Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1089/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1089 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., vertente
TRA
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Balsamo Domenico ( ) con C.F._2 domicilio digitale avente p.e.c. e con lo stesso Email_1 elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania (SA) alla via L. Rinaldi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Ottavio de Hippolytis, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
( nato a [...] il [...] CO C.F._3
( ; C.F._3
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata il 20 settembre 2024: “1) per tutto Parte_1 quanto esposto ed in accoglimento dell'opposizione accertare e dichiarare la carenza di valido titolo esecutivo in capo alla controparte - essendo stata la sentenza del
Tribunale di Vallo della Lucania n. 583/11 azionata da controparte quale titolo esecutivo di cui al precetto, modificata dalla sentenza della Corte di Appello di
Salerno n. 563/17 pubblicata l'8.6.17 con cui è stata rigettata la domanda
a carico di e parzialmente compensate le spese del doppio grado Parte_1 di giudizio - e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inesistente
e/o inefficace l'atto di precetto;
2) sempre per tutto quanto svolto accertare e dichiarare che il Sig. non ha diritto di procedere esecutivamente, in CO danno del deducente in virtù della richiamata sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania n. 583/11 e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o la illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20.6.19; 3) condannare il Sig.
al risarcimento dei danni cagionati al Sig. e da CO Parte_1 liquidarsi anche di ufficio in via equitativa;
4) vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato il 9 luglio
2019, conveniva in giudizio esponendo che: in Parte_1 CO data 20.6.2019 gli notificava la sentenza n. 583/2011 (r.g.n. CO
1182/2002) depositata dal Tribunale di Vallo della Lucania il 12.10.2011, con apposta formula esecutiva in data 20.2.2019, in uno all'atto di precetto con cui gli intimava sia di pagare la somma di euro 3.759,00 (di cui euro 2.530 per compenso avvocato, euro 316,20 per rimborso del 15%, euro 113,85 per Cpa del 4%, euro
651,22 per iva al 22%, euro 13,59 per bolli ed euro 135,00 per compenso precetto)
e sia “di rilasciare immediatamente i seguenti immobili, siti in Agro di Montecarice, località Ripe Rosse, particella 4926 fol. 20 p.lle nn. 445, 444, 443, 200 in favore di
e/o di altri aventi diritto, liberi da cose e da persone”. CO
Parte opponente a sostegno della propria difesa deduceva: che il precetto non era fondato su un valido titolo esecutivo, in quanto la sentenza n. 583/2011 era stata riformata dalla sentenza n. 563/2017 (r.g.n. 695/2012) pubblicata dalla Corte di
Appello di Salerno l'8.6.2017, che aveva così statuito: “1. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da 2. Revoca l'ordine di rilascio dei CO terreni de quo formulato a carico di 3. Compensa per un terzo le Parte_1 spese del doppio grado di giudizio complessivamente liquidate in E 3600,00 e, per
l'effetto, condanna al pagamento di 2/3 di tale somma pari ad E Parte_1
2400,00 oltre IVA e Cassa come per legge, nonché al rimborso spese forfettarie in favore della controparte…”; che l'intimante era privo della procura alle liti, la quale risultava solo richiamata nell'atto di precetto e non documentata;
la non debenza delle somme intimate per le competenze del precetto stante la mancata preventiva comunicazione di una richiesta bonaria di adempimento;
la nullità/inefficacia dell'atto di precetto, eseguito sulla scorta di un titolo che era stato modificato dalla sentenza di appello e che pertanto poteva essere azionato limitatamente alla parte non riformata in appello.
Nelle conclusioni chiedeva al Tribunale di sospendere inaudita altera parte il titolo e, accertata la carenza di alcun valido titolo azionato, dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto con condanna al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale, stante l'assenza di motivi di urgenza, con decreto depositato il
25.7.2019 denegava l'istanza cautelare inaudita altera parte e successivamente, con ordinanza del 13.8.2019 resa a scioglimento dell'udienza del 12.8.2019, rilevata la contumacia di parte opposta e la sussistenza del fumus e del periculum prospettato dall'opponente, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia del titolo esecutivo opposto.
Nelle more del giudizio la causa veniva assegnata all'odierno giudicante e, dopo alcuni rinvii dovuti prevalentemente al carico di ruolo, trattenuta in decisione il
25.7.2024 con la concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c. per il solo deposito di comparse conclusionali, che l'opponente tempestivamente depositava.
***
L'opposto, benché ritualmente citato all'indirizzo p.e.c. del domicilio digitale eletto nell'atto di precetto (cfr. p.e.c. del procuratore avv. Amorelli Giuseppe) non si è costituito.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'opposto, dovendo ritenersi valida l'elezione di domicilio di presso il suo procuratore come indicato CO nell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c. III comma.
Ancora in via preliminare il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis,
Cass. 17 settembre 2007, n. 19331; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794). Tale ricorso è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa petendi, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1, c.p.c., laddove viene contestato l'an exequendum in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo e dunque il diritto sostanziale del creditore intimante di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa patrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass.
6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014,
Cass.2909/2017), secondo il quale le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., vengono esaminate le eccezioni e deduzioni riportare nel primo e nell'ultimo motivo di opposizione, stante il loro indissolubile collegamento logico-giuridico
Con tali motivi l'opponente ha eccepito che il precetto era illegittimo, ritenendolo eseguito sulla scorta di una sentenza non più valida per effetto dell'intervenuta sua parziale riforma da parte del giudice del gravame, che aveva non solo rigettato la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CO [...]
, revocando l'ordine di rilascio degli immobili posto a fondamento della Pt_1 minacciata esecuzione, ma anche liquidato i compensi per il doppio grado di giudizio, rideterminando per l'effetto i compensi dovuti per il primo grado di giudizio pure intimati con precetto.
Dal tenore delle difese e della documentazione versata in atti, il thema decidendum verte sulla procedibilità dell'azione esecutiva fondata sulla sentenza n. 583/2011, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, intimata con atto di precetto notificato successivamente alla sentenza n. 563/2017 resa dalla Corte di Appello di Salerno al termine del giudizio di appello.
Dunque, nel caso di specie il titolo è una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, sulla base della quale è stato intimato il precetto seppur successivamente al pronunciamento del giudice del gravame che l'ha riformata rigettando, tra l'altro, l'ordine di restituzione immobili e riducendo le somme dovute a titolo di competenze legali.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, la riforma in appello della sentenza di primo grado determina il venir meno del titolo esecutivo di primo grado, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e, pertanto, la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado (cfr. Cass.
8.7.2013 n. 16934; Cass. 3 civ. n. 5829 del 13/03/2007). Al riguardo va precisato che la sentenza di appello - eccetto i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello, ossia nelle ipotesi in cui non si realizza l'effetto devolutivo di gravame sul merito - attribuisce l'efficacia di sostituire quella di primo grado, sia che si tratti di riforma che di conferma di essa (cfr. Cassazione civile sez.
III, 12/12/2008, n.29205). Ciò comporta che, al di fuori delle suddette pronunce di definizione in rito dell'appello, il precetto deve essere intimato sulla base della sentenza di appello che ha sostituito la sentenza gravata.
Da tali considerazioni discende che qualora gli atti pre-esecutivi ed esecutivi siano posti in essere dopo la pronuncia della sentenza di appello - che abbia riformato la sentenza gravata nel merito del rapporto controverso - devono ritenersi travolti e pertanto caducati, determinando l'improcedibilità dell'azione pre-esecutiva o esecutiva intrapresa.
Del pari la sentenza n. 583/2011 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania posta a fondamento dell'intrapresa azione esecutiva, risulta sostituita dalla sentenza n.
563/2017 resa dalla Corte di Appello di Salerno il 31.5.2017 (pubblicata l'8.6.2017), con la conseguenza che il precetto notificato il 20.6.2019 sulla scorta del primo titolo esecutivo deve ritenersi improcedibile perché azionato senza un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. idoneo a sorreggere l'esecuzione.
Invero, richiamando il principio nulla executio sine titulo, nessuna esecuzione forzata può essere iniziata o proseguita se non vi sia certezza riguardo l'obbligazione cristallizzata nel titolo. Nel caso in esame, è incontrovertibile che l'esecuzione sia iniziata senza alcun valido titolo esecutivo, proprio perché sostituito dalla sentenza di appello che lo ha riformato nel merito, ragion per cui tale azione deve considerarsi del tutto illegittima e improcedibile.
Pertanto, assorbita ogni altra valutazione, va dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. CO
583/2011 resa in data 12/10/2011 dal Tribunale di Vallo della Lucania e dell'atto di precetto per cui è causa.
Quanto alla domanda di risarcimento danni pure avanzata da parte opponente la stessa si palesa infondata, in assenza di qualsiasi allegata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (prevalente) e si liquidano come da dispositivo, quantificate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014
(come modificato dal D.M. n. 147/2022), computando le fasi del giudizio espletate ai valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto del basso grado di complessità della questione trattata e in assenza di attività istruttoria, non avendo parte attrice depositato memorie ex art. 183, co VI c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CO
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. CO
583/2011 di cui all'atto di precetto opposto;
3) rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte opponente;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CO
, che si liquidano in euro 852,00 per competenze legali, oltre euro Parte_1
125,00 per contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario ed IVA come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 13.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa