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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA Di
AU in data 24/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.814/2014R.g.
Tra
n.18/07/1950 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Stella Teresa
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t Controparte_1
( ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Rosa Sabrina Antonella Caglioti
RESISTENTE
OGGETTO: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 20/05/2014, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare
l'espletamento di mansioni superiori alla categoria C e corrispondenti alla categoria D Cont dall'anno 2001, giuste deliberazioni da parte dei Direttori dell' resistente e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., all'inquadramento agli effetti giuridici o soltanto economici del ricorrente nella categoria D;
- tolti eventualmente gli anni per cui è avvenuta la prescrizione - 2) Voglia altresì condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_3 corresponsione nei confronti del ricorrente delle relative differenze retributive nella misura contrattualmente stabilita;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfacimento della pretesa. IN VIA SUBORDINATA 1) Voglia l'on. le Tribunale adito, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 alla corresponsione, nei confronti del ricorrente delle differenze retributive nella misura contrattualmente stabilita per il lavoro di prevenzione protezione e sicurezza, giuste deliberazioni dell'ASP prodotte, svolto dal ricorrente dal 2001 a tuttora, non computando eventualmente gli anni per i quali è intervenuta la prescrizione. Nel primo e nel secondo caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 06.05.2015 al 30.09.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 24.02.2021, 01.06.2022, 21.06.2023, 27.03.2024,
31.11.2024, 19.03.2025 e all'udienza del 19.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Parte ricorrente deduce di essere stato in servizio presso l'Azienda
di , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, CP_1 CP_3 con la qualifica di assistente amministrativo cat.C, ma di aver prestato servizio presso l'Ufficio tecnico dell'ASP di che con delibere CP_3
n. 442 del 28.06.2001 e n. 96/c del 27.08.2003 l'Azienda Controparte_1
aveva approvato l'atto Aziendale teso a definire il budget
[...] per i Distretti Sanitari ed i dipartimenti.
Dagli atti di causa emerge, altresì, che il ricorrente è stato collocato a riposto a decorrere dal
1°marzo 2017 (verbale di udienza del 16.05.2017).
In via preliminare si rileva che opera, in materia, il principio per cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
Pag. 2 di 3 esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Trib. Cosenza 28/10/2020; Trib. Catanzaro 16/5/2014).
Condizione essenziale, dunque, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non può dirsi assolto l'onere della prova e, a monte, di allegazione, come articolato in materia;
si rileva, infatti, che a fronte della descrizione delle mansioni svolte in concreto e poste a sostegno dell'invocato inquadramento nella superiore qualifica, non è stato assolto l'onere di allegazione in ordine a quelle afferenti alla qualifica di attuale inquadramento non potendo, dunque, darsi luogo al raffronto nei termini sopra esposti.
La carenza assertiva non poteva essere superata dai mezzi istruttori articolati, ammessi ed espletati. Il ricorso in quanto infondato va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate, valorizzata la natura della controversia e la qualità delle parti.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 24 novembre 2025
Il Giudice
IA Di AU
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