Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5225/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5225 del R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. – fase di merito, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera di Giunta Municipale n. 57 del
10.12.2018 nonché procura alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo della fase di merito, dall'Avv. Antonio Napolitano (C.F. ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via S. Esposito n. 4;
ATTORE
E
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri
n.1, e, per essa, quale mandataria, giusta procura speciale del 4 agosto 2016 (rep.
33810- Racc. 18827), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, al viale Piero e Alberto Pirelli n.
27, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta e costituzione, dall'Avv. Antonina Accardi (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Camilluccia n. 19;
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del Curatore pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede in Quadrelle (AV) alla Via Roma n. 1, rappresentato e difeso,
giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in forza del decreto del G.D. del 23.1.2019, dall'Avv. Achille Benigni (C.F. CodiceFiscale_3
L), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla Galleria di via
[...]
Mancini n. 17;
CONVENUTO
E
(C.F. ), già Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
[...] giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Pasquale Eboli (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 85;
CONVENUTA
NONCHÉ
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5 pro tempore;
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6 rappresentante pro tempore;
(C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_5
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_7 tempore;
(C.F. quale custode della procedura CP_8 C.F._6 esecuzione immobiliare RGEI n. 175/2004;
CONVENUTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha introdotto la Parte_1 fase di merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. introdotta innanzi al G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 175/2004, R.G. n. 5225/2018
chiedendo “1) Previa revoca e/o annullamento e/o riforma dell'ordinanza del G.E. dott.ssa Palladino del 16/10/2018 dichiarare la risoluzione per inadempimento delle convenzioni stipulate in data 05/07/1995, rep. N. 10 dal con Parte_1 la società trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di CP_3
Avellino in data 06/04/1996 al n. 3667 del Registro Generale e al n. 3144 del
Registro Particolare e registrata in Avellino il 13/07/1995 al n. 1949, serie I e la convenzione rep. n. 11 del 05/07/1995, del Comune di con la società Parte_1 registrata in Avellino il 13.07.1995 al n. 1950, serie I e trascritta presso CP_3 la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino in data 06/04/1996 al n. 3670 del Registro Generale e al n. 3147 del Registro Particolare, con effetto retroattivo dal 05 luglio 1995 giorno della stipula delle citate convenzioni o in via gradata dal
06 aprile 1996 giorno della trascrizione delle convenzioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino e per l'effetto dichiarare nulle e/o inefficaci le tutte le successive trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli effettuate dalla
[...]
e dalla società sulle particelle che qui abbiansi per CP_9 Controparte_6 integralmente riportate e trascritte, espressamente indicate nelle convenzioni stipulate in data 05/07/1995, rep. N. 10-11 dal con la società Parte_1 Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
in via meramente gradata, si chiede, che CP_3 al in persona del Sindaco p.t., corrisposto per equivalente, il Parte_1 valore della prestazione effettuata che nel caso in esame è pari agli importi che doveva ricevere dalla ditta oltre alle maggiori Parte_1 CP_3 somme versate per gli espropri che erano, sempre a carico della società CP_3 oltre spese, rivalutazioni, interessi ecc. Ed in riforma di quanto statuito nell'ordinanza del 16/10/2018 condannare le parti che si opporranno a tali richieste alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché a quelle della fase cautelare in favore del in persona del Sindaco p.t.. Con Parte_1 vittoria di spese tutte della presente procedura. Si chiede, inoltre, che la sospensione della procedura esecutiva n. 175/2004 RGEI, la cui vendita del lotto unico è fissata per il giorno 15 marzo 2019, per tutti i motivi innanzi dedotti e stante il pregiudizio grave ed irreparabile per il Comune di ”. Parte_1
2. A fondamento di tale opposizione, il ha dedotto di aver Parte_1 stipulato, in virtù della delibera di G.C. n. 33 del 27/06/1994, le convenzioni in data
05/07/1995, rep. N. 10-11, con cui è stato assegnato un lotto nell'area CP_3
P.I.P. del , per un totale complessivo di mq. 9.981,00 di cui Parte_1 Parte_1 R.G. n. 5225/2018
mq. 8.061,00 identificati in catasto al foglio 1, particelle 839, 502, 830, 851, 843,
809, 813,808,852, 833 e mq. 1.920,00 identificati in catasto al foglio 1, particelle
833, 813, 852; che, a titolo di corrispettivo dell'assegnazione, la ha CP_3 assunto, ai sensi dell'art. 3 delle citate convenzioni, l'obbligo di versare l'importo di
£. 522.993.090; che, a fronte degli obblighi assunti con le suddette convenzioni (tra i quali il divieto di cessione dell'area ex art. 9, l'obbligo di trascrizione ex art. 13, gli obblighi in caso di vendita ex art. 14), la si è resa inadempiente, ragion CP_3 per cui il è stato costretto ad introdurre un giudizio nei Parte_1 confronti della recante R.G. n. 3772/2009, conclusosi con la sentenza n. CP_3
14/2017, con cui il Tribunale di Avellino ha, tra l'altro, dichiarato la risoluzione di diritto in data 14 gennaio 2009 delle convenzioni n. 10 e 11 del 5.7.1995, intercorse tra le parti e trascritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari il
6.4.1996, rispettivamente ai nn.3667/3144 e 3670/3147; che l'istituto mutuante era a conoscenza degli obblighi incombenti sulla in quanto tutte le CP_3 clausole erano state espressamente menzionate nelle convenzioni poste alla base della concessione del mutuo, con tutte le conseguenze anche in termini di garanzie reali sul suolo in oggetto e, pertanto, le eventuali precedenti trascrizioni non sarebbero mai dovute essere considerate prevalenti su quelle del Comune di in relazione alla proprietà della superficie su cui insorgono gli immobili Parte_1 oggetto della procedura di espropriazione;
che, a fronte di tale opposizione, il G.E. con ordinanza del 16 ottobre 2018 ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando il termine alle parti per l'introduzione del merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c.; che già dall'anno 1996 sono state trascritte sia la convenzione rep. Comunale n. 10 stipulata in data 05/07/1995, trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino in data 06/04/1996 al n. 3667 del
Registro Generale e al n. 3144 del Registro Particolare e registrata in Avellino il
13/07/1995 al n. 1949, serie I, con la quale il Comune di ha concesso il Parte_1 diritto di proprietà alla un'area di mq. 8.061,00 ricadente nel Piano CP_3
Insediamenti Produttivi di questo Comune, sia la convenzione rep. Comunale n. 11 del 05/07/1995, registrata in Avellino il 13.07.1995 al n. 1950, serie I e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino in data 06/04/1996 al n.
3670 del Registro Generale e al n. 3147 del Registro Particolare, con la quale il
Comune di concedeva in diritto di superficie alla un'area di Parte_1 CP_3 mq. 1.920,00 ricadente nel Piano Insediamenti Produttivi di questo Comune;
che, R.G. n. 5225/2018
quindi, prima delle trascrizioni pregiudizievoli effettuate prima dalla
[...]
e poi dalla società vi erano le trascrizioni delle citate CP_9 CP_6 convenzioni tra il Comune di e la ove era sancito, all'art 2, Parte_1 CP_3 che il Comune di , ora per quanto acquisterà la proprietà concede alla Parte_1 società in diritto di proprietà delle particelle …… ed in diritto di superficie CP_3
l'area individuata dalla seguenti particelle”; all'art. 3) “il corrispettivo della convenzione per la cessione del diritto di proprietà e diritto di superficie”; all'art. 9
“il divieto di cessione dell'area”; all'art. 14, ”l'obbligo in caso di vendere di trascrivere la presente convenzione in modo che tutte le norme in essa contenute siano opponibili ai terzi. Gli atti stipulati in contrasto e, comunque, contenenti atti contrari alle predette norme sono nulli”; che pertanto, allorquando la CP_3 per ottenere il mutuo ha concesso un'ipoteca volontaria in favore della Banca
Mediterranea, la stessa quale mutuante ha necessariamente dovuto esaminare il contenuto delle convenzioni trascritte per cui è causa, che non potevano essere interpretate diversamente stante il contenuto delle clausole sottoposte a condizioni risolutive, espressamente contemplato;
che le formulate eccezioni riguardano anche il pignoramento immobiliare trascritto dalla società Box –Marche spa nell'anno
2005; che, comunque, all'epoca delle concessione del mutuo, alcune condizioni già non si erano verificate, come era facilmente accertabile e quindi era ampiamente prevedibile che vi sarebbe stata una risoluzione per inadempimento delle convenzioni;
che la risoluzione delle convenzioni suddette, avente effetto retroattivo, ha determinato il mancato trasferimento sia della proprietà sia del diritto di superfice in capo alla che pertanto, lo stesso contratto di CP_3 mutuo fondiario e l'ipoteca volontaria concessa sulle particelle oggetto delle convenzioni devono ritenersi travolte dalla risoluzione per inadempimento della società che per le stesse motivazioni ed eccezioni deve intendersi nullo CP_3
e/o inefficace il pignoramento immobiliare trascritto in data 31.01.2005 dalla
[...] presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino al n.1959 CP_6 di R.G e 1541 R.P nei confronti della che la risoluzione delle convenzioni CP_3 produce effetti reali, opponibili erga omnes.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 febbraio
2019, la premettendo che, in virtù di atto di fusione Controparte_1 per incorporazione stipulato il 14.7.2016 per notar di Rep. Persona_1 CP_1
47544 Racc. 20038, la unitamente alla si è fusa CP_10 Controparte_11 R.G. n. 5225/2018
alla in esecuzione dei progetti di Controparte_12 fusione approvati con le deliberazioni oggetto dei verbali del 23 e 24 giugno;
che l'operazione è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con lettera del 23.5.2016 prot.
0680791/16; che, in data 1° agosto 2016, la ha Controparte_13 ceduto un portafoglio di crediti pro soluto, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99 e dell'art. 58 TUB, alla Controparte_1
– società costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/99, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 93 del 06/08/2016; che la
[...] con procura speciale del 4 agosto 2016 in autentica del Notaio Controparte_1 [...]
(Rep. 33810 – Racc. 18827), registrata presso l di Per_2 Controparte_4
Milano 1 in data 17/08/2016 al n. 29285 serie 1T, ha conferito mandato alla
[...] per l'attività di gestione del recupero e dell'incasso dei Controparte_2 crediti ceduti come sopra indicato;
che, quanto al merito della spiegata opposizione,
l'atto di citazione in opposizione ha lo stesso contenuto e le stesse argomentazioni riportate in altre due opposizioni di terzo che il ha spiegato Parte_1 precedentemente e che il Tribunale ha ritenuto infondate;
che il pignoramento immobiliare è avvenuto nell'anno 2004, anno d'iscrizione della procedura esecutiva immobiliare (RGE 174/2004) e di conseguenza è precedente al 2009; che, pur essendo il Comune di a conoscenza del pignoramento, quest'ultimo ha Parte_1 atteso il 2009 per dare corso ad azione legale nei confronti della società debitrice;
che il mutuo concesso alla debitrice e la sua relativa ipoteca sono risalenti al 2002
(rep. 35950 del 18.02.2002); che l'intervento nella procedura avente R.G.
175/2004 è stato depositato in data 10.05.2006; che la sentenza di risoluzione ha effetti solo nei confronti della e non può provocare effetti nella sfera CP_3 giuridica di altre persone che parti non erano nel suddetto giudizio.
La convenuta ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 febbraio 2019, il eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione proposta dal in quanto essa costituisce una mera Pt_1 duplicazione della domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 3772/2009 Tribunale di Avellino, deciso con sentenza n. 14/2017, di talché, quanto meno nei confronti della Curatela, esso è da ritenersi inammissibile. R.G. n. 5225/2018
Quanto alle altre domande, finalizzate a conseguire la declaratoria di nullità o inefficacia delle "successive trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli effettuate dalla e dalla società sulle particelle (…) Controparte_9 CP_6 espressamente indicate nelle convenzioni stipulate in data 05/07/1995 rep. N. 10-
11", esse sono parimenti destituite di fondamento, in quanto la pretesa di rendere opponibile erga omnes l'effetto risolutivo delle convenzioni nn. 10 e 11 del 5.7.1995 trova un limite insuperabile nella circostanza che la domanda giudiziale di risoluzione (introduttiva del giudizio r.g.c. n. 3772/2009) non è stata trascritta prima del fallimento (29.7.2010) né in data anteriore all'atto di pignoramento immobiliare (31.1.2005), con la conseguenza che l'effetto risolutivo invocato non può prodursi in danno della massa dei creditori ex art. 72 L.F.
Inoltre, il ha fatto rilevare che la risoluzione delle convenzioni Controparte_3 del 1995 è stata pronunziata dal Tribunale di Avellino a far data dal 14 gennaio
2009 e che, nel caso in cui la sentenza sia passata in giudicato, gli effetti del giudicato si estendono anche a tale statuizione, la quale circoscrive gli effetti temporali della risoluzione. Pertanto, al di là della questione (assorbente) della mancata trascrizione della domanda, gli effetti della risoluzione non possono comunque influire sulle sorti della procedura esecutiva n.175/2004, poiché l'atto di pignoramento è stato trascritto nel 2005 e quindi in epoca antecedente al prodursi dell'effetto risolutivo invocato.
Inoltre, in tesi del Fallimento opposto, l'effetto risolutivo collegato alla sentenza n.14/2017 non avrebbe potuto prodursi prima del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di sentenza costitutiva.
In via subordinata, l'opposto ha anche fatto rilevare che, ai sensi delle CP_3 convenzioni oggetto della domanda di risoluzione (cfr. art.11), era espressamente previsto che, in ipotesi di mutuo concesso da una banca, la procedura esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore ipotecario avrebbe potuto essere sospesa solo nel caso in cui il (per il tramite di apposita delibera consiliare) avesse Pt_1 deciso di accollarsi il mutuo erogato a favore della in tal caso, solo dopo CP_3 avere provveduto al pagamento delle somme dovute in favore del creditore ipotecario, il avrebbe potuto surrogarsi ad esso esercitando il diritto di Pt_1 rivalsa contro l'assegnatario decaduto.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata dal opponente e tesa ad Pt_1 ottenere la condanna alla restituzione "per equivalente" della prestazione resa da R.G. n. 5225/2018
esso (ossia al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli Pt_1 importi versati dall'Ente pubblico per gli espropri dei lotti concessi alla , la CP_3 stessa non può che essere fatta valere che nelle forme della insinuazione al passivo, con conseguente improcedibilità di tale domanda.
Il ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o CP_3
l'infondatezza di tutte le domande proposte dal , con condanna Parte_1 di quest'ultimo alla rifusione delle spese e competenze di lite, con gli accessori di legge, in favore della Curatela, con attribuzione.
5. Ciò posto, con ordinanza resa all'udienza di prima comparizione e trattazione del 04 marzo 2019, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_7 Parte_2
, e ed è stato disposto rinvio per verificare la
[...] Parte_3 CP_8 regolarità delle notifiche ad ad ed a Controparte_5 Controparte_14 [...]
CP_6
Di poi, con ordinanza resa all'udienza dell'8 luglio 2019 è stata dichiarata la contumacia di ed autorizzata la rinotifica a Controparte_6 Controparte_14 ed a con rinvio all'udienza del 3 febbraio 2020. Controparte_5
6. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 gennaio 2020, prestando adesione alle Controparte_15 difese formulate dal e chiedendo di “1) Accogliere le difese Parte_1 formulate dal pienamente condivise dall'odierna Parte_4 comparente e pertanto sospendere e revocare per l'effetto la procedura esecutiva n.175/2004 RGE del Tribunale di Avellino;
2) Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di perché inammissibili ed Controparte_4 infondate nel merito in fatto e diritto;
3) Condannare gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio come per Legge”.
, a fondamento di tali conclusioni, ha dedotto: Controparte_15
a) di aver regolarmente notificato alla diverse cartelle esattoriali;
CP_3
b) che, quanto alle notifiche, il messo notificatore al pari dell'agente per la riscossione svolge una funzione pubblica, ragion per cui la relata di notifica del messo notificatore costituisce documento attestante una realtà di fatto coperta da presunzioni di legalità;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza del diritto alla riscossione delle somme pretese dal concessionario;
R.G. n. 5225/2018
d) l'infondatezza della censura dell'inammissibilità della costituzione dell'
[...]
a mezzo di un avvocato, in ragione del preteso obbligo, Controparte_4 asseritamente contenuto in seno all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, di stare in giudizio direttamente a mezzo di propri funzionari;
e) l'applicazione dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., in quanto il comportamento della ha prodotto notevoli effetti giuridici tanto sul piano dell'esonero CP_3 della comparente da ogni responsabilità quanto su quello della diminuzione del
(preteso) risarcimento;
f) quanto alle spese di lite, che il Giudice adito potrà condannare la
[...]
solo in caso di accertata responsabilità della stessa e nel caso Controparte_4 in cui accolga parzialmente la domanda attorea nei confronti dell'
[...] per accertata colpa errore e/o omissione commesso, il Controparte_15
Giudice dovrà in ogni caso compensare le spese di lite e non potrà condannare una parte che risultasse solo parzialmente soccombente.
7. Ciò posto, all'udienza del 3 febbraio 2020 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, con successiva ordinanza emessa in data 07 giugno 2021, previa revoca dell'ordinanza con cui è stata dichiarata, in data 04 marzo 2019, la contumacia di Dr. , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
e Dr.ssa è stata dichiarata la nullità dell'atto di Parte_3 CP_8 citazione per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà ed è stato assegnato al termine perentorio Parte_1 sino all'8 luglio 2021 per rinnovare la citazione nei confronti di Controparte_6
Con
Dr. , e Dr. Controparte_7 Parte_2 Parte_3 CP_8
.
[...]
Il ha provveduto a rinnovare tempestivamente la citazione nei Parte_1 confronti di a a , ad Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 ed a provvedendo in data 14 giugno 2022 a Parte_3 CP_8 regolarizzare la prova delle notificazioni eseguite a mezzo pec attraverso il deposito delle buste telematiche.
Dichiarata, con successiva ordinanza, la contumacia di Controparte_6 [...]
, e ed istruita la Controparte_17 Parte_2 Parte_3 CP_8 causa con produzioni documentali, ritenuto superfluo l'espletamento della C.T.U., il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 R.G. n. 5225/2018
ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, previa assegnazione die termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino.
9. Passando ad esaminare il merito della res controversa, si rileva che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c..
Occorre a questo punto chiarire l'oggetto e la natura del procedimento di opposizione di terzo.
Detto rimedio ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di espropriare i beni del terzo opponente perché non soggetti alla responsabilità patrimoniale per debiti del debitore.
Titolo, causa petendi, della domanda di opposizione è la titolarità da parte del terzo di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento opponibile al creditore o comunque di un diritto prevalente rispetto a quello del creditore.
L'opposizione di terzo non consente, quindi, di contestare l'azione esecutiva del creditore né di far valere l'irritualità dell'esecuzione, in sé e per sé considerata, ma di farne rilevare l'illegittimità conseguente al fatto di essersi svolta in danno di un terzo che vanta un diritto prevalente sui creditori.
Da quanto sopra discende che l'opposizione di terzo mira a verificare l'esistenza del diritto di cui il terzo si afferma titolare al solo scopo di appurare se il processo esecutivo sia stato promosso in una direzione errata ed eventualmente impedirne la prosecuzione.
Ne consegue che l'oggetto del giudizio è l'accertamento della posizione soggettiva dell'opponente sul bene come presupposto dell'accertamento della non assoggettabilità del bene medesimo ad esecuzione.
Inoltre, l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. consente al terzo di far valere il proprio titolo di proprietà o la domanda di accertamento in ordine a tale titolo purché siano trascritti, titolo ovvero domanda, anteriormente al pignoramento, non potendo, altrimenti, vantare il terzo un diritto che sia prevalente rispetto a quello azionato dal creditore procedente.
Nel giudizio ex art. 619 c.p.c., pertanto, l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente attiene al fatto costitutivo della pretesa e grava, dunque, a carico dell'attore; quest'ultimo ha l'onere di dedurre e provare un titolo di proprietà dei R.G. n. 5225/2018
beni pignorati trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 29 settembre 1997 n. 9525).
Da quanto sopra discende che l'opposizione in oggetto è infondata, non avendo l'opponente un titolo opponibile al creditore procedente, non Parte_1 avendo trascritto la propria domanda di risoluzione delle convenzioni prima della trascrizione del pignoramento, così legittimando l'azione della creditrice procedente.
Ed invero, l'opponente ha incentrato la propria opposizione Parte_1 sulla opponibilità erga omnes della risoluzione delle convenzioni rep. comunale nn.
10 e 11 e sulla circostanza che tali convenzioni sono state stipulate in data 05 luglio
1995 e sono state trascritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data
06 aprile 1996 e, dunque, in data antecedente alla trascrizione in data 30 gennaio
2005 del pignoramento immobiliare (R.G.E 174/2004) eseguito dalla CP_6 nei confronti della Delpi S.p.A..
[...]
10. Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata, in quanto, se certamente
è vero, da un lato, che gli effetti della trascrizione della sentenza con cui è stata accolta la domanda di risoluzione a suo tempo trascritta si producono anche nei confronti dei terzi a partire dalla data di trascrizione della domanda e che, dall'altro, le convenzioni rep. comunale nn. 10 e 11 sono state trascritte in data 26 giugno
2009, è altrettanto vero che le convenzioni de quibus sono state dichiarate “risolte di diritto in data 14 gennaio 2009”, con sentenza n. 14/2017, emessa dal Tribunale di Avellino in data 09 gennaio 2017 ed eventuali contestazioni circa la diversa decorrenza degli effetti della risoluzione avrebbero dovuto costituire oggetto di gravame avverso la predetta statuizione, che, peraltro, risulta incontestato che sia passata in cosa giudicata.
A tanto aggiungasi che la delibera di revoca dell'assegnazione (n. 2) reca data 12 gennaio 2009 e la domanda giudiziale di risoluzione delle convenzioni risulta introdotta nel 2009 (procedimento recante n. 3772/2009) e trascritta in data 26 giugno 2009 ovverosia in data successiva rispetto alla trascrizione nel 2005 del pignoramento immobiliare (R.G.E 174/2004) eseguito dalla nei Controparte_6 confronti della Delpi S.p.A..
Ne consegue che la risoluzione non è opponibile ai creditori procedenti trascriventi in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda di risoluzione, potendo i terzi agire al solo fine di far valere la inesistenza ovvero le nullità della trascrizione R.G. n. 5225/2018
del pignoramento o da ultimo partecipare alla distribuzione del ricavato dopo il soddisfacimento dei creditori.
D'altronde, la specificità del giudizio di opposizione di terzo preclude alle parti di proporre ulteriori domande (anche in via gradata) oltre quella di accertamento dell'illegittimità della procedura esecutiva in relazione al suo oggetto ovvero alla sussistenza del diritto reale di cui il terzo si afferma proprietario.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal
[...]
ex art. 619 c.p. deve esser rigettata. Parte_1
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra Controparte_1
e esse seguono la soccombenza
[...] Controparte_3 dell'opponente , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come Parte_1 in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, valori medi con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva e decisoria) effettivamente espletate.
Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite tra il Parte_1 ed , dovendosi rinvenire nella adesione prestata Controparte_15 da quest'ultima alle difese spiegate dal (rivelatesi infondate) la sussistenza Pt_1 delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. alla luce della disciplina dettata dall'art. 92 c.p.c. così come riletto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale del 2018 n. 77.
Nei rapporti tra l'opponente, Cerves Packaging s.r.l., Controparte_6 Parte_2
, nonché , nulla deve esser disposto sulle spese di
[...] Parte_3 CP_8 lite, stante la contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avanzata dal e Parte_1 le ulteriori domande proposte dal Pt_1
- condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 7.122,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
R.G. n. 5225/2018
- condanna l'opponente al pagamento in favore del Parte_1 [...] della somma di € 7.122,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_3 delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Achille Benigni, dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente ed Parte_1
; Controparte_4
- nulla per le spese di lite nei confronti Cerves Packaging s.r.l., Controparte_6
, nonché . Parte_2 Parte_3 CP_8
Così deciso in data 18 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani