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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 375 del 31.01.2023 Oggetto: ricalcolo della pensione con neutralizzazione dei periodi con retribuzioni ridotte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulo Insalata e AN L'TI Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 26.03.2020, -premesso di essere titolare di pensione cat. VO Parte_1 con decorrenza dal febbraio 2017, riveniente dalla trasformazione dell'assegno IO, e di aver svolto nell'ultimo quinquennio lavorativo, segnatamente nell'anno 2006, attività di lavoro con una retribuzione inferiore a quella percepita negli anni precedenti- chiedeva accertarsi il diritto (già negato in sede amministrativa) alla riliquidazione della pensione in godimento attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite nel corso degli anni, con la neutralizzazione di quella accreditata nell'anno 2006, in quanto sfavorevole, e con condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali con decorrenza di legge. CP_1
L' rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 28025/2018), secondo cui per il calcolo delle pensioni
1 liquidate dal 1° gennaio 1993 nel mutato contesto normativo dei D.Lgs. n. 503/92 e n. 373/93, la
“dilatazione oltre il quinquennio” dell'arco temporale della retribuzione pensionabile esclude l'applicabilità del rimedio eccezionale della “neutralizzazione” dei periodi di minore contribuzione, rimedio che può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva ritenuto che il rimedio della neutralizzazione non fosse applicabile alle pensioni successive all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/92, atteso che l'art. 13 comma 1 lett. a) di tale norma continua a richiamare la l.n. 297/82 in relazione al calcolo della quota A e che, tale ultima norma è stata a più riprese dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede l'esclusione dei periodi di contribuzione sfavorevole (siano essi obbligatori, volontari o figurativi) dal calcolo della pensione, rientranti nelle ultime 260 settimane, superata l'età pensionabile e nel caso in cui il lavoratore abbia già maturato i requisiti contributivi ed assicurativi. Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della
“neutralizzazione” della contribuzione accreditata nel 2006, in quanto sfavorevole, con condanna CP_ dell' al pagamento del dovuto;
in subordine, ha chiesto il ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della “neutralizzazione” delle retribuzioni accreditate nel 2006, limitatamente alla sola quota A della pensione.
Anche nel presente grado di giudizio l' è rimasto contumace, nonostante rituale notifica dell'atto CP_1 di appello.
All'udienza del 17.09.20025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta
-il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro- può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (cfr. Cass. nn. 29967/22, 28025/18,
26442/21, 32775/21).
Nell'interpretare la previsione della l.n. 153/69, art. 22, comma 5, secondo cui "la pensione di anzianità
è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il
2 pensionamento di vecchiaia", la Corte di cassazione ha chiarito che essa va intesa nel senso che al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all'assicurato un più elevato trattamento di pensione (così Cass. n. 11649/2018).
Il suesposto orientamento si pone in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, l.n. 297/82, "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato" (così Corte Cost. n. 428/92): infatti, in tanto si può predicare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 cit., in quanto si presupponga che il conseguimento dell'età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l'equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest'ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia (cfr. da ultimo Cass. n. 30803/2024).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3 l.n. 297/82, può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma -restando in specie inapplicabile al montante contributivo, relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione- e, soprattutto, può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult. Cass. n. 29967/2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo l'1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L.
n. 421/92 e al D.Lgs. n. 503/92, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla l.n. 297/82, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 30803/2024 e giurisprudenza ivi citata).
3 In considerazione di tanto, la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della l.n. 421/92 e del d.lgs. n. 503/92 (corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta -determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane- che a tal fine resta confermata in via transitoria, v. Cass. n. 29967/2022 cit.).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto, la domanda proposta nel presente giudizio appare parzialmente fondata.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che: -l'appellante è titolare di pensione cat. VO con decorrenza 1.02.2017, rinveniente dalla trasformazione dell'assegno IO già goduto in precedenza (cfr. mod. TE08); -alla data del pensionamento l'appellante poteva far valere 1162 contributi settimanali
(oltre 22 anni di contributi, cfr. Mod. Retr. Pens.); -la pensione, in quanto liquidata dopo il 1993, risulta dalla sommatoria della quota A e della quota B, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/92 (v. modello
Retr. Pens. in atti); -la retribuzione pensionabile relativa all'anno 2006 (ultimo anno lavorativo ricadente nell'ultimo quinquennio di lavoro compreso dal 2002-2006, utilizzato dall' per il CP_1 calcolo della pensione, v. Retr. Pens. in atti), di cui si chiede la neutralizzazione, è inferiore a quella accreditata nell'anno 2001 (computabile all'esito della chiesta neutralizzazione dell'anno contributivo 2006).
Ebbene, sulla scorta di siffatte emergenze documentali, deve ritenersi sussistente il diritto dell'appellante alla neutralizzazione del periodo di contribuzione con retribuzione ridotta accreditato nell'anno 2006, limitatamente alla “quota A” della pensione, permanendo, anche all'esito della richiesta neutralizzazione, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, e risultando così possibile la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che risulta non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione in questione, e la cui sterilizzazione appare, invece, idonea a garantire un trattamento pensionistico più elevato.
L'appello deve essere quindi accolto nei limiti della domanda subordinata proposta in questa sede e, pertanto, va riconosciuto il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento attraverso Parte_1 la neutralizzazione delle retribuzioni accreditate nell'anno 2006, limitatamente alla sola “quota A” della pensione.
L' deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei di pensione dovute a tale CP_1 titolo, oltre interessi legali o, se maggiore rivalutazione monetaria, con la decorrenza di legge, per
4 come richiesto, ovvero a far data dal 26.03.2017 (triennio precedente l'introduzione del giudizio di primo grado), nei limi della decadenza triennale prevista dall'art. 47 d.p.r. n. 639/70.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore di entrambi i procuratori dichiaratisi distrattari, per come disposto con decreto di correzione di errore materiale emesso dal Collegio in data 1.10.2025, su istanza della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/02/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 31/01/2023 n° 375 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di al ricalcolo della Parte_1 pensione in godimento attraverso la neutralizzazione delle retribuzioni accreditate nell'anno 2006, limitatamente alla sola “quota A” della pensione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1 differenze sui ratei di pensione dovute a tale titolo a far data dal 26.03.2017, oltre accessori come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata e dell'avv.
AN L'TI.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulo Insalata e AN L'TI Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 26.03.2020, -premesso di essere titolare di pensione cat. VO Parte_1 con decorrenza dal febbraio 2017, riveniente dalla trasformazione dell'assegno IO, e di aver svolto nell'ultimo quinquennio lavorativo, segnatamente nell'anno 2006, attività di lavoro con una retribuzione inferiore a quella percepita negli anni precedenti- chiedeva accertarsi il diritto (già negato in sede amministrativa) alla riliquidazione della pensione in godimento attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite nel corso degli anni, con la neutralizzazione di quella accreditata nell'anno 2006, in quanto sfavorevole, e con condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali con decorrenza di legge. CP_1
L' rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 28025/2018), secondo cui per il calcolo delle pensioni
1 liquidate dal 1° gennaio 1993 nel mutato contesto normativo dei D.Lgs. n. 503/92 e n. 373/93, la
“dilatazione oltre il quinquennio” dell'arco temporale della retribuzione pensionabile esclude l'applicabilità del rimedio eccezionale della “neutralizzazione” dei periodi di minore contribuzione, rimedio che può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva ritenuto che il rimedio della neutralizzazione non fosse applicabile alle pensioni successive all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/92, atteso che l'art. 13 comma 1 lett. a) di tale norma continua a richiamare la l.n. 297/82 in relazione al calcolo della quota A e che, tale ultima norma è stata a più riprese dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede l'esclusione dei periodi di contribuzione sfavorevole (siano essi obbligatori, volontari o figurativi) dal calcolo della pensione, rientranti nelle ultime 260 settimane, superata l'età pensionabile e nel caso in cui il lavoratore abbia già maturato i requisiti contributivi ed assicurativi. Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della
“neutralizzazione” della contribuzione accreditata nel 2006, in quanto sfavorevole, con condanna CP_ dell' al pagamento del dovuto;
in subordine, ha chiesto il ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della “neutralizzazione” delle retribuzioni accreditate nel 2006, limitatamente alla sola quota A della pensione.
Anche nel presente grado di giudizio l' è rimasto contumace, nonostante rituale notifica dell'atto CP_1 di appello.
All'udienza del 17.09.20025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta
-il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro- può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (cfr. Cass. nn. 29967/22, 28025/18,
26442/21, 32775/21).
Nell'interpretare la previsione della l.n. 153/69, art. 22, comma 5, secondo cui "la pensione di anzianità
è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il
2 pensionamento di vecchiaia", la Corte di cassazione ha chiarito che essa va intesa nel senso che al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all'assicurato un più elevato trattamento di pensione (così Cass. n. 11649/2018).
Il suesposto orientamento si pone in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, l.n. 297/82, "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato" (così Corte Cost. n. 428/92): infatti, in tanto si può predicare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 cit., in quanto si presupponga che il conseguimento dell'età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l'equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest'ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia (cfr. da ultimo Cass. n. 30803/2024).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3 l.n. 297/82, può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma -restando in specie inapplicabile al montante contributivo, relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione- e, soprattutto, può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult. Cass. n. 29967/2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo l'1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L.
n. 421/92 e al D.Lgs. n. 503/92, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla l.n. 297/82, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 30803/2024 e giurisprudenza ivi citata).
3 In considerazione di tanto, la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della l.n. 421/92 e del d.lgs. n. 503/92 (corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta -determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane- che a tal fine resta confermata in via transitoria, v. Cass. n. 29967/2022 cit.).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto, la domanda proposta nel presente giudizio appare parzialmente fondata.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che: -l'appellante è titolare di pensione cat. VO con decorrenza 1.02.2017, rinveniente dalla trasformazione dell'assegno IO già goduto in precedenza (cfr. mod. TE08); -alla data del pensionamento l'appellante poteva far valere 1162 contributi settimanali
(oltre 22 anni di contributi, cfr. Mod. Retr. Pens.); -la pensione, in quanto liquidata dopo il 1993, risulta dalla sommatoria della quota A e della quota B, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/92 (v. modello
Retr. Pens. in atti); -la retribuzione pensionabile relativa all'anno 2006 (ultimo anno lavorativo ricadente nell'ultimo quinquennio di lavoro compreso dal 2002-2006, utilizzato dall' per il CP_1 calcolo della pensione, v. Retr. Pens. in atti), di cui si chiede la neutralizzazione, è inferiore a quella accreditata nell'anno 2001 (computabile all'esito della chiesta neutralizzazione dell'anno contributivo 2006).
Ebbene, sulla scorta di siffatte emergenze documentali, deve ritenersi sussistente il diritto dell'appellante alla neutralizzazione del periodo di contribuzione con retribuzione ridotta accreditato nell'anno 2006, limitatamente alla “quota A” della pensione, permanendo, anche all'esito della richiesta neutralizzazione, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, e risultando così possibile la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che risulta non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione in questione, e la cui sterilizzazione appare, invece, idonea a garantire un trattamento pensionistico più elevato.
L'appello deve essere quindi accolto nei limiti della domanda subordinata proposta in questa sede e, pertanto, va riconosciuto il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento attraverso Parte_1 la neutralizzazione delle retribuzioni accreditate nell'anno 2006, limitatamente alla sola “quota A” della pensione.
L' deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei di pensione dovute a tale CP_1 titolo, oltre interessi legali o, se maggiore rivalutazione monetaria, con la decorrenza di legge, per
4 come richiesto, ovvero a far data dal 26.03.2017 (triennio precedente l'introduzione del giudizio di primo grado), nei limi della decadenza triennale prevista dall'art. 47 d.p.r. n. 639/70.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore di entrambi i procuratori dichiaratisi distrattari, per come disposto con decreto di correzione di errore materiale emesso dal Collegio in data 1.10.2025, su istanza della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/02/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 31/01/2023 n° 375 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di al ricalcolo della Parte_1 pensione in godimento attraverso la neutralizzazione delle retribuzioni accreditate nell'anno 2006, limitatamente alla sola “quota A” della pensione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1 differenze sui ratei di pensione dovute a tale titolo a far data dal 26.03.2017, oltre accessori come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata e dell'avv.
AN L'TI.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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