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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2819/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1551-2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1115-2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 813-2023 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 503-2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
8-2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701-2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 7/8/2024 (RG. n.
2819/2024) la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, proponeva opposizione avverso i seguenti accertamenti IMU: n. 1551 per annualità
2018 per l'importo di euro 1.159,00, n. 1115 per annualità 2019 per l'importo di euro
1.159,00, n. 813 per annualità 2020 per l'importo di euro 1.159,00, n. 503 per annualità
2021 per l'importo di euro 1.159,00, n. 8 per annualità 2022 per l'importo di euro
1.159,00 nonché avviso Tasi anno 2018 per euro 87,00, tutti emessi dalla società
Andriani Tributi Srl., Concessionaria per conto del Comune di Margherita di Savoia.
Il citato ricorso in riassunzione è stato presentato a seguito della sentenza n.
1059 pronunciata il 16/5/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, depositata il 3/6/2024, che si dichiarava territorialmente incompetente, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari,.
La ricorrente eccepiva: .
1. il difetto di motivazione, .
2. la residenza dell'unico immobile di proprietà in Indirizzo_1, scala “A” acquistato il 23/6/1998, .
3. la inesistenza del presupposto impositivo;
chiedeva in conclusione l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio, previa sospensione della esecuzione degli stessi;
allegava copia atti impugnati, copia procura nomina difensori, copia sentenza della CGT di Foggia e copia certificato di residenza storico.
Con deduzioni depositate in data 25/9/2024 la società Andreani Tributi Spa si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che la ricorrente fino al 12/4/2023 è stata residente in [...], scala “B”, primo piano, foglio Numero_x, particella n. Numero_xx, sub Numero_xxx, di proprietà della figlia Nominativo_2 e la figlia ha usufruito dell'esenzione per abitazione principale;
successivamente alla predetta data trasferiva la residenza nell'immobile di proprietà ubicato nella scala “A”; allegava copia avvisi di accertamento IMU oggetto di impugnazione con relativi avvisi di ricevimento, copia avviso di accertamento TASI (anno 2018) con relativo avviso di ricevimento, copia diniego mediazione notificato, copia situazione nucleo familiare al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, al 31/12/2022, al 12/4/2023 e al 13/4/2023; copia scheda demografica ricorrente, copia scheda demografica Nominativo_2, copia dichiarazione TARI e copia richiesta e concessione cambio residenza.
Nell'udienza fissata per il giorno 1/10/2024 la Corte rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs, 546/1992 per mancanza dei requisiti indicati nel predetto articolo (fumus boni iuris e periculum in mora) ed emetteva apposita Ordinanza in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Nessuno è presente, nonostante siano stati ritualmente convocati. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di motivazione, si osserva che, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'avviso di accertamento contenga l'indicazione delle ragioni della pretesa fiscale, ai fini di garantire al contribuente la puntuale contestazione dell'an e del quantum debeatur, con la conseguente delimitazione del thema decidendum .
Non può pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio Finanziario.
Pertanto, l'obbligo motivazionale degli atti opposti risulta correttamente assolto e ciò risulta chiaramente ed inequivocabilmente dalla precisa qualificazione e quantificazione delle violazioni accertate e contestate.
Passando al merito della controversia, come risulta dagli atti depositati, si osserva che, in effetti, la ricorrente Ricorrente_1 fino alla data del 12/4/2023 è stata residente in [...], scala “B”, primo piano, interno 7, nell'immobile di proprietà della figlia Nominativo_2 (in catasto al foglio Numero_x, particella Numero_xx, sub Numero_xxx, la quale ha già usufruito dell'esenzione per abitazione principale.
Successivamente in data 13/4/2023 la ricorrente trasferiva la residenza anagrafica nell'immobile di sua proprietà censita in catasto al foglio Numero_x, particella Numero_xx, sub 18, ubicato in Indirizzo_1, scala “A”, primo piano.
Inoltre, come risulta sempre dalla documentazione trasmessa, la stessa ricorrente presentava regolare dichiarazione TARI per inizio occupazione, con istanza protocollo n. 1263.
Conseguentemente l'Ente impositore ha documentato sufficientemente ed esaustivamente la legittimità della pretesa tributaria.
Da ciò deriva la piena fondatezza degli atti impositivi;
il ricorso pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni sollevate devono ritenersi inconferenti e manifestamente infondate. Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andriani Tributi Srl. resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andriani Tributi Srl. resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026. Il Giudice
TI (dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2819/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1551-2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1115-2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 813-2023 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 503-2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
8-2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701-2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 7/8/2024 (RG. n.
2819/2024) la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, proponeva opposizione avverso i seguenti accertamenti IMU: n. 1551 per annualità
2018 per l'importo di euro 1.159,00, n. 1115 per annualità 2019 per l'importo di euro
1.159,00, n. 813 per annualità 2020 per l'importo di euro 1.159,00, n. 503 per annualità
2021 per l'importo di euro 1.159,00, n. 8 per annualità 2022 per l'importo di euro
1.159,00 nonché avviso Tasi anno 2018 per euro 87,00, tutti emessi dalla società
Andriani Tributi Srl., Concessionaria per conto del Comune di Margherita di Savoia.
Il citato ricorso in riassunzione è stato presentato a seguito della sentenza n.
1059 pronunciata il 16/5/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, depositata il 3/6/2024, che si dichiarava territorialmente incompetente, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari,.
La ricorrente eccepiva: .
1. il difetto di motivazione, .
2. la residenza dell'unico immobile di proprietà in Indirizzo_1, scala “A” acquistato il 23/6/1998, .
3. la inesistenza del presupposto impositivo;
chiedeva in conclusione l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio, previa sospensione della esecuzione degli stessi;
allegava copia atti impugnati, copia procura nomina difensori, copia sentenza della CGT di Foggia e copia certificato di residenza storico.
Con deduzioni depositate in data 25/9/2024 la società Andreani Tributi Spa si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che la ricorrente fino al 12/4/2023 è stata residente in [...], scala “B”, primo piano, foglio Numero_x, particella n. Numero_xx, sub Numero_xxx, di proprietà della figlia Nominativo_2 e la figlia ha usufruito dell'esenzione per abitazione principale;
successivamente alla predetta data trasferiva la residenza nell'immobile di proprietà ubicato nella scala “A”; allegava copia avvisi di accertamento IMU oggetto di impugnazione con relativi avvisi di ricevimento, copia avviso di accertamento TASI (anno 2018) con relativo avviso di ricevimento, copia diniego mediazione notificato, copia situazione nucleo familiare al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, al 31/12/2022, al 12/4/2023 e al 13/4/2023; copia scheda demografica ricorrente, copia scheda demografica Nominativo_2, copia dichiarazione TARI e copia richiesta e concessione cambio residenza.
Nell'udienza fissata per il giorno 1/10/2024 la Corte rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs, 546/1992 per mancanza dei requisiti indicati nel predetto articolo (fumus boni iuris e periculum in mora) ed emetteva apposita Ordinanza in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Nessuno è presente, nonostante siano stati ritualmente convocati. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di motivazione, si osserva che, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'avviso di accertamento contenga l'indicazione delle ragioni della pretesa fiscale, ai fini di garantire al contribuente la puntuale contestazione dell'an e del quantum debeatur, con la conseguente delimitazione del thema decidendum .
Non può pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio Finanziario.
Pertanto, l'obbligo motivazionale degli atti opposti risulta correttamente assolto e ciò risulta chiaramente ed inequivocabilmente dalla precisa qualificazione e quantificazione delle violazioni accertate e contestate.
Passando al merito della controversia, come risulta dagli atti depositati, si osserva che, in effetti, la ricorrente Ricorrente_1 fino alla data del 12/4/2023 è stata residente in [...], scala “B”, primo piano, interno 7, nell'immobile di proprietà della figlia Nominativo_2 (in catasto al foglio Numero_x, particella Numero_xx, sub Numero_xxx, la quale ha già usufruito dell'esenzione per abitazione principale.
Successivamente in data 13/4/2023 la ricorrente trasferiva la residenza anagrafica nell'immobile di sua proprietà censita in catasto al foglio Numero_x, particella Numero_xx, sub 18, ubicato in Indirizzo_1, scala “A”, primo piano.
Inoltre, come risulta sempre dalla documentazione trasmessa, la stessa ricorrente presentava regolare dichiarazione TARI per inizio occupazione, con istanza protocollo n. 1263.
Conseguentemente l'Ente impositore ha documentato sufficientemente ed esaustivamente la legittimità della pretesa tributaria.
Da ciò deriva la piena fondatezza degli atti impositivi;
il ricorso pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni sollevate devono ritenersi inconferenti e manifestamente infondate. Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andriani Tributi Srl. resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andriani Tributi Srl. resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026. Il Giudice
TI (dott. Vincenzo Miccolis)