Articolo 2 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 1Articolo 3
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29 novembre 1984
Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984