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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 183/2021 promossa da:
Bff Bank Spa, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta 84, presso lo studio degli avv. Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
Michele Del Bene, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Chieri, piazza Controparte_1
Pellico 1, presso lo studio delle avv. Claudia Zucca e Adelaide Leone, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF BANK
S.p.A.:
I. € 68.817,93 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A – B - C;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A - B – C (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 354.063,40 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note
Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. D – E – F – G
– H
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi
2 legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
VIII. € 33.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. I, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore di BFF CP_1 CP_1
BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.p.A. per:
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
3 - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, CP_1 condannare l al pagamento in favore di BFF BANK S.p.A. di ogni diversa CP_1
somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Convenuta: “… IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di BFF sulle domande proposte, sia per quanto concerne il pagamento della sorte capitale che degli interessi
NEL MERITO
- respingersi, per tutte le motivazioni sovra esposte, le domande tutte ex
4 adverso proposte nei confronti dell' in quanto inammissibili ed infondate Pt_1 assolvendo l'Amministrazione convenuta da ogni avversaria richiesta
IN VIA SUBORDINATA
Ridurre l'ammontare degli importi richiesti a quanto verrà accertato come effettivamente dovuto.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre oneri riflessi”.
MOTIVAZIONE
Le domande attoree, come precisate nelle note del 15/10/2024, hanno a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di € 68.817,93 “per sorte capitale” (inizialmente quantificati nella citazione in € 860.927,78; p. 19), oltre interessi moratori e anatocistici “sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione”; € 354.063,40 a titolo di “ulteriori interessi di mora … maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale”, oltre interessi anatocistici;
€ 43.840,00 ai sensi dell'art. 6 c. 2 D. L.vo 231/2022, con riferimento alle fatture non pagate e a quelle “indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato”.
Costituendosi in giudizio, l ha chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande avversarie.
Iniziando dalle questioni relative al credito per sorte capitale, va rilevato che il consulente tecnico dr. all'esito di un'analitica disamina Persona_1 della documentazione in atti, schematizzata in alcune tabelle, ha ritenuto che “nulla sia dovuto per alla banca a titolo di sorte capitale” (rel. 14/06/2024 p. 7- 12).
Sotto questo profilo, le conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, considerato, in linea generale, che le argomentazioni esposte dall'attrice nella comparsa conclusionale non integrano un'adeguata contestazione delle specifiche risultanze della consulenza;
in particolare, con riferimento al riscontro della “presenza del rifiuto di cessione del credito del fornitore” (rel. 14/06/2024 p. 13 - 16), in conformità a uno specifico precedente di questo Tribunale, che le disposizioni degli art. 117 D. L.vo 163/2006 e 106 D. L.vo
50/2016 attribuiscono rilievo al rifiuto delle cessioni dei crediti (Trib. Torino
5 5240/2022).
Occorre inoltre considerare che il consulente ha determinato in € 957,84 “gli interessi di mora sulle ... fatture che risultano pagate in data successiva alla data di scadenza”, facendo riferimento all'analitico prospetto di cui all'allegato 6 (cons.
20/02/2023 p. 25).
Per queste 12 fatture deve essere anche riconosciuto l'importo forfettario di
€ 40,00 “a titolo di risarcimento del danno” ex art. 6 D. L.vo 231/2002, per un totale di € 480,00 (cons. 20/02/2023 p. 26).
Più in generale, in ordine alle complessive difese delle parti e alle risultanze della consulenza, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012).
Ne discende la condanna della convenuta a pagare all'attrice € 1.437,84, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 Cc sulla somma di € 957,84 dal 24/12/2020
(data della domanda) al saldo e interessi legali ex art. 1284 c. 4 Cc su quella di €
480,00 dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne le spese di lite, va invece considerato che, secondo le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la soccombenza reciproca è configurabile anche in caso di “parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”
(Cass. Sez. Un. 32061/2022); l'attrice risulta soccombente rispetto al capo relativo alle somme dovute per capitale, inizialmente quantificate in € 860.927,78 e poi ridotte € 68.817,93; rispetto a questi importi, l'entità della condanna della convenuta per i restanti capi ha minima rilevanza (nello stesso senso, Trib. Torino
4342/2023).
Tenuto conto di tali circostanze, le spese di lite sostenute dalla convenuta si liquidano in € 25.433,00 per compenso (di cui € 4.607,00 per la fase di studio della controversia, € 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 13.534,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed esclusione degli oneri riflessi (App. Torino
922/2024)
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice.
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PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l a pagare alla Bff Bank Spa € Controparte_1
1.437,84, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
condanna la Bff Bank Spa a rimborsare all Controparte_1
5 le spese di lite, liquidate in € 25.433,00 per compenso, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15%; pone le spese della consulenza tecnica a carico della Bff Bank Spa.
Torino, 19/02/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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