Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposto

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'ufficio della riscossione dimostrasse la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e delle pregresse intimazioni. Il ricorrente non ha contestato specificamente tali notifiche, limitandosi a dedurre il proprio trasferimento di residenza.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto che, stante la corretta notifica delle pregresse intimazioni e dell'intimazione impugnata, non fosse maturata alcuna prescrizione tra la data di notifica delle pregresse intimazioni e quella dell'intimazione in esame. L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, e non consente di sollevare contestazioni relative a vizi o eventi estintivi anteriori alla sua notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 27
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo