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21 marzo 1958
21 marzo 1958
Art. 2.
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 08/05/1990, n. 225Provvedimento: […] 3. - Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la questione che ha per oggetto gli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 88 del 1958, i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni ai quali si impartisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica.Leggi di più...
- educazione fisica·
- illegittimità costituzionale·
- cattedre maschili e femminili·
- art. 37 Cost.·
- parità di accesso al lavoro·
- art. 97 Cost.·
- art. 4 Cost.·
- discriminazione di genere·
- inammissibilità questione·
- art. 3 Cost.