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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad avviso di addebito. Accertamento di maggior reddito
TRIBUNALE DI PERUGIA e successivo concordato fiscale fuori udienza. Evasione contributiva e oneri Sezione Lavoro probatori Natura giuridica delle sanzioni civili.
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. OL IA, nella causa civile iscritta al n. 40/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Michela Alunni) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 novembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/01/2023 si è rivolta al Tribunale di Perugia, Parte_1
Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza obbligatorie proponendo (parziale) opposizione avverso l'avviso di addebito n. 380 2022 00023527 66000, notificato in data 05/12/2022, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 24.359,24, di cui euro
13.948,77 per contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per l'annualità del 2014, euro 8.369,26 per omesso versamento IVS-sanzioni evasione ed euro 2.037,10 per interessi di mora, euro 4,11 per spese di notifica.
A sostegno del ricorso, pur riconoscendo di essere tenuta al pagamento del suddetto importo di euro 13.948,77 richiesto dall' a titolo di contributi previdenziali, la ricorrente ha sostenuto CP_1 di non dovere le ulteriori somme richieste dall'Istituto di previdenza ed assistenza a titolo di evasione ed interessi ex art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000, stante l'impossibilità di configurare, nel caso di specie, l'ipotesi dell'evasione contributiva, così come
Pag. 1 di 9 anche l'impossibilità di calcolare la contribuzione, poi richiesta con l'avviso di addebito opposto, in assenza della relativa comunicazione da parte dell' a seguito del concordato CP_1 fuori udienza concluso con l'Agenzia delle Entrate in data 23/09/2020 ai sensi dell'art. 48 del
Decreto legislativo n. 546/1992, con cui era stato rideterminato il debito fiscale (saldato integralmente nel rispetto delle scadenze previste da un apposito piano di rateizzazione), con estinzione della controversia incardinata di fronte alla Commissione Tributaria della Provincia di Perugia stante la conseguente cessazione della materia del contendere.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l'omissione contributiva contestatale dall' CP_1 non sarebbe ascrivibile ad un proprio comportamento doloso e in malafede, tenuto altresì conto delle difficoltà economiche sin da subito incontrate nella gestione, a partire dal dicembre del
2013, di un locale destinato a bar, sito in una piccola frazione del Comune di Umbertide e della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento n. T3N010502052 per l'anno 2014, con il quale le era stato richiesto il pagamento di euro 85.819,73, per imposte irpef, iva, irap e contributi previdenziali, comprese le sanzioni, interessi e spese di notifica.
In punto di diritto, la ricorrente ha sostenuto che, essendo l'importo della contribuzione dovuta calcolabile dall' solamente a seguito dell'accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate CP_1 avendo come base imponibile quanto concordato in detta occasione, l' le avrebbe dovuto CP_1 fare apposita comunicazione dell'ammontare del credito, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 116, comma 8 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; e, per le medesime ragioni, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione delle sanzioni per evasione fiscale previste dall'art. 118, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000.
Su tali premesse la ricorrente ha chiesto, quantomeno, una riduzione di un terzo delle sanzioni irrogate, come previsto dal succitato art. 48, comma 6, del Decreto legislativo n. 546/1992.
Per le medesime ragioni, ha contestato la legittimità e la stessa quantificazione (eseguita sulla base di una percentuale ritenuta ignota) degli interessi di mora richiesti, ribadendo che avrebbe potuto provvedere al tempestivo pagamento dei contributi conseguente alla rideterminazione in sede conciliativa della base imponibile solamente dopo la loro comunicazione da parte dell' che, invece, li aveva richiesti e quantificati per la prima volta mediante l'avviso di CP_1 addebito opposto in assenza di pregressi atti di messa in mora.
Previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, sulla base di tali premesse ha così concluso:
Pag. 2 di 9 “nel merito: dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato in riferimento agli importi ivi addebitati a titolo di sanzione evasione per omesso versamento I.V.S. per € 8.369,26 ed a titolo di interessi di mora per omesso versamento eccedente minimale per € 2.037,10, stante i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che l'avviso di pagamento è determinato dal solo l'importo dovuto da all' per contributi IVS riferiti Parte_1 CP_1 all'anno 2014, per un importo di € 13.948,77; in via subordinata: ridurre nella misura di un terzo o nella misura che verrà ritenuta di giustizia gli importi addebitati nell'avviso impugnato a titolo di sanzione evasione per omesso versamento I.V.S. pari ad € 8.369,26 ed a titolo di interessi di mora per omesso versamento eccedente minimale per l'importo di € 2.037,10.
Il tutto con condanna del resistente al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente procedimento”.
In data 10/05/2024 si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Richiamando la previsione contenuta nell'art 116, comma 8 lett. b), della Legge n. 388/2000,
l' resistente ha sostenuto l'esistenza della fattispecie dell'evasione contributiva per non CP_2 avere la ricorrente denunciato autonomamente all'Amministrazione finanziaria redditi rilevanti ai fini dell'applicazione dei contributi a percentuale sul reddito dovuti alla Gestione
Commercianti, comportamento che sarebbe connotato dall'intenzione specifica di non versare i contributi o premi tramite l'occultamento del reddito effettivo posto alla base del calcolo e del versamento della contribuzione previdenziale.
L' resistente ha, pertanto, confermato la legittimità del proprio operato evidenziando, CP_2 per un verso, che le sanzioni civili applicate nell'avviso di addebito, aventi la medesima natura del credito previdenziale, sarebbero una mera conseguenza dell'applicazione della normativa vigente in materia e che, per altro verso, la contribuente avrebbe potuto eseguire spontaneamente il versamento dei contributi anche senza dover attendere la notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Ha comunque evidenziato l'irrilevanza ai fini del presente giudizio sia delle dedotte difficoltà economiche della ricorrente, sia della disciplina sulla decurtazione delle sanzioni prevista dall'art. 48 comma 6 del Decreto legislativo n. 546/1992 in quanto profilo attinente a crediti fiscali.
Pag. 3 di 9 L' ha, infine, sostenuto la legittimità della richiesta degli interessi di mora in quanto CP_1 calcolati nel rispetto del meccanismo di determinazione previsto dal comma 9 dell'art 116 sopra citato.
Su tali premesse, l' resistente ha così concluso: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
- nel merito rigettare l'opposizione all' Avviso di Addebito n. 380 2022 00023527 66 000 perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'Avviso di Addebito impugnato con ogni conseguenza di legge, e, comunque condannare parte opponente al pagamento della somma intimata nell'avviso di addebito opposto o della diversa di giustizia a titolo di contributi a percentuale per l'anno 2014 nella gestione speciale autonoma commercianti oltre a somme aggiuntive maturate o maturande ex l. 388/2000 art.116, comma
8, lett.b) ed interessi di mora come per legge come richiesti da CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
All'udienza di discussione del 07/07/2025 le difese si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, e viene definita ai sensi dell'art. 429 del Codice di procedura civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via del tutto pregiudiziale, va rilevata (ex officio, cfr., per tutte, Cass. sez. VI-lavoro,
19226/2018) ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 14, del Decreto-legge n.
78/2010 e dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 46/1999 la tempestività del ricorso, in quanto presentato in data 11/01/2023 a fronte di notifica di avviso di addebito perfezionata in data
05/12/2022.
Nel merito, per come risultante dalle deduzioni difensive delle parti costituite in giudizio, la presente decisione ha ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità delle sanzioni civili
(euro 8.369,26) e degli interessi di mora (euro 2.037,10) richiesti dall' con l'avviso di CP_1 addebito impugnato, fondati su una asserita omissione volontaria da parte della ricorrente nel versamento dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per l'annualità del 2014: infatti, la ricorrente non ha contestato di essere obbligata al pagamento della contribuzione richiesta dall' nella misura di euro 13.948,77, CP_1 essendosi limitata a chiedere l'annullamento o, comunque, la decurtazione delle sanzioni civili applicate e contestando anche la ricorrenza dei presupposti di legge per l'applicazione al credito
Pag. 4 di 9 previdenziale degli interessi di mora, voci entrambe aventi a base il suddetto importo non contestato di euro 8.369,26.
In particolare, come risulta dalla lettura della documentazione prodotta in allegato al ricorso, dopo aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento avente, tra le altre cose, ad oggetto anche l'accertamento di un reddito da impresa maggiore di quello dichiarato al CO per l'annualità 2014 (vale a dire euro 159.841,66 invece che euro 81.187,87, con conseguente differenza di ricavi calcolata in euro 78.655,00), la contribuente ha inteso aderire fuori udienza alla proposta conciliativa formulatale dall'Ufficio erariale definendo la propria posizione debitoria nei confronti del CO con l'accordo conciliativo del 23/09/2020, ponendo in tal modo fine alla controversia promossa di fronte alla Commissione Tributaria della
Provincia di Perugia (cfr.: doc. n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò precisato, va osservato che l'art. 116, comma 8, alle lett. a) e lettera b), della Legge n.
388/2000, nel testo vigente fino al 31/08/2024, disciplina le ipotesi di omesso pagamento della contribuzione e di evasione contributiva disponendo:
“
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
Pag. 5 di 9 ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Sulla distinzione tra evasione e omissione contributiva, la giurisprudenza di legittimità, richiamando altri precedenti conformi (Corte di Cassazione n. 10509 del 25/06/0212 e n. 4188 del 20/02/2013) in fattispecie relativa all'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1 attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, ha chiarito che "In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, …. l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede. Circostanza idonea a vincere la presunzione d'intento fraudolento" (Corte di
Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 01 luglio 2014, n. 14968).
Nel caso in esame l'opponente, di fatto, ha celato al CO (e, di riflesso, all' ) l'esatto CP_1 ammontare del proprio reddito da impresa per l'anno 2014 su cui andava calcolata anche la contribuzione eccedente il minimale dovuta alla Gestione commercianti a cui era iscritta, non avendone fatto denuncia all'Amministrazione finanziaria, salvo poi concordare con l'Agenzia delle Entrate un reddito maggiore di quello formalmente dichiarato per l'annualità 2014.
Anche in tempi più recenti, la Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, ribadendo che il mancato invio delle denunce contributive CP_ all' come anche la loro scorretta compilazione, integra la fattispecie dell'evasione contributiva dovendosi presumere la finalità di occultamento dei presupposti fattuali rilevanti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, con conseguente onere a carico del contribuente di fornire la prova dell'assenza dell'intento fraudolento (Corte di Cassazione, sentenza n.
20446/2022), prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Deve infatti ribadirsi che grava sulla parte ricorrente inadempiente rispetto all'obbligazione contributiva l'onere di provare in maniera rigorosa la mancanza dell'intento fraudolento (cfr.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 dicembre 2011, n. 28966; richiamata di recente da
Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 27 gennaio 2023, n. 2580 e da Cassazione, Sezione
Lavoro, ordinanza, 21 agosto 2023, n. 24917), atteso che “l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni.
Pag. 6 di 9 Si tratta di una presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova
(l'onere delle quali è carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento” (cfr., ex multis, Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 11 luglio 2022, n. 21831).
Con riferimento alle ulteriori richieste di esclusione di ogni ulteriore addebito a titolo di sanzioni ed interessi o a quella subordinata di riduzione dette sanzioni nella misura prevista dall'art. 48, comma sesto, del Decreto legislativo n. 546/1994, si osserva quanto segue.
Come pure correttamente osservato dell'istituto resistente, le sanzioni civili previste dal succitato art. 116 sono obbligazioni accessorie applicate direttamente e automaticamente in conseguenza del ritardo o dell'omissione ovvero dell'evasione contributiva: trattasi, pertanto, di voci che si risolvono in un debito aggiuntivo (Corte costituzionale 14/6/1966, n. 76; Corte costituzionale 27/3/1974, n. 88) che cresce percentualmente in ragione d'anno e con diverse velocità a seconda che si tratti di fattispecie evasiva od omissiva.
Infatti, la Corte di cassazione ha chiarito che la sanzione civile è una conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva o del ritardo del pagamento dei contributi, esistendo un vincolo di dipendenza funzionale, caratterizzato dall'automatismo della sanzione civile rispetto alle ipotesi di inadempimento sanzionate (cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza 13 marzo 2015, n. 5076; Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 6 giugno 2008,
n. 15067; Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12533; Cassazione,
Sezione Lavoro, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29751; Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 2023, n. 15717).
In altri termini, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva e, nella sostanza, fissano in misura predeterminata e forfettaria il presunto danno subito dall'Ente previdenziale a seguito dell'omissione o dell'evasione contributiva: pertanto, a differenza della sanzione amministrativa, quella civile non ha una natura afflittiva ma risarcitoria del danno patrimoniale subito dall'Ente a causa dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva e, pertanto, è trasmissibile anche jure ereditario e si prescrive nello stesso termine previsto per la prescrizione del credito previdenziale.
Ciò precisato, la domanda di riduzione delle sanzioni non può essere accolta atteso che nel caso di specie si versa in una evidente ipotesi di evasione, come si evince anche dall'accettazione da parte della ricorrente della proposta di conciliazione giudiziale formulata dell'Agenzia dette
Entrate; trattandosi di evasione contributiva, ed in assenza nel caso di specie della
Pag. 7 di 9 dimostrazione da parte della ricorrente dell'inesistenza dell'intento elusivo (tale non potendo essere apprezzate neppure le allegate e indimostrate difficoltà economiche incontrate dalla stessa nell'esercizio della propria attività d'impresa) le sanzioni riportate nell'avviso di addebito sono state correttamente calcolate su tale parametro, nel rispetto della previsione contenuta nella lettera b) dell'art. 116 della Legge 388/2000, atteso che l' resistente ha CP_2 applicato all'incontestato imponibile contributivo di euro 13.948,77 (si ricorda, relativo a contributi dovuti per l'anno 2014) la percentuale del 60% prevista dalla norma quale tetto massimo delle sanzioni civili, richiedendo pertanto la somma di euro 8.369,26 (euro 13.948,77
x 0,6 = euro 8.369,26).
Né sarebbe possibile accogliere la subordinata richiesta di riduzione delle sanzioni civili ex art. 48, comma sesto, del Decreto legislativo n. 546/1994, trattandosi di norma speciale (oggi abrogata dal Decreto legislativo 14/11/2024, n. 175) contenendo essa una disciplina riguardante sanzioni di natura amministrativa riferite all'“ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima”, con conseguente impossibilità di sua applicazione analogica alla fattispecie dell'evasione contributiva disciplinata dall'ottavo comma dell'art. 116 della Legge
n. 388/2000.
Quanto infine agli interessi applicati, il comma 9 dell'art 116 sopra citato, recita testualmente:
“
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Non avendo la ricorrente provveduto, come in effetti era possibile, ad attivarsi spontaneamente presso la competente sede dell'Ente previdenziale, al fine del pagamento della contribuzione dovuta, l' ha posto a carico della medesima anche gli interessi di mora quantificandoli, in CP_1 base a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, nella misura complessiva di euro 2.037,10.
Stante l'espressa previsione contenuta nel suddetto comma 9, l'eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo cui sarebbero ignoti i criteri di calcolo utilizzati dall'Ente resistente per la quantificazione degli interessi di mora, si presenta del tutto generica e, pertanto, deve essere respinta.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Pag. 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della controversia, nonché dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni contraria eccezione e domanda rigettate e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
- dichiara la tempestività del ricorso proposto;
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente a rifondere all' le spese di lite sostenute, che qui si liquidano CP_1 nell'importo di euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 03 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
OL IA
Perugia, 03 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
OL IA
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