Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 23949/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 23949/2023 R.G. promossa da:
(P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI RUBBA (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Anagni (FR) Via San Magno nr. 13;
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. , in persona del L.R. pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Luca PANZICA (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in C.F._2
Torino Corso Galileo Ferrarsi nr. 60;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti gli atti del procedimento, nonché i processi verbali delle udienze in data 9.1.2024, 23.5.2024 e 12.2.2025, nonché le Ordinanze riservate emesse in data
12.3.2024 e in data 10.9.2024, osservato che:
(d'ora in avanti anche solo , svolgente l'attività di Controparte_1 CP_1
riparazione meccanica di veicoli nella propria officina di Anagni, ha proposto avverso il Decreto Ingiuntivo n. 9273/2023 – R.G. nr. 8040/2023, emesso in data 14.5.2023 dal
Tribunale di Milano (Giudice Dr Chiara Delmonte) su ricorso di CP_2
(d'ora in avanti anche solo ) - Società che dal lontano anno 2009
[...] CP_2
le aveva fornito servizi di lavaggio, mettendole a disposizione (in comodato d'uso) macchinari per il lavaggio di materiali meccanici, detergenti, nonchè servizi di ritiro dei relativi rifiuti - il pagamento della somma di € 6.895,11, oltre interessi come da domanda.
In particolare, tale importo veniva richiesto da a titolo di pagamento delle CP_2
seguenti fatture: nr. 1965669 emessa in data 24.12.2019; nr. 2000791 emessa in data 2.1.2020; nr. 2017767 emessa in data 2.4.2020.
A fondamento della opposizione (in estrema sintesi) ha allegato: la difettosità, CP_1
manifestatasi a partire dal mese di Ottobre 2019, del macchinario di lavaggio contrassegnato dal numero di modello 117, dapprima riparato, poi, stante il persistere dei difetti, sostituito nel Dicembre 2019 da un altro macchinario funzionante, ma di pagina 2 di 6 dimensioni inadeguate, quest' ultimo a sua volta sostituito nel Febbraio 2020 da un terzo macchinario, a sua volta malfunzionante e ritirato nell'Aprile 2020; di non aver ricevuto alcuno dei servizi descritti nelle fatture ingiunte e, infine, l'essere gli importi esposti superiori a quanto concordato. ha pertanto richiesto la revoca dell'opposto provvedimento monitorio. CP_1
La parte convenuta opposta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che i macchinari forniti da ad risultassero chiaramente indicati nel contratto CP_2 CP_1
stipulato in data 2.7.2014 da con Controparte_2 Controparte_3
(d'ora in avanti anche solo , Società che, in data 9.1.2020, aveva modificato CP_3
la propria denominazione sociale in che avesse posto in essere Controparte_1 CP_2
tutte le prestazioni in favore di provvedendo, tra l'altro, a sostituire il macchinario CP_1
guasto per ben due volte ed, inoltre, ad emettere una nota di credito in favore di CP_1
dello importo di Euro 640,37 per compensarla del fermo tecnico subito per la sostituzione del primo macchinario con un secondo;
che, pertanto, tutte le somme richieste dovessero esserle versate.
Assunte le prove testimoniali e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione;
Osservato che:
è documentalmente provata la stipulazione tra le parti, in data 2.7.2014, del contratto di servizio per unità lava-pezzi e lava-pistole tra e Controparte_2 CP_3
avente ad oggetto i tre macchinari ivi descritti, contrassegnati dai numeri di
[...]
modello nr. 117, 269 e 305; le contestazioni di parte opponente circa il malfunzionamento dei macchinari ricevuti in comodato d'uso riguardino solo quello contrassegnato dal numero di modello 117 (cd. lavatrice) e non gli altri;
pagina 3 di 6 risulta documentalmente il fatto che: , nell' Ottobre 2019, ebbe a scusarsi con CP_2
(poi divenuta per il ritardato intervento di riparazione della macchina CP_3 CP_1
lava-pezzi modello nr. 117, dovuta la ritardo del fornitore della cinghia necessaria per porre in essere tale attività (cfr. e-mail inoltrata da di a Testimone_1 CP_2 [...]
di in data 23.10.2019-doc. nr. 3 di parte opponente); in CP_4 CP_3 CP_3
data 27.11.2019, ebbe a richiedere un intervento per un ennesimo guasto, ovvero per una copiosa perdita di acqua, proveniente da tale macchina (cfr. e-mail inoltrata da
[...]
di in data 27.11.2019 a Safety -doc. nr. 4 di parte opponente); CP_4 CP_3
in data 5.12.2019, ebbe a richiedere un intervento per un ennesimo CP_3
problema di tale macchina, il cui cestello non era funzionante e faceva molto rumore
(cfr. e-mail inoltrata da di in data 5.12.2019 a Safety -doc. nr. CP_4 CP_3
5 di parte opponente); in data 24.12.2019, ottenuta la sostituzione della CP_3
ridetta macchina lava-pezzi con una nuova, pur riconoscendo come la stessa fosse perfettamente funzionante, segnalasse come essa fosse di dimensioni superiore a quella, guasta, sostituita e, pertanto, chiedesse che il macchinario sostitutivo avesse le stesse dimensioni del precedente (cfr. e-mail inoltrata da di in CP_4 CP_3
data 24.12.2019 ore 11.02 a Safety -doc. nr.5 di parte opponente); in data CP_3
7.1.2020, sollecitasse tale intervento (cfr. e-mail di di in data CP_4 CP_3
7.1.2020 ore 11.15 a – doc. nr. 6 di parte opponente); CP_2
il teste all'epoca dei fatti dipendente di (ora , nella veste CP_4 CP_3 CP_1
di responsabile degli acquisti, incaricato di tenere i rapporti con i fornitori anche per i casi di difettosità dei beni, ha confermato le risultanze documentali, raccontando di come le perdite di acqua del macchinario nr. 117 furono di entità tale che l'officina sia allogò, nella sezione occupata dalla macchina, per ben 2/3 volte;
che le riparazioni, effettuate 2/3 volte, non furono risolutive;
che la nuova macchina fornita, in sostituzione pagina 4 di 6 della precedente, aveva dimensioni maggiori, creando problemi ai mezzi ed ai lavoratori che disponevano, rispettivamente, di un minore spazio di manovra e di passaggio;
che, infine, la terza macchina lava-pezzi fornita, delle dimensioni corrette, non nuova, ma rigenerata, a sua volta presentava dei problemi, perdendo acqua ed emettendo rumori;
le problematiche sopra descritte, con riferimento alla prima ed alla seconda lava-pezzi, sono state confermate anche dal teste all'epoca responsabile Testimone_2
amministrativo di Aerea, collega di che ebbe a constatare a sua volta le CP_4
problematiche di funzionamento della lava-pezzi, su richiesta, tra l'altro del tecnico operante presso l' Officina. Testimone_3
considerato, pertanto, che le evidenze probatorie pienamente confermano il fatto che: il primo macchinario contrassegnato dal numero di matricola 117, consegnato da CP_2
a fosse effettivamente malfunzionante, tanto è che venne sostituita la relativa CP_1
cinghia e che ebbe ad emettere una nota di credito in favore di posto che CP_2 CP_1
questa ultima non aveva potuto usufruire del macchinario da Ottobre 2019 sino a
Novembre 2019; che, stante il perdurante malfunzionamento, si procedette alla integrale sostituzione di tale macchinario con un secondo macchinario, purtroppo reperito da di dimensioni superiori a quello installato in precedenza e, pertanto, inadeguato CP_2
rispetto agli spazi aziendali;
che, pertanto, si procedette in seguito alla sostituzione del secondo macchinario, con un terzo.
Ritenuto che, pertanto, stante la dimostrata difettosità dei sopra indicati beni, non CP_2
abbia titolo per richiedere il pagamento di quegli importi indicati nelle fatture ingiunte che si riferiscono ai macchinari contrassegnati dal nr. di matricola 117, ovvero, quanto alla fattura nr. 2000791, del 2.1.2020, dell'importo di Euro 1900,83, e, quanto alla fattura nr. 2017767, del 2.4.2020, dell'importo di Euro 1900,83, e che, pertanto, il
Decreto Ingiuntivo, emesso per l'importo di Euro 6.895,11, oltre interessi, come da pagina 5 di 6 domanda, debba essere revocato, condannandosi la parte opponente a versare alla controparte il minore importo di Euro 3.093,45, oltre interessi, come da domanda.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte convenuta opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 9273/2023 - R.G. nr.
8040/2023, emesso in data 14.5.2023 dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Chiara
Delmonte);
2. condanna in persona del L.R. pro-tempore, a versare alla Parte_1
controparte l'importo di Euro 3.093,45, oltre interessi, come da domanda;
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Milano, così deciso in data 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 6 di 6