Art. 62.
Le indennita' e le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
In conformita', delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.
Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e il Monte-pensioni, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni, secondo il presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero competente, che provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e il Monte-pensioni.
La comunicazione di cui al comma precedente e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, se l'interessato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto al Monte-pensioni; e' fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.
Il decreto emesso dal Ministero competente nei riguardi degli assegni di cui al precedente comma quarto e' comunicato in via amministrativa alla Direzione generale predetta che ne rilascia ricevuta.
La Direzione generale medesima, ricevuta comunicazione del decreto del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico del Monte-pensioni.
Le indennita' e le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
In conformita', delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.
Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e il Monte-pensioni, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni, secondo il presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero competente, che provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e il Monte-pensioni.
La comunicazione di cui al comma precedente e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, se l'interessato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto al Monte-pensioni; e' fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.
Il decreto emesso dal Ministero competente nei riguardi degli assegni di cui al precedente comma quarto e' comunicato in via amministrativa alla Direzione generale predetta che ne rilascia ricevuta.
La Direzione generale medesima, ricevuta comunicazione del decreto del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico del Monte-pensioni.