Art. 2.
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.