Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.22586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.22586/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. PATELLI PAOLA, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Brescia, via Lamarmora n. 10
e
(c.f. ), con l'avv. PATELLI PAOLA, elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo studio del difensore in Brescia, via Lamarmora n. 10
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«• dichiarare la separazione personale dei coniugi e con autorizzazione a Parte_1 Parte_3 vivere separati;
• ordinare al Comune di ON AT (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Quanto alla casa familiare con posti auto di pertinenza, il signor si impegna a cedere con Parte_3 successivo atto notarile la sua quota alla signora come segue: Parte_1
* cessione della quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà dell'abitazione sita in ON AT Via Gaina
n. 28, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di ON AT al foglio 5 mappale 13 sub 3 , Sez. NCT, Via Gaina n. 28, piano 1-2, cat A/2, cl.2, vani 3, sup. cat. Totale Mq
*cessione della quota di 1/6 (un sesto) di piena proprietà dei posti auto al piano terra facenti parte del fabbricato distinti al Catasto Fabbricati del Comune di ON AT al foglio 5 mappale 13 sub 9, Sez. NCT, Via Gaina n. 28, piano T cat C/6, cl.1, mq 7, sup. cat. Totale mq. 7
R.C. Euro 10,85; foglio 5 mappale 13 sub 10, Sez. NCT, Via Gaina n. 28, piano T cat C/6, cl.1, mq 8, sup. cat. Totale mq. 7
R.C. Euro 12,39; foglio 5 mappale 13 sub 11, Sez. NCT, Via Gaina n. 28, piano T cat C/6, cl.1, mq 8, sup. cat. Totale mq. 8
R.C. Euro 12,39;
• A fronte della cessione delle quote come sopra specificato, la signora si è già accollata la quota Parte_1 di mutuo residuo contratto con la Banca Bper, esistente sulla casa familiare, estinguendolo poi successivamente in data 23.12.2024 (Doc. 1);
• Il prezzo residuo al netto della estinzione del mutuo per la cessione della quota della casa è già stato corrisposto dalla signora al signor mediante bonifico bancario disposto in data Parte_1 Parte_2
07.01.2025 (Doc. 2).
• Quanto ai due cani essi sono intestati ciascuno ad uno dei due coniugi ma fanno parte entrambi a tutti gli effetti della famiglia. Pertanto, i ricorrenti si accordano come segue:
I cani saranno tenuti insieme a mai separati e verranno accuditi da entrambi con alternanza quindicinale, salvo diversi accordi presi di volta in volta;
• Non sussistono ulteriori pendenze o richieste reciproche di natura economica.
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
PER IL DIVORZIO: chiedono dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, come modificate sopra, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON AT (BS) le dovute trascrizioni.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 02.9.2022, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di IC TI (anno 2022, parte I^, n. 6).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti