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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LI RT, AT
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 IRPEF-REDDITI FONDIARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 816/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata relativa a n. 6 cartelle sottese assumendo la mancata notifica di tali atti presupposto e la maturata prescrizione dei tributi.
Agenzia delle Entrate per la riscossione ed Agenzia delle Entrate, costituite, contestavano le avverse doglianze rilevando che ciascuna delle cartelle e delle ulteriori intimazioni indicate nelle memorie di controdeduzioni erano state regolarmente notificate, come da documentazione prodotta;
concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate di Torino, costituita in relazione ad una sola cartella di pagamento di diritti radiotelevisivi, contestava le avverse doglianze rilevando trattarsi di prescrizione decennale non maturata, per cui concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente rilevava che le notifiche degli atti sottesi alla intimazione non si erano perfezionate per effetto del proprio trasferimento di residenza da S. Severo a RO RG nel settembre
2020.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. 19704/2015).
L'impugnazione della cartella tramite il ricorso all'atto successivo consequenziale presuppone, quindi, la illegittimità della notifica della cartella stessa, la cui esistenza sia stata appresa dal contribuente solo per effetto del successivo estratto di ruolo o di altro atto esecutivo.
Nel caso di specie, allora, non può essere seriamente messa in discussione la conoscenza pregressa in capo al ricorrente degli atti sottesi alla intimazione impugnata avendo l'ufficio della riscossione prodotto la documentazione relativa alla notifica eseguita a mani o a persona di famiglia del ricorrente delle varie cartelle, oltre che delle pregresse intimazioni indicate in controdeduzioni.
A fronte di tanto, il ricorrente si è limitato in memoria integrativa a rilevare che le notifiche degli atti sottesi alla intimazione non si erano perfezionate per effetto del proprio trasferimento di residenza da S. Severo a
RO RG nel settembre 2020; ciò, però, senza prendere alcuna specifica posizione sulle numerose notifiche documentate dall'ufficio della riscossione in relazione a ciascuno degli atti indicati in controdeduzioni.
In ragione di tanto, non possono essere esaminate in questa sede le doglianze relative a fatti pregressi alla intimazione impugnata, apparendo pure la eccezione di prescrizione preposta a mere finalità esplorative
Come ha pure contribuito a chiarire la giurisprudenza, infatti, l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
", di tal che, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione o la mancata notifica di atti pregressi) che si siano verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto. La sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (da ultimo Cass. Civ. sent. n. 6436/2025).
Non essendo allora dalla data di notifica delle pregresse intimazioni a quella di notifica della intimazione in esame maturata alcuna prescrizione, il ricorso non può che essere rigettato.
Le particolarità del caso trattato, infine, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LI RT, AT
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 IRPEF-REDDITI FONDIARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012854190000 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 816/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata relativa a n. 6 cartelle sottese assumendo la mancata notifica di tali atti presupposto e la maturata prescrizione dei tributi.
Agenzia delle Entrate per la riscossione ed Agenzia delle Entrate, costituite, contestavano le avverse doglianze rilevando che ciascuna delle cartelle e delle ulteriori intimazioni indicate nelle memorie di controdeduzioni erano state regolarmente notificate, come da documentazione prodotta;
concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate di Torino, costituita in relazione ad una sola cartella di pagamento di diritti radiotelevisivi, contestava le avverse doglianze rilevando trattarsi di prescrizione decennale non maturata, per cui concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente rilevava che le notifiche degli atti sottesi alla intimazione non si erano perfezionate per effetto del proprio trasferimento di residenza da S. Severo a RO RG nel settembre
2020.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. 19704/2015).
L'impugnazione della cartella tramite il ricorso all'atto successivo consequenziale presuppone, quindi, la illegittimità della notifica della cartella stessa, la cui esistenza sia stata appresa dal contribuente solo per effetto del successivo estratto di ruolo o di altro atto esecutivo.
Nel caso di specie, allora, non può essere seriamente messa in discussione la conoscenza pregressa in capo al ricorrente degli atti sottesi alla intimazione impugnata avendo l'ufficio della riscossione prodotto la documentazione relativa alla notifica eseguita a mani o a persona di famiglia del ricorrente delle varie cartelle, oltre che delle pregresse intimazioni indicate in controdeduzioni.
A fronte di tanto, il ricorrente si è limitato in memoria integrativa a rilevare che le notifiche degli atti sottesi alla intimazione non si erano perfezionate per effetto del proprio trasferimento di residenza da S. Severo a
RO RG nel settembre 2020; ciò, però, senza prendere alcuna specifica posizione sulle numerose notifiche documentate dall'ufficio della riscossione in relazione a ciascuno degli atti indicati in controdeduzioni.
In ragione di tanto, non possono essere esaminate in questa sede le doglianze relative a fatti pregressi alla intimazione impugnata, apparendo pure la eccezione di prescrizione preposta a mere finalità esplorative
Come ha pure contribuito a chiarire la giurisprudenza, infatti, l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
", di tal che, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione o la mancata notifica di atti pregressi) che si siano verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto. La sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (da ultimo Cass. Civ. sent. n. 6436/2025).
Non essendo allora dalla data di notifica delle pregresse intimazioni a quella di notifica della intimazione in esame maturata alcuna prescrizione, il ricorso non può che essere rigettato.
Le particolarità del caso trattato, infine, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate