Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1092/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guccione, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Palermo, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 9.04.2024, l'odierna ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016 per l'applicazione della L.R. 4/2017 e s.m.i. e, per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
alla corresponsione dei relativi benefici economici. Con condanna alle
[...]
spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che il presente giudizio ha oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari al fini del riconoscimento, in capo dell'odierna ricorrente, dello status di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29.06.2016 e, conseguentemente, del diritto ai benefici economici ed assistenziali previsti dalla Legge regionale n. 4/2017.
Tanto premesso, giova evidenziarsi come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' resistente, atteso che la materia in esame non attiene CP_1
alla mera erogazione di un servizio pubblico - dunque riservata al giudice amministrativo - ma è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale.
Detto ciò, il CT ha ritenuto “la Sig.ra portatore di disabilità gravissima ai sensi Parte_1 dell'art. 3 del D.M. 29/09/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 29/10/2024”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto e particolarmente specifico iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte resistente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla data di decorrenza del requisito sanitario, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari per essere definita affetta da disabilità gravissima con decorrenza dal 29.10.2024;
compensa le spese;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica. Controparte_1
Così deciso in Agrigento, il 18 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo