamento in favore del ricorrente e per l'effetto rigettare integralmente la pretesa del ricorrente ovvero ridurla per quanto di giustizia, anche in relazione alla rigraduazione della responsabilità dei compatiti e/o per il profittamento del resistente alle transazioni concluse dal ricorrente. IN VIA RICONVENZIONALE: accertati i fatti per cui è causa e quindi la sussistenza di un residuo credito della resistente CP_1 per il saldo dei lavori effettuati, condannare il ricorrente al pagamento in
[...] Parte_1 favore della resistente società il saldo del prezzo di appalto come Controparte_1 convenuto e pari ad Euro 26.460,00 oltre IVA oltre eventuali altri accessori di legge ed interessi di mora, disponendo se del caso ed in via subordinata la compensazione tra le poste attive e passive e quindi tra i crediti ed i debiti delle parti in causa e come meglio in narrativa o secondo quanto emergerà in causa e, di giustizia;
Nei confronti della terza chiamata SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: condannare la società con sede in Parte_2 Via Alto Adige n. 152 – P. IVA e C.F. – indirizzo di posta certificata: P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a garantire e quindi manlevare la Email_1 pagina 2 di 9 per qualsiasi esborso sia per capitale, interessi, spese tecniche e legali dovesse Controparte_1 essere tenuta a versare per i fatti oggetto di causa nel caso di sua denegata soccombenza. IN VIA ISTRUTTORIA: A) ammettersi nuova C.T.U. cui affidare il quesito inerente la verifica della effettiva sussistenza del vizio oggetto di causa, la graduazione delle responsabilità ed il quantum risarcitorio. B) Ammettersi prova per interrogatorio formale di ricorrente e terzo chiamato e testimoniale sulla seguente capitolazione:
1.Riconosce l'effettiva esecuzione delle spese da parte di e/o in Controparte_1 Controparte_6 favore dell'edificio del signor e di cui all'elenco analitico delle lavorazioni in doc. 1 di parte Pt_1 resistente? A mezzo dei seguenti testimoni: atteo PE presso Tes_1 Controparte_1
-Ing. presso Testimone_2 Controparte_1 Altri riservati. C) Quanto alla produzione doc. 6 ossia il file TXT della chat tratta da Whatsapp e relativa ai numeri privati di (l.r. della resistente) e (l.r. della terza chiamata) si tiene a CP_2 Persona_2 disposizione di codesto Ill.mo Giudice e/o del suo Ausiliario, il dispositivo ove risiede tale chat ossia il telefonino ov'è conservato e gestito il relativo account social ove la detta chat è ancora presente. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CNPA ed il rimborso del 15% per spese forfettarie ex decreto n. 147/2022. CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA La società rappresentata e difesa, chiede che la chiamata in causa nei suoi Controparte_7 confronti formulata dalla società resistente sia dichiarata infondata e/o inammissibile per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e perciò respinta con condanna della società
[...] alla rifusione delle competenze di lite e richiesta che il Tribunale si pronunci ai sensi CP_1 dell'art. 96 cpc, avendo la società arbitrariamente e senza alcun titolo, consapevole del CP_1 ruolo di mero esecutore affidato alla società chiamato in causa quest'ultima. Controparte_7 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26.10.2023 depositato il 02.11.2023, chiedeva: Parte_1 1) condannare a risarcire i danni arrecati al ricorrente, alla luce della Controparte_1 C.T.U. ing. (v. doc. 14), nella percentuale stimata dallo stesso nella misura del 78.39% e, Per_1 quindi, a versare al stesso la somma di € 59.584,52, oltre rivalutazione ed interessi della messa Pt_1 in mora dd. 01.06.2021 al saldo;
in subordine, l'eventuale minore somma ritenuta di giustizia;
2) condannare, inoltre, la ditta anzidetta a rimborsare al ricorrente, i costi sostenuti per la C.T.U., per il C.T.P. e per le relative spese legali (v. docc. 17-18-19), pari a complessivi € 13.716,82, oltre interessi della messa in mora dd. 05.01.2023 al saldo;
in subordine, l'eventuale minore somma ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse. Esponeva, in particolare, il a sostegno del ricorso: 1) che nel luglio 2018 lo stesso acquistava un Pt_1 lotto edificabile di catastali mq. 1087 situato in Pinzolo – fraz. Sant'Antonio di Mavignola (p.f. 3095/4), onde costruirvi un nuovo edificio da destinare a propria ed unica abitazione;
2) che in data 16.05.2019 il otteneva il permesso di costruire n. 5072/01 e quindi venivano iniziati i lavori;
3) Pt_1 che in particolare, per la realizzazione dell'intera nuova copertura, veniva incaricata la società resistente la quale, in relazione alla fornitura e posa in opera dell'intera Controparte_1 copertura, predisponeva il preventivo dd. 17.04.2019 (v. doc. 3); 4) che il ricorrente provvedeva a versare alla ditta resistente complessivi € 47.240,00, di cui in data 26.11.2019 € 32.240,00 indicati in pagina 3 di 9 fattura n. 382/2019 (v. doc. 4) ed € 15.000,00 nella mattinata dd. Controparte_1 19.11.2019 in contanti nelle mani di presso il cantiere ove era in corso la realizzazione del CP_2 nuovo edificio;
5) che verso la fine del gennaio 2021 il , constatata la presenza di chiazze di Pt_1 acqua, che colavano verso il basso, lungo l'intero perimetro dell'edificio, tra l'attacco del pacchetto di copertura ed il cappotto termico posizionato sulle pareti verticali, ne informava il Direttore dei Lavori, nella persona dell'arch. la quale incaricava un tecnico per eseguire delle verifiche al fine Persona_3 di individuare le cause di detto fenomeno (v. doc. 5); 6) che a seguito delle verifiche tecniche eseguite nel febbraio – marzo 2021, il p.i. evidenziava nella relazione dd. 05.05.2021 (v. doc. 6) le CP_8 difformità ed i vizi riportati a pag. 2 del ricorso introduttivo;
7) che poiché detti difformità e vizi erano ascrivibili non solo al Direttore Lavori, ma altresì all'impresa edile AL Costruzioni S.r.l. e all'attuale resistente, agli stessi veniva consegnata detta relazione tecnica;
8) che nell'incontro tenutasi in data 11.05.2021 detti tre soggetti non si rendevano disponibili ad eliminare le criticità evidenziate nella relazione tecnica;
9) che pertanto il si rivolgeva al proprio legale, il quale inviava ai tre Pt_1 soggetti la pec in data 01.06.2021 (v. doc. 7), presentando formale denuncia, riservandosi di quantificare il danno patito dal cliente;
10) che successivamente nel luglio 2021 veniva eseguita la perizia di stima dell'ing. (v. doc. 8), trasmessa ai tre soggetti con pec dd. Persona_4 28.07.2021 del legale del ricorrente (v. doc. 9), in cui si indicava l'importo di € 92.862,31 quale costo degli interventi di eliminazione delle difformità e dei vizi indicati nella precedente pec dd. 01.06.2021; 11) che oltre a tale importo il risultava creditore anche per i danni relativi al deterioramento Pt_1 dell'immobile, al maggior consumo di riscaldamento e al pregiudizio che subivano le caratteristiche termiche degli spazi abitativi;
12) che con pec dd. 15.09.2021 inviata ai legali del Direttore Lavori (v. doc. 10) e di AL Costruzioni S.r.l. (v. doc. 11), veniva concesso il termine dd 30.09.2021 onde provvedere alla richiesta risarcitoria;
13) che decorso inutilmente tale termine presentava Parte_1 avanti il Tribunale di Trento ricorso ex art. 696 e/o 696 bis cpc (v. doc. 12), procedimento nel quale l'attuale resistente rimaneva contumace (v. doc. 13 – verbali di causa); 14) che nell'elaborato peritale depositato in data 29.11.2022 (v. doc. 14) il C.T.U. Ing. oltre a confermare la Persona_5 sussistenza dei vizi indicati a pag. 3 del ricorso per A.T.P., indicando le relative responsabilità dei tre soggetti convenuti nel procedimento, quantificava in € 93.492,74 il costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi (v. pag. 50 C.T.U.); 15) che con riferimento ai tre soggetti anzidetti, il C.T.U. nel proprio elaborato (v. pagg. 37-38) ripartiva la responsabilità nella causazione dei danni nei seguenti termini: A) 11,61% a carico di AL Costruzioni S.r.l.; B) 10% a carico dell'arch. Persona_3 C) 78,39% a carico della resistente 16) che con pec dd. 14.12.2022 (v. Controparte_1 doc. 15) e dd. 05.01.2023 (v. doc. 16) il legale di parte ricorrente metteva in mora formalmente i tre soggetti;
17) che a seguito di tali comunicazioni erano intercorse trattative, separate, tramite legali, tra il ricorrente ed i tre soggetti, le quali avevano tenuto in considerazione anche l'esborso complessivo di
€17.498,18 anticipato da in favore del C.T.U. (€ 6.963,78 – doc. 17); del C.T.U. Ing. Parte_1 (€ 3.806,40 – doc. 18) e del proprio legale (€ 6.728,00 - doc. 19); 18) che AL Persona_4 Costruzioni S.r.l. ed il Direttore Lavori riconoscevano l'importo di €76.010,36 indicato dal C.T.U. (v. pag. 49 doc. 14), oltre all'importo di €17.498,18, anzidetti, integralmente documentato;
19) che con le transazioni dd. 30.06.2023 (v. doc. 20) intervenuta con AL Costruzioni S.r.l.) e 05.10.2023 (v. doc. 21) intervenuta con il Direttore Lavori) i due predetti soggetti versavano, in favore del ricorrente, l'111,61% ed il 1% del complessivo importo di € 93.508,54 (€ 76.010,36 + € 17.498,18); 20) che, diversamente, tenuto a corrispondere il 78,39% di € 93.508,54, pari ad € Controparte_1 73.301,34 nulla versava.
pagina 4 di 9 Costituitasi con comparsa dd. 10.01.2024 la resistente nel contestare gli Controparte_1 assunti di controparte, sosteneva: 1) che a fronte di un consuntivo dei lavori pari ad € 57.460,00 oltre accessori (v. doc. 1), la stessa aveva emesso esclusivamente la fattura n. 382/2019 (v. doc. 4) ricorrente) di acconto per € 32.240,00, regolarmente pagata;
2) che quanto al saldo, pari ad € 26.460,00 oltre IVA, la richiesta della resistente era stata sospesa in attesa degli sviluppi della vicenda;
3) che
, né il 19.11.2019 né in nessuna altra data aveva mai ricevuto un pagamento in contanti da CP_2 parte del;
4) che la resistente era rimasta contumace nel procedimento per A.T.P. “a causa del Pt_1 mancato approntamento, da parte della propria assicurazione per la RC e TL, delle necessarie tempestive difese …”; 5) che a smentita della presenza di vizi o comunque della sussistenza della fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria veniva dimessa perizia dd. 15.12.2023 a firma dell'ing. con allegati tecnici (v. doc. 4); 6) che la lavorazione asseritamente viziata era stata Testimone_3 eseguita dalla sub appaltatrice (v. doc. 5); 7) che al Direttore dei Lavori era stata Controparte_7 addossata una minima quota di colpa, “nonostante il fondamentale ruolo tecnico direttivo nell'approntamento delle opere di insolazione e la verifica in cantiere delle modalità operative di messa in opera”; 8) che il diritto del ricorrente era prescritto e che lo stesso era incorso nella decadenza dall'azione. Chiedeva, pertanto, la resistente, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società
in via principale, rigettare la pretesa del ricorrente Controparte_9 ovvero ridurla per quanto di giustizia, “anche in relazione alla rigraduazione delle responsabilità dei coimputati e/o per il profittamento del resistente alle transazioni concluse dal ricorrente”; in via riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, del saldo del prezzo di appalto come convenuto, pari ad € 26.460,00 oltre IVA ed eventuali altri accessori di legge ed interessi di mora, disponendo, se del caso ed in via subordinata, la compensazione tra le poste attive e passive o secondo quanto ritenuto di giustizia;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 27.02.2024 il G.I. dichiarava la contumacia della terra chiamata, concedendo alle parti i termini perentori di cui all'art. 281 duo decies co. 4 cpc. Costituitasi con comparsa dd. 15.04.2024 la terza chiamata soc. nell'eccepire la Controparte_7 propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la resistente, essendosi limitata ad una mera posa in opera, effettuata come mero esecutore degli ordini dell'appaltatore e, quindi, senza autonomia decisionale, per la quale era stata integralmente pagata, chiedeva che la chiamata in causa nei suoi confronti formulata dalla resistente venisse dichiarata infondata e/o inammissibile, e quindi rigettata, con conseguente rifusione delle spese di giudizio e condanna ex art. 96 cpc. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 23.05.2024, venivano assunti alle udienze dd. 25.09.2024 e 25.11.2024, oltre all'interrogatorio formale delle parti, n. 4 testi di parte ricorrente e n. 2 testi di parte resistente. Con ordinanza dd. 28.11.2024 il G.I. rigettava le richieste di C.T.U. formulate dal ricorrente e dalla resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 2910.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente, fondate, vanno accolte. Invero, preme evidenziare che a seguito dell'originario preventivo dd. 17.04.2019 (v. doc. 3) ricorrente), trasmesso da a , le parti, nell'eliminare alcune Controparte_1 Parte_1 voci del preventivo, pattuivano l'importo “a corpo”, applicando lo sconto del 5% sull'importo risultante all'esito dei lavori (v. doc. 23) ricorrente); una volta terminata l'opera l'attuale resistente inviava il consuntivo dd 12.11.2019 (v. doc. 24) ricorrente), ove venivano eliminati due sovraprezzi e pagina 5 di 9 quantificato il corrispettivo nel minor importo di € 46.000,00, stante l'applicazione dello sconto del 5% (€ 49.151,90 - € 2.363,00). Vale precisare che le correzioni a mano presenti sui docc. 23) - 24) cit. sono state apposte da CP_2
, mentre la dicitura “OK confermato”, di cui al frontespizio del consuntivo dd. 12.11.2019, è stata
[...] inserita dal . Pt_1 A tal riguardo vale richiamare quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da CP_2 all'udienza dd. 25.09.2024, in relazione al cap bb) della memoria autorizzata dd. 22.03.2024, secondo cui “il valore complessivo del tetto, all'epoca, era di € 46.000,00”. Quanto al cap. ee) (“vero che, pochi giorni dopo che inviava il preventivo 17.4.19 (doc. 3), si incontravano Controparte_1
e per e che nel corso del suddetto incontro il Parte_1 CP_2 Controparte_1 preventivo veniva modificato a mano di pugno di , come appare dal doc. 23, che si mostra CP_2 alla parte, rispettivamente al teste, accordandosi per un prezzo finale preventivato di € 45.000,00, come si legge a pag. 3 del doc. 23”), l'esponente ha dichiarato testualmente: “In sede di preventivo ha applicato uno sconto sul prezzo indicato in preventivo pari al 5%. Riconosco la mia grafia sulla percentuale di sconto e sul prezzo finale scontato”. Si noti che alla medesima udienza il teste , coniuge del ricorrente in regime di separazione Tes_4 dei beni, ha confermato il cap. ee), soggiungendo “che la grafia presente nel documento n. 23 non è di mio marito . Ero presente al suddetto incontro nel quale c'era . Aggiungo che Parte_1 CP_2 le aggiunte a mano sono state apposte dal sig. ”. CP_2 A ciò si aggiunga che il teste , fratello del ricorrente, oltre a confermare il capp. ee) Testimone_5 (“Vero. Mio fratello mi ha fatto vedere il preventivo così come modificato”), ha riferito in relazione al cap. hh) (“vero che poco tempo dopo si teneva un incontro tra e e ivi Parte_1 CP_2 CP_2
, con riferimento alla suddetta diminuzione del 5% eliminava due voci come si vede a pag. 2 del
[...] consuntivo doc. 24 corretto a mano, in quanto le suddette due voci corrispondevano ad € 2.363,00 e quindi all'incirca al 5% per cui le parti si accordavano per un prezzo finale di € 46.000,00 versato da quanto ad € 15.000,00 in contanti a il 19 novembre 2015 e quanto al Parte_1 CP_10 rimanente prezzo di € 31.000,00 + IVA mediante pagamento della fattura n. 382 del 26.11.2019 (doc. 4)”): “Ero a conoscenza di ciò. Non ho materialmente assistito alla consegna del denaro contante. La circostanza de qua mi è stata riferita sempre da mio fratello”, soggiungendo, su sollecitazione del procuratore di parte ricorrente “di avere visto a suo tempo personalmente il documento n. 24 che gli viene oggi rammostrato”. Alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente e delle testimonianze sopra riportate risulta palesemente infondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, e ciò in quanto il
“Consuntivo” prodotto sub doc. 1), su cui essa si fonda, è privo sia di data che di firma, né risulta provato che lo stesso sia stato inviato al ricorrente o che comunque questi ne abbia avuto conoscenza prima della costituzione in giudizio di Controparte_1 Ciò posto, risulta provato che il non solo abbia provveduto al pagamento nel novembre 2019 Pt_1 dell'importo di € 32.240,00, di cui alla fattura n. 382/2019 dd. 26.11.2019 emessa dall'attuale resistente (v. doc. 4) ricorrente), come riconosciuto dalla stessa (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta dd. 10.01.2024), ma altresì che lao stesso ha versato nelle mani di , nella mattinata del CP_2 19.11.2019, presso il cantiere, la somma di € 15.000,00 in contanti, a saldo quindi delle lavorazioni commissionate. Sul punto vale richiamare quanto riferito dalla teste in relazione al cap. d) (“vero che il Tes_4 ricorrente ha versato alla resistente totali € 47.240,00 (oltre ad € 32.240,00 indicati in fattura Fellin Egidio Legnami S.l.r. 382/2019 – cfr. doc. 4 – ulteriori € 15.000,00 per la precisione il 19 novembre pagina 6 di 9 2019, di mattina, presso il cantiere in Sant'Antonio di Mavignola ove era in corso la costruzione del nuovo edificio, consegnando contanti nelle mani di )”), la quale ha confermato la CP_2 circostanza, precisando che “Essendo la moglie del sig. sono a conoscenza di tutti i fatti per Pt_1 averli visti e vissuti personalmente. Al momento della consegna non ero materialmente presente la sera prima ho partecipato al conteggio del denaro”, al pari del teste , per quanto appreso Testimone_5 dal fratello ancorchè non fosse stato presente alla consegna del denaro. Pt_3 Ne vale sostenere da parte resistente, al fine precipuo di smentire la consegna di tale somma di denaro, che l'importo di cui alla fattura anzidetta fosse un “acconto”, e ciò in quanto tale documento non contiene alcuna dicitura in tal senso, considerato, peraltro, ed appare alquanto significativo, che nel novembre 2019 e sino alla costituzione in giudizio della resistente (10.01.2024), e quindi per oltre quattro anni, non ha chiesto o sollecitato ulteriori somme oltre a quelle Controparte_1 percepite nel novembre 2019. A ciò si aggiunga, e non da ultimo, che il teste di parte ricorrente, , imprenditore, ha Testimone_6 confermato, “per come riferito anche a me dall'arch. , il cap. dd) (“vero però che, pochi Per_3 giorni dopo, il fratello comunicava all'arch. che non vi era alcuna disponibilità CP_2 Per_3 da parte della a qualsiasi tipo di intervento onde tentare di porre rimedio Controparte_1 alla grave situazione sopra esposta”), precisando “di non aver contattato il sig. il quale mi CP_2 riferì, a fronte della mia domanda “perché non volessero più intervenire”, che “avevano incassato i soldi e che per loro andava bene così”. Aggiungo che questo dialogo avvenne telefonicamente dopo che l'arch. mi comunicò che la ditta non voleva porre rimedi ai danni riscontrati”. Per_3 CP_1 Quanto alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nei confronti di Controparte_1 essa si fonda sull'elaborato peritale dimesso in data 29.11.2022 dal C.T.U. ing. (v. Persona_5 doc. 14 ricorrente), nell'ambito del procedimento per A.T.P. promosso dal con ricorso ex art. Pt_1 696 e/o 696 bis cpc (v. doc. 12), nel quale l'attuale resistente è rimasto contumace. L'accertamento peritale non solo ha confermato la sussistenza della responsabilità in capo al Direttore dei Lavori, dell'impresa AL Costruzioni S.r.l. e della in ordine ai Controparte_1 vizi elencati a pag. 3 del ricorso per A.T.P. (v. doc. 12) cit.) e alle pagg. 2 – 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma altresì ha quantificato l'ammontare dei costi degli interventi necessari per rimuovere detti vizi, peraltro in conformità con quanto affermato dal precedente tecnico incaricato dal ricorrente, ing. nella perizia di stima del luglio 2021 (v. doc. 8) ricorrente). Persona_4 In particolare, a pag. 50 della C.T.U. ing. tali costi vengono indicati in complessivi € Per_1 93.492,74, mentre alle pagg. 37 – 38 di detto elaborato peritale essi vengono ripartiti, secondo le relative responsabilità, nei seguenti termini: A) 11,61% a carico di AL Costruzioni S.r.l.; B) 10% a carico del Direttore Lavori arcg. C) 78,39% a carico dell'attuale resistente Persona_3 [...]
Controparte_1 Preme sottolineare che nei confronti della perizia di stima del luglio 2021 dell'ing.
[...] (v. doc. 8) ricorrente), che aveva quantificato in € 92.862,31 i costi degli interventi per Persona_4 l'eliminazione dei vizi, comunicata all'attuale resistente con pec dd. 28.07.2021 (v. doc. 9), che dell'elaborato peritale dd. 29.11.2022 a firma dell'ing. (v. doc. 14), la resistente non ha mosso Per_1 alcuna contestazione, se non, per la prima volta, con la “contro perizia” dell'ing. (v. doc. Persona_6 4) resistente), depositata – si noti – solo in data 15.12.2023, ovvero successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (02.11.2023). In definitiva, l'attuale resistente, in forza della C.T.U. ing. pacificamente opponibile alla Per_1 stessa ancorchè rimasta contumace nel procedimento per A.T.P., è tenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di € 73.301,34, ovvero il 78,39% di € 76.010,36 (€ 59.584,52) e di € pagina 7 di 9 17.498,18 (€ 13.716,82), relativo, quest'ultimo importo, alle spese di C.T.U., C.T.P. e legali del procedimento per A.T.P. anticipate dal (v. docc. 17 – 18 – 19). Pt_1 Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 59.584,52 va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi (v. Cass. ord. n. 17710/2023) a far data dalla messa in mora dd. 01.06.2021 al saldo effettivo, mentre l'importo di € 13.716,82 va maggiorato degli interessi dalla messa in mora dd. 05.01.2023 al saldo effettivo. Quanto alla domanda di manleva formulata dalla resistente nei confronti della terza chiamata, pur prescindendo dal fatto che la stessa non è stata riproposta in sede di conclusioni (v. pagg. 7 – 8 comparsa di costituzione e risposta dd. 10.01.2024), essa di appalesa infondata stante la sua estrema genericità. In particolare, afferma la resistente a sostegno della stessa, sulla scorta della controperizia ing.
[...] dd. 15.12.2023 (v. doc. 4) resistente), che “la parte di opera della copertura che si assume Per_6 viziato è stata realizzata dalla incaricata della resistente e quindi dalla ditta Controparte_7 che di tale lavorazione – e delle altre commissionate per tale cantiere – ha emesso fattura, regolarmente pagate (cfr. doc. 5). Non appena sorta la problematica, inoltre, ha Controparte_1 immediatamente comunicato (v. e. denunciato) intanto al detto appaltatore (docc. 6 e 7) che è in effetti intervenuto immediatamente a verificare la questione anche a mezzo del proprio tecnico di fiducia ing.
” (v. pag. com. cost. cit.). Per_7 Orbene, all'udienza dd. 25.09.2024 il teste di parte resistente PE AT, geometra dipendente della ditta dall'aprile 2019, ha confermato il cap. 1) parte resistente Controparte_1 (“Riconosce l'effettiva esecuzione delle opere da parte di e/o in Controparte_1 Controparte_7 favore dell'edificio del signor e di cui all'elenco analitico delle lavorazioni in doc. 1 di parte Pt_1 resistente?”), soggiungendo di aver preso parte personalmente ai lavori e di aver provveduto come ditta
“alla fornitura del materiale e per la posa dello stesso è intervenuta la società . Riconosco il CP_7 documento che mi viene mostrato”. All'udienza dd. 25.11.2024 il teste anch'egli dipendente della società resistente dal Testimone_7 2011, oltre a confermare il predetto capitolo di prova, ha riferito “ciò in quanto sono stati fatti almeno due sopralluoghi. Preciso, inoltre, che tutta la fase precedente la posa in opera (compresa la fornitura del materiale) è stata effettuata dalla , mentre la posa in opera è stata posta in essere dalla società CP_1
”. CP_7 Nella controperizia ing. dd. 15.12.2023 si evidenzia “che la copertura è stata montata dalla ditta Per_6
– via Alto Adige, 152 – 38121 Trento (TN), subappaltatrice di (v. Controparte_7 CP_1 doc. 4) resistente); con la fattura n. 116 E dd. 28.10.2019, inviata alla appaltatrice, attuale resistente, la terza chiamata richiede il pagamento dell'importo di € 19.520,00 IVA inclusa in relazione a
“Costruzione tetto cantiere S. Antonio di Mavignola” come da preventivo e da contabilità (v. doc. 5) resistente); le chat whatsapp intercorse tra e si lasciano apprezzare per CP_2 Persona_2 la loro genericità e, pertanto, appaiono insufficienti ai fini della decisione (v. doc. 6) resistente). Alla luce delle risultanze testimoniali e della documentazione prodotta la domanda di manleva non è suscettibile di accoglimento in quanto, per un verso, l'istruttoria non ha consentito di accertare quali lavorazioni ha effettivamente eseguito la terza chiamata;
per l'altro, non risulta provato quali vizi e/o difetti sono ascrivibili alle lavorazioni poste in essere dalla terza chiamata, considerato che le doglianze formulate in tal senso dalla resistente appaiono prive di specificità. A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che la domanda di chiamata in garanzia della ditta CP_7
– con cui la resistente chiede, nel caso di condanna della stessa, “di essere tenuta indenne da ogni
[...] conseguenza onerosa, per capitale, interesse e spese” (v. pag. comp. cost.) -, non tiene in debito conto pagina 8 di 9 che a fronte di un preventivo concordato tra le parti di € 45.000,00 dd. 17.04.2019 (v. doc. 23) ricorrente), la terza chiamata ha eseguito lavorazioni per € 19.520,00 (v. doc. 5) parte resistente). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto: A) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 59.584,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla messa in mora dd. 01.06.2021 al saldo effettivo;
B) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore a pagare, in favore del ricorrente, a titolo di spese per C.T.U. ing. per il C.T.P. e per Per_1 le spese legali del procedimento per A.T.P., anticipate dal ricorrente (v. docc. 17 – 18 – 19), l'importo di € 13.716,82, oltre interessi dalla messa in mora dd. 05.01.2023 al saldo effettivo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente e dalla terza chiamata, che liquida, quanto alla prima, in complessivi € 14.898,80, di cui € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 795,80 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto alla seconda, in complessivi € 7.060,00 per compensi professionali (€ 1.280,00 per fase di studio, € 815,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.130,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 19.11.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. residente in Pinzolo (TN) – Fraz. Sant'Antonio di Parte_1 C.F._1 Mavignola – Via Val Brenta n. 4, rappresentato e difeso, in forza dell'allegata procura per rappresentanza in giudizio dd. 24.10.2023, dall' avv. Diego Dorna del Foro di Trento (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento – Via Inama n. 8; C.F._2 RICORRENTE CONTRO (P. IVA e C.F. , con sede in Revò (TN) – Via Conte Martini Controparte_1 P.IVA_1 n. 48, in persona dei legali rappresentanti e soci (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3 Revò (TN) in data 07.07.1933 e residente in [...] e (C.F. CP_2
) nato a [...] in data [...] e residente in Trento in data 21.05.1974, C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Debiasi (C.F. con Studio in C.F._5 Cles (TN) – Via C.A. Martini n. 21, presso il quale elegge domicilio, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c. III cpc, ultima parte, così come modificato dall'art. 45 c. 9 della legge 18.06.2009 n. 69 ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato e trasmessa in forma telematica (doc. a); RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante corrente in Trento – Controparte_3 Controparte_4 Via Alto Adige, 152 (C.F. n. ) rappresentata e difesa giusto mandato dd. 15 febbraio 2024 P.IVA_2 dall.avv. Mara Bertotti (C.F. del Foro di Trento, eleggendo oltre al domicilio C.F._6 digitale anche domicilio presso il suo studio in Trento – Via Milano n. 116; TERZA CHIAMATA IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE Nel merito:
pagina 1 di 9 1.Condannare a risarcire i danni provocati a , tenuta Controparte_1 Parte_1 presente la C.T.U. ing. doc. 14, nella percentuale stimata da tale C.T.U. del 78,39 e quindi Per_1 versare al ricorrente € 59.584,52 oltre rivalutazione ed interessi dalla messa in mora del 1.6.21 al saldo;
in subordine l'eventuale minore somma che risultasse di giustizia.
2.Condannare inoltre a rimborsare a , ferma la suddetta Controparte_1 Parte_1 percentuale del 78,39 i costi sostenuti per la C.T.U. ing. per il C.T.P. e per le relative spese Per_1 legali (docc.ti 17-18-19) e quindi a versare al ricorrente € 13.716,82 oltre interessi della messa in mora del 5.1.23 al saldo;
in subordine l'eventuale minore somma che risultasse di giustizia.
3.Rigettare ogni diversa domanda avversaria, formulata sia in via principale, che in via riconvenzionale che, ancora, in via istruttoria. In via subordinata istruttoria:
1) disporre ove ritenuto necessario, l'acquisizione al presente fascicolo di quello sub n. 2532/ 21 R.G. – Tribunale di Trento afferente il procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva;
2) Disporre C.T.U. calligrafico, con saggio grafico da rilasciarsi da parte di al nominando CP_2 C.T.U., onde appurare che tutto quanto scritto a mano (tranne la dicitura “OK CONFERMATO”) sui docc.ti 23 e 24 proviene dal pugno di . CP_2 In ogni caso:
4.Condannare al pagamento di compenso e spese riferite al patrocinio Controparte_1 legale a favore del ricorrente nel presente procedimento, da liquidarsi d'ufficio in base alle tabelle ex D.M. 147/22 e maggiorato del 15% per spese generali, del 4% per cupa e del 22% per iva. CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE IN VIA PRELIMINARE: condannare, ex art. 281 undecies, comma 4, C.P.C. la chiamata in causa di terzo e quindi dalla società on sede in Via Alto Adige n. 152 – p. IVA e C.F. – Controparte_5 P.IVA_2 indirizzo di posta certificata: e per ciò stesso il resistente CHIEDE disporre lo Email_1 spostamento della prima udienza come fissata, fissare nuova udienza ed assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. IN VIA PRINCIPALE Accertati i fatti per cui è causa, dichiarare che il resistente non è inadempiente e/o non è tenuto ad alcun risarcimento dei danni e/o rimborsare alcunché e/o effettuare alcun altro pagamento in favore del ricorrente e per l'effetto rigettare integralmente la pretesa del ricorrente ovvero ridurla per quanto di giustizia, anche in relazione alla rigraduazione della responsabilità dei compatiti e/o per il profittamento del resistente alle transazioni concluse dal ricorrente. IN VIA RICONVENZIONALE: accertati i fatti per cui è causa e quindi la sussistenza di un residuo credito della resistente CP_1 per il saldo dei lavori effettuati, condannare il ricorrente al pagamento in
[...] Parte_1 favore della resistente società il saldo del prezzo di appalto come Controparte_1 convenuto e pari ad Euro 26.460,00 oltre IVA oltre eventuali altri accessori di legge ed interessi di mora, disponendo se del caso ed in via subordinata la compensazione tra le poste attive e passive e quindi tra i crediti ed i debiti delle parti in causa e come meglio in narrativa o secondo quanto emergerà in causa e, di giustizia;
Nei confronti della terza chiamata SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: condannare la società con sede in Parte_2 Via Alto Adige n. 152 – P. IVA e C.F. – indirizzo di posta certificata: P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a garantire e quindi manlevare la Email_1 pagina 2 di 9 per qualsiasi esborso sia per capitale, interessi, spese tecniche e legali dovesse Controparte_1 essere tenuta a versare per i fatti oggetto di causa nel caso di sua denegata soccombenza. IN VIA ISTRUTTORIA: A) ammettersi nuova C.T.U. cui affidare il quesito inerente la verifica della effettiva sussistenza del vizio oggetto di causa, la graduazione delle responsabilità ed il quantum risarcitorio. B) Ammettersi prova per interrogatorio formale di ricorrente e terzo chiamato e testimoniale sulla seguente capitolazione:
1.Riconosce l'effettiva esecuzione delle spese da parte di e/o in Controparte_1 Controparte_6 favore dell'edificio del signor e di cui all'elenco analitico delle lavorazioni in doc. 1 di parte Pt_1 resistente? A mezzo dei seguenti testimoni: atteo PE presso Tes_1 Controparte_1
-Ing. presso Testimone_2 Controparte_1 Altri riservati. C) Quanto alla produzione doc. 6 ossia il file TXT della chat tratta da Whatsapp e relativa ai numeri privati di (l.r. della resistente) e (l.r. della terza chiamata) si tiene a CP_2 Persona_2 disposizione di codesto Ill.mo Giudice e/o del suo Ausiliario, il dispositivo ove risiede tale chat ossia il telefonino ov'è conservato e gestito il relativo account social ove la detta chat è ancora presente. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CNPA ed il rimborso del 15% per spese forfettarie ex decreto n. 147/2022. CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA La società rappresentata e difesa, chiede che la chiamata in causa nei suoi Controparte_7 confronti formulata dalla società resistente sia dichiarata infondata e/o inammissibile per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e perciò respinta con condanna della società
[...] alla rifusione delle competenze di lite e richiesta che il Tribunale si pronunci ai sensi CP_1 dell'art. 96 cpc, avendo la società arbitrariamente e senza alcun titolo, consapevole del CP_1 ruolo di mero esecutore affidato alla società chiamato in causa quest'ultima. Controparte_7 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26.10.2023 depositato il 02.11.2023, chiedeva: Parte_1 1) condannare a risarcire i danni arrecati al ricorrente, alla luce della Controparte_1 C.T.U. ing. (v. doc. 14), nella percentuale stimata dallo stesso nella misura del 78.39% e, Per_1 quindi, a versare al stesso la somma di € 59.584,52, oltre rivalutazione ed interessi della messa Pt_1 in mora dd. 01.06.2021 al saldo;
in subordine, l'eventuale minore somma ritenuta di giustizia;
2) condannare, inoltre, la ditta anzidetta a rimborsare al ricorrente, i costi sostenuti per la C.T.U., per il C.T.P. e per le relative spese legali (v. docc. 17-18-19), pari a complessivi € 13.716,82, oltre interessi della messa in mora dd. 05.01.2023 al saldo;
in subordine, l'eventuale minore somma ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse. Esponeva, in particolare, il a sostegno del ricorso: 1) che nel luglio 2018 lo stesso acquistava un Pt_1 lotto edificabile di catastali mq. 1087 situato in Pinzolo – fraz. Sant'Antonio di Mavignola (p.f. 3095/4), onde costruirvi un nuovo edificio da destinare a propria ed unica abitazione;
2) che in data 16.05.2019 il otteneva il permesso di costruire n. 5072/01 e quindi venivano iniziati i lavori;
3) Pt_1 che in particolare, per la realizzazione dell'intera nuova copertura, veniva incaricata la società resistente la quale, in relazione alla fornitura e posa in opera dell'intera Controparte_1 copertura, predisponeva il preventivo dd. 17.04.2019 (v. doc. 3); 4) che il ricorrente provvedeva a versare alla ditta resistente complessivi € 47.240,00, di cui in data 26.11.2019 € 32.240,00 indicati in pagina 3 di 9 fattura n. 382/2019 (v. doc. 4) ed € 15.000,00 nella mattinata dd. Controparte_1 19.11.2019 in contanti nelle mani di presso il cantiere ove era in corso la realizzazione del CP_2 nuovo edificio;
5) che verso la fine del gennaio 2021 il , constatata la presenza di chiazze di Pt_1 acqua, che colavano verso il basso, lungo l'intero perimetro dell'edificio, tra l'attacco del pacchetto di copertura ed il cappotto termico posizionato sulle pareti verticali, ne informava il Direttore dei Lavori, nella persona dell'arch. la quale incaricava un tecnico per eseguire delle verifiche al fine Persona_3 di individuare le cause di detto fenomeno (v. doc. 5); 6) che a seguito delle verifiche tecniche eseguite nel febbraio – marzo 2021, il p.i. evidenziava nella relazione dd. 05.05.2021 (v. doc. 6) le CP_8 difformità ed i vizi riportati a pag. 2 del ricorso introduttivo;
7) che poiché detti difformità e vizi erano ascrivibili non solo al Direttore Lavori, ma altresì all'impresa edile AL Costruzioni S.r.l. e all'attuale resistente, agli stessi veniva consegnata detta relazione tecnica;
8) che nell'incontro tenutasi in data 11.05.2021 detti tre soggetti non si rendevano disponibili ad eliminare le criticità evidenziate nella relazione tecnica;
9) che pertanto il si rivolgeva al proprio legale, il quale inviava ai tre Pt_1 soggetti la pec in data 01.06.2021 (v. doc. 7), presentando formale denuncia, riservandosi di quantificare il danno patito dal cliente;
10) che successivamente nel luglio 2021 veniva eseguita la perizia di stima dell'ing. (v. doc. 8), trasmessa ai tre soggetti con pec dd. Persona_4 28.07.2021 del legale del ricorrente (v. doc. 9), in cui si indicava l'importo di € 92.862,31 quale costo degli interventi di eliminazione delle difformità e dei vizi indicati nella precedente pec dd. 01.06.2021; 11) che oltre a tale importo il risultava creditore anche per i danni relativi al deterioramento Pt_1 dell'immobile, al maggior consumo di riscaldamento e al pregiudizio che subivano le caratteristiche termiche degli spazi abitativi;
12) che con pec dd. 15.09.2021 inviata ai legali del Direttore Lavori (v. doc. 10) e di AL Costruzioni S.r.l. (v. doc. 11), veniva concesso il termine dd 30.09.2021 onde provvedere alla richiesta risarcitoria;
13) che decorso inutilmente tale termine presentava Parte_1 avanti il Tribunale di Trento ricorso ex art. 696 e/o 696 bis cpc (v. doc. 12), procedimento nel quale l'attuale resistente rimaneva contumace (v. doc. 13 – verbali di causa); 14) che nell'elaborato peritale depositato in data 29.11.2022 (v. doc. 14) il C.T.U. Ing. oltre a confermare la Persona_5 sussistenza dei vizi indicati a pag. 3 del ricorso per A.T.P., indicando le relative responsabilità dei tre soggetti convenuti nel procedimento, quantificava in € 93.492,74 il costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi (v. pag. 50 C.T.U.); 15) che con riferimento ai tre soggetti anzidetti, il C.T.U. nel proprio elaborato (v. pagg. 37-38) ripartiva la responsabilità nella causazione dei danni nei seguenti termini: A) 11,61% a carico di AL Costruzioni S.r.l.; B) 10% a carico dell'arch. Persona_3 C) 78,39% a carico della resistente 16) che con pec dd. 14.12.2022 (v. Controparte_1 doc. 15) e dd. 05.01.2023 (v. doc. 16) il legale di parte ricorrente metteva in mora formalmente i tre soggetti;
17) che a seguito di tali comunicazioni erano intercorse trattative, separate, tramite legali, tra il ricorrente ed i tre soggetti, le quali avevano tenuto in considerazione anche l'esborso complessivo di
€17.498,18 anticipato da in favore del C.T.U. (€ 6.963,78 – doc. 17); del C.T.U. Ing. Parte_1 (€ 3.806,40 – doc. 18) e del proprio legale (€ 6.728,00 - doc. 19); 18) che AL Persona_4 Costruzioni S.r.l. ed il Direttore Lavori riconoscevano l'importo di €76.010,36 indicato dal C.T.U. (v. pag. 49 doc. 14), oltre all'importo di €17.498,18, anzidetti, integralmente documentato;
19) che con le transazioni dd. 30.06.2023 (v. doc. 20) intervenuta con AL Costruzioni S.r.l.) e 05.10.2023 (v. doc. 21) intervenuta con il Direttore Lavori) i due predetti soggetti versavano, in favore del ricorrente, l'111,61% ed il 1% del complessivo importo di € 93.508,54 (€ 76.010,36 + € 17.498,18); 20) che, diversamente, tenuto a corrispondere il 78,39% di € 93.508,54, pari ad € Controparte_1 73.301,34 nulla versava.
pagina 4 di 9 Costituitasi con comparsa dd. 10.01.2024 la resistente nel contestare gli Controparte_1 assunti di controparte, sosteneva: 1) che a fronte di un consuntivo dei lavori pari ad € 57.460,00 oltre accessori (v. doc. 1), la stessa aveva emesso esclusivamente la fattura n. 382/2019 (v. doc. 4) ricorrente) di acconto per € 32.240,00, regolarmente pagata;
2) che quanto al saldo, pari ad € 26.460,00 oltre IVA, la richiesta della resistente era stata sospesa in attesa degli sviluppi della vicenda;
3) che
, né il 19.11.2019 né in nessuna altra data aveva mai ricevuto un pagamento in contanti da CP_2 parte del;
4) che la resistente era rimasta contumace nel procedimento per A.T.P. “a causa del Pt_1 mancato approntamento, da parte della propria assicurazione per la RC e TL, delle necessarie tempestive difese …”; 5) che a smentita della presenza di vizi o comunque della sussistenza della fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria veniva dimessa perizia dd. 15.12.2023 a firma dell'ing. con allegati tecnici (v. doc. 4); 6) che la lavorazione asseritamente viziata era stata Testimone_3 eseguita dalla sub appaltatrice (v. doc. 5); 7) che al Direttore dei Lavori era stata Controparte_7 addossata una minima quota di colpa, “nonostante il fondamentale ruolo tecnico direttivo nell'approntamento delle opere di insolazione e la verifica in cantiere delle modalità operative di messa in opera”; 8) che il diritto del ricorrente era prescritto e che lo stesso era incorso nella decadenza dall'azione. Chiedeva, pertanto, la resistente, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società
in via principale, rigettare la pretesa del ricorrente Controparte_9 ovvero ridurla per quanto di giustizia, “anche in relazione alla rigraduazione delle responsabilità dei coimputati e/o per il profittamento del resistente alle transazioni concluse dal ricorrente”; in via riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, del saldo del prezzo di appalto come convenuto, pari ad € 26.460,00 oltre IVA ed eventuali altri accessori di legge ed interessi di mora, disponendo, se del caso ed in via subordinata, la compensazione tra le poste attive e passive o secondo quanto ritenuto di giustizia;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 27.02.2024 il G.I. dichiarava la contumacia della terra chiamata, concedendo alle parti i termini perentori di cui all'art. 281 duo decies co. 4 cpc. Costituitasi con comparsa dd. 15.04.2024 la terza chiamata soc. nell'eccepire la Controparte_7 propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la resistente, essendosi limitata ad una mera posa in opera, effettuata come mero esecutore degli ordini dell'appaltatore e, quindi, senza autonomia decisionale, per la quale era stata integralmente pagata, chiedeva che la chiamata in causa nei suoi confronti formulata dalla resistente venisse dichiarata infondata e/o inammissibile, e quindi rigettata, con conseguente rifusione delle spese di giudizio e condanna ex art. 96 cpc. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 23.05.2024, venivano assunti alle udienze dd. 25.09.2024 e 25.11.2024, oltre all'interrogatorio formale delle parti, n. 4 testi di parte ricorrente e n. 2 testi di parte resistente. Con ordinanza dd. 28.11.2024 il G.I. rigettava le richieste di C.T.U. formulate dal ricorrente e dalla resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 2910.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente, fondate, vanno accolte. Invero, preme evidenziare che a seguito dell'originario preventivo dd. 17.04.2019 (v. doc. 3) ricorrente), trasmesso da a , le parti, nell'eliminare alcune Controparte_1 Parte_1 voci del preventivo, pattuivano l'importo “a corpo”, applicando lo sconto del 5% sull'importo risultante all'esito dei lavori (v. doc. 23) ricorrente); una volta terminata l'opera l'attuale resistente inviava il consuntivo dd 12.11.2019 (v. doc. 24) ricorrente), ove venivano eliminati due sovraprezzi e pagina 5 di 9 quantificato il corrispettivo nel minor importo di € 46.000,00, stante l'applicazione dello sconto del 5% (€ 49.151,90 - € 2.363,00). Vale precisare che le correzioni a mano presenti sui docc. 23) - 24) cit. sono state apposte da CP_2
, mentre la dicitura “OK confermato”, di cui al frontespizio del consuntivo dd. 12.11.2019, è stata
[...] inserita dal . Pt_1 A tal riguardo vale richiamare quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da CP_2 all'udienza dd. 25.09.2024, in relazione al cap bb) della memoria autorizzata dd. 22.03.2024, secondo cui “il valore complessivo del tetto, all'epoca, era di € 46.000,00”. Quanto al cap. ee) (“vero che, pochi giorni dopo che inviava il preventivo 17.4.19 (doc. 3), si incontravano Controparte_1
e per e che nel corso del suddetto incontro il Parte_1 CP_2 Controparte_1 preventivo veniva modificato a mano di pugno di , come appare dal doc. 23, che si mostra CP_2 alla parte, rispettivamente al teste, accordandosi per un prezzo finale preventivato di € 45.000,00, come si legge a pag. 3 del doc. 23”), l'esponente ha dichiarato testualmente: “In sede di preventivo ha applicato uno sconto sul prezzo indicato in preventivo pari al 5%. Riconosco la mia grafia sulla percentuale di sconto e sul prezzo finale scontato”. Si noti che alla medesima udienza il teste , coniuge del ricorrente in regime di separazione Tes_4 dei beni, ha confermato il cap. ee), soggiungendo “che la grafia presente nel documento n. 23 non è di mio marito . Ero presente al suddetto incontro nel quale c'era . Aggiungo che Parte_1 CP_2 le aggiunte a mano sono state apposte dal sig. ”. CP_2 A ciò si aggiunga che il teste , fratello del ricorrente, oltre a confermare il capp. ee) Testimone_5 (“Vero. Mio fratello mi ha fatto vedere il preventivo così come modificato”), ha riferito in relazione al cap. hh) (“vero che poco tempo dopo si teneva un incontro tra e e ivi Parte_1 CP_2 CP_2
, con riferimento alla suddetta diminuzione del 5% eliminava due voci come si vede a pag. 2 del
[...] consuntivo doc. 24 corretto a mano, in quanto le suddette due voci corrispondevano ad € 2.363,00 e quindi all'incirca al 5% per cui le parti si accordavano per un prezzo finale di € 46.000,00 versato da quanto ad € 15.000,00 in contanti a il 19 novembre 2015 e quanto al Parte_1 CP_10 rimanente prezzo di € 31.000,00 + IVA mediante pagamento della fattura n. 382 del 26.11.2019 (doc. 4)”): “Ero a conoscenza di ciò. Non ho materialmente assistito alla consegna del denaro contante. La circostanza de qua mi è stata riferita sempre da mio fratello”, soggiungendo, su sollecitazione del procuratore di parte ricorrente “di avere visto a suo tempo personalmente il documento n. 24 che gli viene oggi rammostrato”. Alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente e delle testimonianze sopra riportate risulta palesemente infondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, e ciò in quanto il
“Consuntivo” prodotto sub doc. 1), su cui essa si fonda, è privo sia di data che di firma, né risulta provato che lo stesso sia stato inviato al ricorrente o che comunque questi ne abbia avuto conoscenza prima della costituzione in giudizio di Controparte_1 Ciò posto, risulta provato che il non solo abbia provveduto al pagamento nel novembre 2019 Pt_1 dell'importo di € 32.240,00, di cui alla fattura n. 382/2019 dd. 26.11.2019 emessa dall'attuale resistente (v. doc. 4) ricorrente), come riconosciuto dalla stessa (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta dd. 10.01.2024), ma altresì che lao stesso ha versato nelle mani di , nella mattinata del CP_2 19.11.2019, presso il cantiere, la somma di € 15.000,00 in contanti, a saldo quindi delle lavorazioni commissionate. Sul punto vale richiamare quanto riferito dalla teste in relazione al cap. d) (“vero che il Tes_4 ricorrente ha versato alla resistente totali € 47.240,00 (oltre ad € 32.240,00 indicati in fattura Fellin Egidio Legnami S.l.r. 382/2019 – cfr. doc. 4 – ulteriori € 15.000,00 per la precisione il 19 novembre pagina 6 di 9 2019, di mattina, presso il cantiere in Sant'Antonio di Mavignola ove era in corso la costruzione del nuovo edificio, consegnando contanti nelle mani di )”), la quale ha confermato la CP_2 circostanza, precisando che “Essendo la moglie del sig. sono a conoscenza di tutti i fatti per Pt_1 averli visti e vissuti personalmente. Al momento della consegna non ero materialmente presente la sera prima ho partecipato al conteggio del denaro”, al pari del teste , per quanto appreso Testimone_5 dal fratello ancorchè non fosse stato presente alla consegna del denaro. Pt_3 Ne vale sostenere da parte resistente, al fine precipuo di smentire la consegna di tale somma di denaro, che l'importo di cui alla fattura anzidetta fosse un “acconto”, e ciò in quanto tale documento non contiene alcuna dicitura in tal senso, considerato, peraltro, ed appare alquanto significativo, che nel novembre 2019 e sino alla costituzione in giudizio della resistente (10.01.2024), e quindi per oltre quattro anni, non ha chiesto o sollecitato ulteriori somme oltre a quelle Controparte_1 percepite nel novembre 2019. A ciò si aggiunga, e non da ultimo, che il teste di parte ricorrente, , imprenditore, ha Testimone_6 confermato, “per come riferito anche a me dall'arch. , il cap. dd) (“vero però che, pochi Per_3 giorni dopo, il fratello comunicava all'arch. che non vi era alcuna disponibilità CP_2 Per_3 da parte della a qualsiasi tipo di intervento onde tentare di porre rimedio Controparte_1 alla grave situazione sopra esposta”), precisando “di non aver contattato il sig. il quale mi CP_2 riferì, a fronte della mia domanda “perché non volessero più intervenire”, che “avevano incassato i soldi e che per loro andava bene così”. Aggiungo che questo dialogo avvenne telefonicamente dopo che l'arch. mi comunicò che la ditta non voleva porre rimedi ai danni riscontrati”. Per_3 CP_1 Quanto alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nei confronti di Controparte_1 essa si fonda sull'elaborato peritale dimesso in data 29.11.2022 dal C.T.U. ing. (v. Persona_5 doc. 14 ricorrente), nell'ambito del procedimento per A.T.P. promosso dal con ricorso ex art. Pt_1 696 e/o 696 bis cpc (v. doc. 12), nel quale l'attuale resistente è rimasto contumace. L'accertamento peritale non solo ha confermato la sussistenza della responsabilità in capo al Direttore dei Lavori, dell'impresa AL Costruzioni S.r.l. e della in ordine ai Controparte_1 vizi elencati a pag. 3 del ricorso per A.T.P. (v. doc. 12) cit.) e alle pagg. 2 – 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma altresì ha quantificato l'ammontare dei costi degli interventi necessari per rimuovere detti vizi, peraltro in conformità con quanto affermato dal precedente tecnico incaricato dal ricorrente, ing. nella perizia di stima del luglio 2021 (v. doc. 8) ricorrente). Persona_4 In particolare, a pag. 50 della C.T.U. ing. tali costi vengono indicati in complessivi € Per_1 93.492,74, mentre alle pagg. 37 – 38 di detto elaborato peritale essi vengono ripartiti, secondo le relative responsabilità, nei seguenti termini: A) 11,61% a carico di AL Costruzioni S.r.l.; B) 10% a carico del Direttore Lavori arcg. C) 78,39% a carico dell'attuale resistente Persona_3 [...]
Controparte_1 Preme sottolineare che nei confronti della perizia di stima del luglio 2021 dell'ing.
[...] (v. doc. 8) ricorrente), che aveva quantificato in € 92.862,31 i costi degli interventi per Persona_4 l'eliminazione dei vizi, comunicata all'attuale resistente con pec dd. 28.07.2021 (v. doc. 9), che dell'elaborato peritale dd. 29.11.2022 a firma dell'ing. (v. doc. 14), la resistente non ha mosso Per_1 alcuna contestazione, se non, per la prima volta, con la “contro perizia” dell'ing. (v. doc. Persona_6 4) resistente), depositata – si noti – solo in data 15.12.2023, ovvero successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (02.11.2023). In definitiva, l'attuale resistente, in forza della C.T.U. ing. pacificamente opponibile alla Per_1 stessa ancorchè rimasta contumace nel procedimento per A.T.P., è tenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di € 73.301,34, ovvero il 78,39% di € 76.010,36 (€ 59.584,52) e di € pagina 7 di 9 17.498,18 (€ 13.716,82), relativo, quest'ultimo importo, alle spese di C.T.U., C.T.P. e legali del procedimento per A.T.P. anticipate dal (v. docc. 17 – 18 – 19). Pt_1 Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 59.584,52 va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi (v. Cass. ord. n. 17710/2023) a far data dalla messa in mora dd. 01.06.2021 al saldo effettivo, mentre l'importo di € 13.716,82 va maggiorato degli interessi dalla messa in mora dd. 05.01.2023 al saldo effettivo. Quanto alla domanda di manleva formulata dalla resistente nei confronti della terza chiamata, pur prescindendo dal fatto che la stessa non è stata riproposta in sede di conclusioni (v. pagg. 7 – 8 comparsa di costituzione e risposta dd. 10.01.2024), essa di appalesa infondata stante la sua estrema genericità. In particolare, afferma la resistente a sostegno della stessa, sulla scorta della controperizia ing.
[...] dd. 15.12.2023 (v. doc. 4) resistente), che “la parte di opera della copertura che si assume Per_6 viziato è stata realizzata dalla incaricata della resistente e quindi dalla ditta Controparte_7 che di tale lavorazione – e delle altre commissionate per tale cantiere – ha emesso fattura, regolarmente pagate (cfr. doc. 5). Non appena sorta la problematica, inoltre, ha Controparte_1 immediatamente comunicato (v. e. denunciato) intanto al detto appaltatore (docc. 6 e 7) che è in effetti intervenuto immediatamente a verificare la questione anche a mezzo del proprio tecnico di fiducia ing.
” (v. pag. com. cost. cit.). Per_7 Orbene, all'udienza dd. 25.09.2024 il teste di parte resistente PE AT, geometra dipendente della ditta dall'aprile 2019, ha confermato il cap. 1) parte resistente Controparte_1 (“Riconosce l'effettiva esecuzione delle opere da parte di e/o in Controparte_1 Controparte_7 favore dell'edificio del signor e di cui all'elenco analitico delle lavorazioni in doc. 1 di parte Pt_1 resistente?”), soggiungendo di aver preso parte personalmente ai lavori e di aver provveduto come ditta
“alla fornitura del materiale e per la posa dello stesso è intervenuta la società . Riconosco il CP_7 documento che mi viene mostrato”. All'udienza dd. 25.11.2024 il teste anch'egli dipendente della società resistente dal Testimone_7 2011, oltre a confermare il predetto capitolo di prova, ha riferito “ciò in quanto sono stati fatti almeno due sopralluoghi. Preciso, inoltre, che tutta la fase precedente la posa in opera (compresa la fornitura del materiale) è stata effettuata dalla , mentre la posa in opera è stata posta in essere dalla società CP_1
”. CP_7 Nella controperizia ing. dd. 15.12.2023 si evidenzia “che la copertura è stata montata dalla ditta Per_6
– via Alto Adige, 152 – 38121 Trento (TN), subappaltatrice di (v. Controparte_7 CP_1 doc. 4) resistente); con la fattura n. 116 E dd. 28.10.2019, inviata alla appaltatrice, attuale resistente, la terza chiamata richiede il pagamento dell'importo di € 19.520,00 IVA inclusa in relazione a
“Costruzione tetto cantiere S. Antonio di Mavignola” come da preventivo e da contabilità (v. doc. 5) resistente); le chat whatsapp intercorse tra e si lasciano apprezzare per CP_2 Persona_2 la loro genericità e, pertanto, appaiono insufficienti ai fini della decisione (v. doc. 6) resistente). Alla luce delle risultanze testimoniali e della documentazione prodotta la domanda di manleva non è suscettibile di accoglimento in quanto, per un verso, l'istruttoria non ha consentito di accertare quali lavorazioni ha effettivamente eseguito la terza chiamata;
per l'altro, non risulta provato quali vizi e/o difetti sono ascrivibili alle lavorazioni poste in essere dalla terza chiamata, considerato che le doglianze formulate in tal senso dalla resistente appaiono prive di specificità. A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che la domanda di chiamata in garanzia della ditta CP_7
– con cui la resistente chiede, nel caso di condanna della stessa, “di essere tenuta indenne da ogni
[...] conseguenza onerosa, per capitale, interesse e spese” (v. pag. comp. cost.) -, non tiene in debito conto pagina 8 di 9 che a fronte di un preventivo concordato tra le parti di € 45.000,00 dd. 17.04.2019 (v. doc. 23) ricorrente), la terza chiamata ha eseguito lavorazioni per € 19.520,00 (v. doc. 5) parte resistente). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto: A) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 59.584,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla messa in mora dd. 01.06.2021 al saldo effettivo;
B) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore a pagare, in favore del ricorrente, a titolo di spese per C.T.U. ing. per il C.T.P. e per Per_1 le spese legali del procedimento per A.T.P., anticipate dal ricorrente (v. docc. 17 – 18 – 19), l'importo di € 13.716,82, oltre interessi dalla messa in mora dd. 05.01.2023 al saldo effettivo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente e dalla terza chiamata, che liquida, quanto alla prima, in complessivi € 14.898,80, di cui € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 795,80 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto alla seconda, in complessivi € 7.060,00 per compensi professionali (€ 1.280,00 per fase di studio, € 815,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.130,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 19.11.2025 Dott. M. Morandini
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