Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".
Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".