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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 376/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 21/01/2022
da
), con l'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
VERGA
ricorrente nei confronti di
), con l'avv. DONATELLA Controparte_1 C.F._2
SA e OM AN
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: divorzio giudiziale 2
Conclusioni di parte ricorrente
“disporsi l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con individuazione delle opportune modalità di frequentazione necessarie
sia a reintrodurre la figura paterna, sia a permettere una proficua ripresa degli
incontri tra padre e figli;
-assegnarsi la casa coniugale di Padova, via Venanzio Fortunato n. 12, alla sig.ra
CP_1
-dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti;
-disporsi a carico del dott. , a decorrere dalla proposizione del presente Pt_1
ricorso, il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 400,00 (quattrocento/00)
per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, o la maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia;
-spese competenze completamente rifuse.”
Conclusioni parte resistente
“DOMANDE DI MERITO
1)Disporre che i figli minori e siano affidati alla madre in Per_1 Per_2
regime esclusivo rafforzato, atteso in costante e lungamente inadempimento del
padre ai suoi obblighi non solo economici nei confronti dei figli ed il totale
disinteresse per la loro vita.
2) Disporre che i figli minori continuino a vivere con la madre.
3) Disporre l'assegnazione della abitazione familiare alla sig.ra con ogni CP_1
arredo e corredo in essa contenuta.
2 3
4) Disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario dei figli versando
direttamente alla madre l'importo mensile di € 2.000,00, da erogarsi a decorrere
dalla data della domanda giudiziale e soggetto a rivalutazione annuale a decorrere
dalla corrispondente mensilità dell'anno 2023.
5) Disporre che il padre provveda, nella misura del 80%, alle spese straordinarie
occorrende per i figli minori, quali individuate, per tipologia e disciplina, dal
Protocollo 17 Gennaio 2017 vigente per il Tribunale di Padova.
6) Disporre che il marito versi alla moglie, a titolo di assegno post-matrimoniale,
l'assegno mensile di € 2.000,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e soggetti a
rivalutazione annuale.
7) Accertato il grave ed iterato inadempimento ai provvedimenti economici vigenti,
disporre che il presti idonea garanzia personale fidejussione bancaria od Pt_1
assicurativa a prima richiesta, per assicurare il puntuale ed integrale versamento
degli assegni stabiliti in sede giudiziale.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire riservando le conclusioni
all'esito del procedimento"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 21.02.2022, conveniva Parte_1
in giudizio allegando che le parti avevano Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Tropea (VV) il 31.07.2004 e
3 4
che, dalla loro unione, erano nati due figli: (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]); Per_2
- il medesimo dava atto che era ancora pendente il giudizio di separazione giudiziale instaurato dalla moglie (RG 9301/2017), ove quest'ultima aveva chiesto l'addebito per infedeltà coniugale,
l'assegnazione della casa familiare, l'individuazione del regime di affido maggiormente rispondente agli interessi dei figli, un contributo economico per questi ultimi pari a complessivi €
3.000,00, nonché un assegno di mantenimento a favore della stessa pari ad € 2.500,00;
- allegava che, nel corso del giudizio di separazione:
a) con i provvedimenti provvisori dell'08.06.2018, il Presidente
delegato disponeva l'affido congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, un contributo a favore dei figli pari ad € 2.000,00, oltre l'80% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad € 1.000,00;
b) con provvedimento dell'01.11.2019, il G.I., anche in ragione del mancato pagamento, da parte del marito, delle rate di mutuo gravanti sull'abitazione familiare, modificava i provvedimenti provvisori sotto il profilo economico, aumentando il contributo al mantenimento della moglie ad € 2.000,00;
c) nelle more del procedimento veniva svolta CTU volta ad accertare e valutare la personalità e la capacità genitoriale di
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entrambi i genitori, all'esito della quale, il G.I. si determinava,
con provvedimento del 20.03.2020, in parziale modifica dei suddetti provvedimenti provvisori, a disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, incaricando i Servizi Sociali per la riattivazione degli incontri tra padre e figli;
d) nemmeno a seguito dell'intervento dei suddetti Servizi, il padre,
nonostante l'impegno profuso nel percorso di recupero del rapporto con i figli, riusciva ad instaurare nuovamente una relazione con gli stessi, in quanto la madre poneva in essere comportamenti screditanti nei confronti del padre e volti a provocare un'alienazione parentale, così determinando una totale esclusione della figura paterna ormai in essere da anni;
- il ricorrente chiedeva, quindi, che, nel presente giudizio, venissero rivalutati i suddetti esiti peritali,
- il medesimo, sotto il profilo delle proprie condizioni reddituali,
allegava:
a) di essere stato costretto, in data 18.01.2019, a cedere le quote della società per la quale svolgeva la Controparte_2
professione di medico del lavoro e di cui era socio amministratore delegato e socio al 33%, per la complessiva somma di € 125.015,52, di cui € 24.984,48 erano stati destinati a sanare debiti maturati nei confronti della stessa società ed il residuo era stato reinvestito per poter continuare la propria attività professionale, finanziando un'altra società, la Se.Ta.
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Holding s.r.l., in quanto, proprio per la sua professione svolta a favore di diverse società ed enti pubblici, necessitava di una struttura societaria per gestire i relativi incarichi;
b) in data 01.11.2019, contestualmente alla modifica dei provvedimenti provvisori come sopra già rappresentata, il G.I.
ordinava, ex art. 156, co. 6, c.c., a Monte Paschi fiduciaria spa di versare alla moglie l'importo di € 4.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e dei figli, fino alla concorrenza di € 90.000,00, quota oggetto di finanziamento da parte del ricorrente alla società Se.Te. Holding SR;
c) con provvedimento depositato in data 18.04.2019, il G.I.,
valutato il perdurante inadempimento alla corresponsione dei contributi al mantenimento, confermava il sequestro, già
concesso inaudita altera parte, in data 21.03.2024, a favore della moglie, ex art. 156 c.c. nella formulazione ratione temporis
vigente, sui beni immobili, mobili, valori mobiliari e conti correnti del ricorrente sino alla concorrenza di € 180.000, a fronte, secondo la prospettazione del ricorrente, di un'errata interpretazione dei fatti, in quanto la suddetta operazione societaria non rappresentava un pericolo di sottrazione del medesimo agli obblighi contributivi, ma anzi l'unico modo per continuare a lavorare e a rendersi adempiente agli stessi.
- al momento del deposito del ricorso del ricorso, lo stesso riferiva di essere dipendente della suddetta società Se.Te. Holding SR, con un
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reddito annuo lordo inferiore ad € 30.000,00 e che, in ragione di ciò,
era stato costretto a versare per il mantenimento dei figli la somma complessiva di € 800,00 mensili;
- il medesimo rappresentava altresì che la moglie era insegnante part-
time e che percepiva uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili, oltre agli assegni familiari e al godimento della casa familiare a lei assegnata;
- in virtù di quanto esposto, la stessa doveva essere ritenuta economicamente autosufficiente, senza riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile, mentre, per quanto attiene al contributo economico per i figli, in ragione delle dedotte condizioni economiche, doveva ritenersi congrua una quantificazione pari ad €
400,00 ciascuno;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni di merito:
“all'ill.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché, letto il
ricorso che precede ed esaminata l'allegata documentazione, previa
fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé ex
art. 4, comma 5, della L. n. 898/70 e fallito il tentativo di
conciliazione, previa emissione dei provvedimenti temporanei ed
urgenti che riterrà opportuni e verificate le condizioni di legge ,
rimetta le parti avanti al Giudice Istruttore che sarà designato per la
prosecuzione del giudizio al fine di pronunciarsi la sentenza di
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, contrariis reiectis, alle seguenti
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CONDIZIONI
Voglia l'ill.mo Presidente del Tribunale di Padova
- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto in Tropea (VV), il 31 luglio 2004, atto
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Filadelfia (VV)
al n. 39, Parte II, Serie. A, Vol. 2, Anno 2004, e successivamente nei
registri dello stato civile del Comune di Filadelfia (VV) al n. 5,
Parte II, Serie. B, Vol. 2, Anno 2004, tra i coniugi dott.
[...]
, C.F. , nato a [...] il Pt_1 CodiceFiscale_3
22 gennaio
1969, residente in [...], e sig.ra
C.F. , nata a [...]_1 CodiceFiscale_4
(Olanda) il 19 maggio 1969, residente in [...], via Venanzio F. n.
12, ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere
all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
- disporsi l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con individuazione delle opportune modalità di
frequentazione necessarie sia a reintrodurre la figura paterna, sia a
permettere una proficua ripresa degli incontri tra padre e figli;
- assegnarsi la casa coniugale di Padova, via Venanzio Fortunato n.
12, alla sig.ra CP_1
- dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti;
- disporsi a carico del dott. , a decorrere dalla proposizione Pt_1
del presente ricorso, il pagamento dell'assegno di mantenimento di
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€ 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, oltre al 50% delle
spese straordinarie, o la maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia;
- spese competenze completamente rifuse.”
− Con comparsa di risposta, depositata in data 28.06.2022, si costituiva la resistente che, non opponendosi alla domanda sullo status,
contestava le ulteriori domande avverse;
− rappresentava, in particolare, per quanto concerne il regime di affido dei figli minori, che il ricorrente, a far data dal mese di dicembre
2018, aveva interrotto qualsivoglia rapporto con i figli, non mostrando alcun interesse nei loro confronti né sotto il profilo morale né sotto quello economico;
− oltre, infatti, a non aver mai più contatto con gli stessi e a non aver più chiesto di incontrarli o di sentirli telefonicamente, lo stesso ometteva il versamento del mantenimento dai primi mesi del 2019 al marzo 2020 (condotta che veniva valutata ai fini della concessione del suddetto sequestro ex art. 156 c.c.), mese nel quale riprendeva a corrispondere, per il tramite di un conto intestato alla nuova compagna, , un contributo complessivo di € 800,00 Persona_3
mensili;
− evidenziava che, nel medesimo periodo, il ricorrente interrompeva altresì la corresponsione della rata di mutuo gravante sull'abitazione familiare, con il conseguente avvio della procedura esecutiva immobiliare da parte della banca creditrice, ad esito della quale, la
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resistente era costretta a liberare la porzione di immobile staggita,
ritirandosi a vivere con i figli nella parte di bene a sé intestato di ampiezza pari a soli 50 mq;
− precisava che, dalla relazione dei Servizi Sociali intervenuti nel giudizio di separazione, non si evinceva da parte del marito né una piena consapevolezza e assunzione di responsabilità delle condotte che avevano ingenerato sofferenze nei figli minori, né una piena coscienza delle proprie azioni che definiva come necessitate e comunque sempre riconducibili a colpe di “altri”, ovverosia della resistente o dei figli;
− rappresentava che, come evidenziato anche dalla consulente di parte,
i figli minori avevano subito un'escalation di privazioni da parte del padre volte a non assicurargli più lo stesso tenore di vita di cui godevano durante il matrimonio, sino a giungere addirittura alla sopra descritta privazione del loro habitat domestico;
− evidenziava che, come emergente anche dai provvedimenti emessi nel corso del giudizio di separazione da parte dei G.I. che si erano avvicendati nella trattazione della causa, il ricorrente aveva compiuto azioni distrattive volte a sottrarre le proprie risorse alle esigenze dei familiari;
− dapprima (19.01.2019), infatti, operava una cessione di quote della società di cui era socio e amministratore, ricavando CP_3
dall'operazione € 125.000,00, al fine di costituire, immediatamente dopo (29.01.2019), quattro società aventi oggetto sociale
10 11
equivalente o simile a quelle di medico del lavoro e medico estetico svolte dal , di cui amministratore unico era la nuova Pt_1
compagna di quest'ultimo, , gestite da una holding Persona_3
parimenti amministrata dalla medesima;
− subito dopo, il medesimo iniziava a rendersi inadempiente sia nel pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare sia degli obblighi contributivi nei confronti dei familiari;
− con riferimento, pertanto, alle condizioni economiche del ricorrente, la resistente rilevava come lo stesso non fosse soltanto dipendente della società di nuova costituzione, ma altresì Direttore Sanitario
nonché Medico del Lavoro, Medico estetico, dietologo e nutrizionista presso Aesthetical Medical Center con sede a Velo
d'Astico (VI), clinica privata multidisciplinare;
− allegava, invece, per quanto attiene alle proprie condizioni economiche, di percepire, come insegnante full-time, uno stipendio mensile netto di circa € 1.800,00, su cui gravava una cessione del quinto volta all'estinzione di un finanziamento contratto per esigenze familiari, di dover sostenere la rata di mutuo sulla porzione di casa familiare a sé intestata pari ad € 912,36 mensili e di aver contratto altri debiti sia a titolo di prestiti da amici, sia a titolo di ulteriori finanziamenti per far fronte ai bisogni della famiglia;
− rappresentava, quindi, la sussistenza, sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello perequativo-compensativo, dei presupposti per l'assegno divorzile, considerata la sproporzione reddituale tra le parti
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e la scelta condivisa in costanza di matrimonio allo svolgimento
part-time della professione da parte della medesima per occuparsi della famiglia e dei figli, così sacrificando la propria carriera professionale.
− Conseguentemente, in ragione dell'assenza di mantenimento diretto da parte del ricorrente e della circostanza che il contributo di €
2.000,00 per i figli era stato quantificato anche in virtù del presupposto che il ricorrente corrispondesse le rate di mutuo sulla casa familiare, chiedeva un aumento del mantenimento per i figli a complessivi € 3.000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie;
− chiedeva, infine, in virtù del dedotto perdurante e grave inadempimento degli obblighi contributivi da parte del ricorrente, di imporre a quest'ultimo la prestazione di idonea garanzia bancaria od assicurativa a prima richiesta ex art. 156 c.c.;
− formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“chiede che Il Presidente del Tribunale di Padova, rigettata ogni
contraria domanda, voglia accogliere le seguenti domande di merito
1) Disporre che i figli minori e siano affidati alla Per_1 Per_2
madre in regime esclusivo rafforzato.
2) Disporre che i figli minori continuino a vivere con la madre.
3) Disporre l'assegnazione della abitazione familiare alla sig.ra
con ogni arredo e corredo in essa contenuta. CP_1
4) Disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario dei
figli versando direttamente alla madre l'importo mensile di €
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3.000,00, da erogarsi a decorrere dalla data della domanda
giudiziale e soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dalla
corrispondente mensilità dell'anno 2023.
5) Disporre che il padre provveda, nella misura del 80%, alle spese
straordinarie occorrende per i figli minori, quali individuate, per
tipologia e disciplina, dal Protocollo 17 Gennaio 2017 vigente per il
Tribunale di Padova.
6) Disporre che il marito versi alla moglie, a titolo di concorso nel
di lei mantenimento, l'assegno mensile di € 2.000,00 mensili -
rivalutabili annualmente.
7) Accertato il grave ed iterato inadempimento ai provvedimenti
economici vigenti, disporre che il presti idonea garanzia Pt_1
personale fidejussione bancaria od assicurativa a prima richiesta,
per assicurare il puntuale ed integrale versamento degli assegni
stabiliti in sede giudiziale.” .
− All'udienza di prima comparizione del 11.11.2022, il ricorrente dichiarava di essere dipendente, sempre come medico del lavoro, di una società privata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio netto mensile pari ad € 2.800,00;
− il medesimo, inoltre, dimetteva documentazione attestante la sopravvenuta cessazione dell'attività della clinica di Velo d'Astico
(VI), ed il conseguente venir meno dei rapporti lavorativi dei dipendenti della stessa nonché l'avviso d'asta relativo alla porzione di casa coniugale di sua proprietà;
13 14
− il Giudice, pertanto, concedeva termine alla resistente per controdedurre sulla predetta nuova documentazione ed alla successiva udienza del 27.01.2023, stante l'allegazione del suddetto contratto di lavoro subordinato del con la società Pt_1
IO RO SR, la difesa della resistente chiedeva l'emissione di un ordine di versamento diretto ex art. 156, co. 6, c.c..
− Il giudice invitava, quindi, parte ricorrente a produrre in giudizio copia del predetto contratto e la visura della società datrice di lavoro e, all'esito dell'esame di detta documentazione, con ordinanza dell'08.03.2023, considerato l'inadempimento al versamento degli obblighi contributivi da parte del ricorrente e i guadagni risultanti dal contratto di lavoro in essere, ordinava a IO RO SR di versare alla resistente la somma mensile di € 2.500,00;
− con il medesimo provvedimento emetteva, altresì, i provvedimenti provvisori, confermando, stante l'insussistenza di comprovati rilevanti mutamenti rispetto al quadro già valutato in sede di giudizio di separazione, l'ordinanza già emessa in tale ultimo giudizio (€
2.000,00 oltre l'80% delle spese straordinarie per i figli;
€ 2.000 a titolo di mantenimento per la moglie);
− tali provvedimenti, reclamati avanti alla Corte d'Appello di Venezia, venivano ivi confermati;
− entrambe le parti si costituivano nella fase contenziosa, insistendo nelle rispettive conclusioni e chiedendo congiuntamente la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status .
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− Con sentenza non definitiva depositata il 18.10.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con prosecuzione del giudizio per la trattazione delle ulteriori domande svolte .
− nel frattempo, in data 28.11.23, veniva emessa la sentenza di separazione che, in virtù della pendenza del presente giudizio,
statuiva soltanto sulle condizioni economiche sino alla data di emissione dei provvedimenti presidenziali del 03.03.2023,
confermando le statuizioni già vigenti (cfr. doc. 34 fascicolo parte resistente);
− ad esito del deposito delle memorie istruttorie, la resistente, allegando ulteriore documentazione attestante, da un lato, gli oneri economici gravanti sulla medesima e dall'altro, la conferma della condanna penale in appello del ricorrente per inadempimento degli obblighi economici per la moglie e i figli, chiedeva che venisse disposto l'affido super esclusivo dei minori, con la modifica dei provvedimenti provvisori;
− con ordinanza dell'08.05.2025 il G.I. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti e riteneva opportuno rinviare ogni valutazione sull'istanza di modifica del regime di affido alla fase decisoria
“atteso l'attuale regime vigente comunque di affido esclusivo alla
madre e l'assenza di allegazioni in merito a condotte
ostruzionistiche del padre relative a scelte genitoriali, fermo
restando l'allegato perdurante inadempimento di quest'ultimo agli
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oneri economici vigenti, nonché considerato lo stato del
procedimento”;
- in data 21.05.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc,
riservandosi di riferire al Collegio per la decisione;
- le parti, nelle rispettive comparse conclusionali, davano atto del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età della figlia Per_1
ed insistevano, quindi, nelle richieste sul regime di affido soltanto per il figlio Per_2
* * *
1. Sulla determinazione del thema decidendum
Appare opportuno preliminarmente cristallizzare il thema
decidendum del presente giudizio alla luce dell'evoluzione dello stesso.
Come indicato nella parte narrativa, infatti, nelle more del procedimento è
già intervenuta una sentenza parziale sullo status.
Inoltre, come sopra esposto, il giudizio di divorzio è stato instaurato in pendenza di quello di separazione, la cui sentenza è stata pronunciata dal
Tribunale di Padova in data 28.11.2023 (cfr. doc. 34 fascicolo parte resistente).
In tale pronuncia, si dà atto, aderendo al costante orientamento giurisprudenziale ivi citato, che:
- dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni
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genitoriali (cd. provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas
decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio;
- il giudice della separazione, pertanto, conserva una potestà decisoria soltanto sulle domande economiche nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso per separazione e l'emissione dei provvedimenti provvisori divorzili.
Conseguentemente, l'odierno thema decidendum verterà sulle domande relative all'affido dei figli e sulle questioni economiche concernenti il mantenimento degli stessi nonché sulla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Inoltre, attesa l'intervenuta maggiore età della figlia in corso Per_1
di causa, nulla va disposto in punto affido, collocamento ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario .
Va, infine, ricordato, che l'ultimo momento utile, secondo la normativa processuale applicabile ratione temporis al caso in esame, per effettuare delle produzioni documentali (salvo documentazione sopravvenuta e previa apposita formale richiesta motivata di rimessione in termini) è quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni con conseguente inammissibilità della successiva documentazione prodotta in quanto tardiva .
* * *
1. Sulla domanda di affido del figlio minore Per_2
Parte ricorrente ha formulato domanda di affido condiviso del figlio minore deducendo che, dalla consulenza tecnica svolta in sede di Per_2
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giudizio di separazione e dalla successiva relazione dei servizi sociali, si evince, da un lato, l'impegno profuso dal ricorrente nel riconoscere i propri errori e nell'assumersi le proprie responsabilità, dall'altro, un comportamento della resistente cagionante un'alienazione parentale del figlio, con conseguente ostacolo al recupero del rapporto con il padre.
Parte resistente, allegando il disinteresse del padre ormai protrattosi da anni,
con totale abbandono dei figli sia sotto il profilo morale che sotto quello economico, ha insistito affinché il Tribunale valuti il passaggio dal regime di affido esclusivo, attualmente in essere in forza dei provvedimenti provvisori confermativi del regime disposto in sede di separazione, a quello di affido super esclusivo.
Giova ricordare che l'affido condiviso, che costituisce la regola, implica l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e la conseguente condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale dei figli minori. Tale regime è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore, a fronte di situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo il suo equilibrio e il suo sviluppo psico-fisico. La giurisprudenza ha poi riconosciuto un tertium
genum di affido, cd. super esclusivo, in forza del quale la responsabilità
genitoriale viene concentrata in capo ad un solo dei genitori, a fronte di gravi condotte da parte dell'altro genitore che si sia mostrato inadeguato nel suo ruolo. (ex plurimis, Cass. civ. n. 7409/2025; Tribunale di Pescara n.
559/2025).
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Nel caso in esame, in applicazione dei principi sopra menzionati, il
Collegio ritiene che, alla luce dei comportamenti tenuti dal ricorrente anche nel corso del presente giudizio, denotanti una grave inidoneità genitoriale, il regime maggiormente rispondente all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo c.d. rafforzato.
Risultano, difatti, allegate e documentate in giudizio circostanze atte a ritenere provato un abbandono del padre nei confronti del figlio che si è
attuato dapprima sotto il profilo morale e poi, in via progressiva, anche sotto quello economico.
Il ricorrente, difatti, come dallo stesso non contestato, non ha più incontrato il figlio dal mese di dicembre 2018 e, anche successivamente al fallito tentativo di riattivazione delle visite da parte dei competenti servizi territoriali (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), non ha mai dimostrato né
tentativi di riallacciare un rapporto con né alcun interesse alla Per_2
salute e all'educazione dello stesso, nemmeno durante il difficile periodo pandemico.
In un estremo tentativo di comprovare un asserito interesse per il figlio, il ricorrente ha allegato, soltanto in sede di comparsa conclusionale, di aver ricevuto, in data 07.04.2025, una diagnosi di “cardiomiopatia dilativa” con invito da parte del medico, stante la natura ereditaria della malattia, a far sottoporre anche i figli ad un controllo e di aver comunicato immediatamente tale circostanza via email al legale della resistente, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Di tale circostanza non se ne può tener conto, emergendo da un documento inammissibile poiché prodotto
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tardivamente in quantongià preesistente (07.04.2025) al momento delle precisazioni delle conclusioni (21.05.2025) e pertanto, sino a quel momento,
producibile. In ogni caso tale mera comunicazione non appare incidere sulle valutazioni sopra riportate .
Il medesimo, inoltre, contestualmente all'abbandono morale, ha altresì
iniziato a porre in essere condotte distrattive del suo patrimonio che portavano a privare il figlio gradualmente, non soltanto del necessario sostentamento economico, ma altresì dell'habitat domestico in cui lo stesso da sempre aveva vissuto.
Dapprima, lo stesso sospendeva, nel periodo compreso tra l'inizio del 2019
ed il marzo 2020 qualsivoglia contributo economico, per poi autoridurlo nella misura di € 800,00 complessivi, ed immediatamente dopo,
interrompeva il pagamento delle rate del mutuo della casa familiare.
Tali condotte venivano anche stigmatizzate penalmente dal Tribunale di
Padova, con sentenza poi confermata anche in appello (docc. 29, 35
fascicolo parte resistente), ad esito della quale il resistente presentava ricorso per Cassazione che veniva, tuttavia, dichiarato inammissibile (doc.
40 fascicolo parte resistente) in ragione della riproposizione delle medesime doglianze già ampiamente vagliate dal giudice del merito.
Pertanto, atteso il perdurante inadempimento dello stesso al versamento di quanto statuito, anche sotto il profilo delle spese straordinarie, risulta comprovato un grave disinteresse nei confronti del figlio.
A ciò si aggiunga che la condotta sopra menzionata di sospensione del pagamento delle rate di mutuo comportava, come documentato dalla
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resistente, il rilascio dell'immobile (doc. 3 fascicolo parte resistente) ed il trasferimento della madre con i figli nell'appartamento a lei intestato di soli
50 mq (doc. 4 fascicolo parte resistente). Di fatto, pertanto, le condotte paterne provocavano al figlio la privazione anche dell'habitat domestico,
con evidente destabilizzazione per un bambino che, all'epoca del rilascio dell'immobile (cfr. doc. 3 fascicolo parte resistente), aveva solo 11 anni.
A fronte del delineato quadro di disinteresse nei confronti del figlio,
le deduzioni paterne volte ad una rivalutazione delle risultanze della C.T.U.
svolta in sede di separazione e di quanto risultante dalla relazione dei servizi sociali sono prive di significativo rilievo.
Si tratta di circostanze già valutate in sede di emissione dei provvedimenti in sede di separazione e dalle quali emergono evidenti criticità sulla capacità
genitoriale del padre (doc. 2 pag. 17, doc. 3 pagg. 3 e 6;).
In ogni caso, i comportamenti successivi sopra descritti e tenuti da quest'ultimo, anche nel corso del presente giudizio, risultano di per sé già
ampiamente sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di affido super esclusivo a favore della resistente.
***
3. Sugli oneri economici relativi all'assegnazione della casa coniugale, al
mantenimento della prole ed all'assegno divorzile in favore della
resistente.
Passando, quindi, all'esame degli aspetti economici va osservato che entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in merito all'assegnazione della casa coniugale intestata alla ricorrente affinché
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quest'ultima vi coabiti con il figlio minore e con la figlia Per_2 Per_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. In proposito,
pertanto, va confermata la statuizione già disposta in sede di provvedimenti provvisori del 03.03.2023, essendo pienamente rispettosa dell'interesse dei medesimi al mantenimento dell'habitat familiare come previsto dall'art. 337-sexies c.c. .
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, va osservato che parte ricorrente, come già fatto nel giudizio di separazione, ha fornito, anche nel corso della presente vertenza, allegazioni generiche sul suo reddito. Agli atti le ultime dichiarazioni fiscali depositate risalgono agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, dalle quali emerge un reddito complessivo annuo rispettivamente di € 447.662,00, € 10.444,00, €
28.557,00, € 41.578,00 ed € 76.345,00 (cfr. docc. 17, 18, 19, 28 e 29
fascicolo parte ricorrente). Ha allegato, poi, inizialmente, senza produrre
Part alcuna documentazione fiscale, di essere dipendente della società
[...]
con uno stipendio annuo lordo inferiore ad € 30.000,00, dallo CP_4
stesso costituita a seguito della cessione delle quote della società di cui era amministratore e socio e ad egli pienamente riconducile, poiché avente oggetto sociale equivalente o connesso a quello delle attività di medico estetico e di medico del lavoro svolte dal e del quale quest'ultimo Pt_1
risultava amministratore unico (doc. 24 fascicolo parte ricorrente).
Ha allegato, altresì, di essere mero dipendente di una delle società facenti parte della suddetta holding, IO RO SR (doc. 24 b fascicolo parte ricorrente), producendo, su ordine del G.I. ai fini della concessione a favore
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della moglie della misura di cui all'art. 156, co. 6, c.c., un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 25 -b fascicolo parte ricorrente) da cui risultava un reddito annuo pari ad € 46.600,00 per 13 mensilità ed €
1.200,00 per indennità di trasferta. Subito dopo, tuttavia, ed in seguito all'emissione dell'ordine di versamento diretto da parte del G.I. (cfr.
ordinanza del 03.03.2023) ha allegato una situazione di indebitamento della
IO RO SR che lo costringeva a rassegnare le dimissioni (doc. 31
fascicolo parte ricorrente).
Successivamente, nel corso del giudizio, il ricorrente non ha mai chiarito, a fronte di una non contestata qualifica multidisciplinare dello stesso, quali fossero le sue attività dopo le rassegnate dimissioni e, soltanto in sede di comparsa conclusionale, ha prodotto documentazione attestante un rapporto di lavoro, già in essere dal 01.08.2024, recentemente integrato con altro incarico (docc. 37, 37 b e 38), con l'azienda ospedaliera ULSS 3
Serenissima, documentazione inammissibile in quanto tardiva (trattasi,
difatti, di documenti preesistenti al momento delle precisazioni delle conclusioni, avvenuta in data 21.05.2025) come indicato nel paragrafo 1 .
Parte resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2022 (cfr. docc. 13, 12, 19, 20, 21 fascicolo parte resistente) dalle quali emerge un reddito complessivo annuo rispettivamente di € 15.062,00, 21.988,00 ed € 25.821,00 ed ha dichiarato, da ultimo, di percepire uno stipendio mensile di € 1.500,00/1.700,00 (cfr. pag. 5
comparsa conclusionale), cifre in linea con la professione di insegnante full-
time esercitata.
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Da questo quadro emerge con chiarezza l'ingente sproporzione reddituale tra le parti che ha giustificato, anche in sede del presente giudizio,
la conferma dei provvedimenti provvisori già emessi in sede di separazione
(cfr. provvedimenti presidenziali del 03.03.2023).
Va, quindi, rilevato che il ricorrente ha continuato ad autoridursi l'importo degli assegni di mantenimento in favore dei figli ad € 800,00 mensili ed,
anche nel corso del presente giudizio, ha posto in essere ulteriori atti distrattivi di tenore del tutto analogo a quelli già valutati in sede di separazione e valorizzati anche nella pronuncia conclusiva di tale giudizio
(doc. 34 fascicolo parte ricorrente).
Va evidenziato, infatti, che il medesimo non soltanto ha allegato di essere titolare di un mero contratto di lavoro subordinato presso società allo stesso pienamente riconducibile per i motivi già sopra esposti (cfr. docc. 24 e 25
fascicolo parte ricorrente), ma ha omesso di indicare che rivestiva contestualmente anche la qualifica di Direttore Sanitario nonché Medico del
Lavoro, Medico estetico, dietologo e nutrizionista presso Aesthetical
Medical Center, poliambulatorio privato multisciplinare, sempre gestito dalla società IO RO SR.
A fronte dell'allegazione di tale circostanza da parte della resistente in sede di costituzione in giudizio, proprio un mese prima dello svolgimento della prima udienza (11.11.2022), il ricorrente ha depositato documentazione attestante, l'avvio, al 10.10.2022, della pratica di chiusura del poliambulatorio e dell'asserito licenziamento del personale (doc. 21 e 22
fascicolo parte ricorrente), circostanza, peraltro, quest'ultima di cui non vi è
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traccia nella documentazione in atti, dalla quale, al contrario, risultano soltanto delle rassegnate dimissioni (doc. 22) e delle cessazioni per scadenza del contratto a tempo determinato (docc. 22 b, c e d).
L'immediata contiguità temporale tra la chiusura della clinica e il successivo svolgimento della prima udienza del presente giudizio, unitamente a mere allegazioni generiche circa le ragioni della cessazione di attività (crisi conseguente all'emergente pandemica e perdita di alcuni importanti clienti,
tra cui la Regione del Veneto, circostanze di cui mai è stata fornita prova in giudizio), fanno presumere che tale condotta si configuri quale ennesimo tentativo del ricorrente di distrarre il proprio patrimonio al fine di sottrarsi agli obblighi contributivi nei confronti della moglie e dei figli.
A tale comportamento distrattivo ne seguiva successivamente un altro di analogo tenore, in quanto, ad esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori e dell'ordine di versamento diretto alla IO RO SR di cui risultava dipendente, ha allegato un indebitamento della stessa ed in data
31.12.2023, si dimetteva (cfr. doc. 31 fascicolo parte ricorrente).
Ebbene, rispetto a tale quadro, nulla è mutato in corso di causa ed, anzi, il resistente non ha mai chiarito e documentato la propria posizione patrimoniale e reddituale.
Per quanto concerne, infatti, la documentazione fiscale prodotta nel presente giudizio, va osservato che le risultanze della stessa non sono corrispondenti,
almeno in via presuntiva, al concreto tenore di vita fruibile dallo stesso attese le relative competenze professionali, pubblicizzate anche tramite un ricco curriculum (cfr. 17 e 18 fascicolo parte resistente).
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Il medesimo conserva, peraltro, una piena capacità lavorativa, non essendo state dedotte condizioni invalidanti. In tale contesto, difatti, non può tenersi conto della circostanza, da ultimo allegata, sempre in sede di comparsa conclusionale, in merito alla diagnosticata patologia cardiaca e al successivo intervento di loop recorder (doc. 34 fascicolo parte ricorrente), considerata,
da un lato, anche in tal caso, la tardività della produzione co conseguente inammissibilità del documento e, dall'altro, la genericità della deduzione relativa alla grave difficoltà in cui si troverebbe nello svolgimento della propria attività lavorativa anche in ragione della suddetta malattia.
Tale quadro complessivo, pertanto, unitamente alla condotta distrattiva ed opaca posta in essere dal resistente per tutta la durata del procedimento,
appaiono elementi idonei a confermare le statuizioni vigenti in riferimento ai contributi economici spettanti ai figli.
In proposito va osservato che il ricorrente non ha più avuto alcun rapporto diretto con questi ultimi fin dal 2018, con conseguente assenza anche di mantenimento diretto. Inoltre, non ha corrisposto le rate di mutuo gravante sull'abitazione familiare, privando gli stessi dell'habitat domestico nel quale erano abituati a vivere e costringendoli a trasferirsi in un appartamento che,
per natura e dimensioni, non consente di garantire loro il medesimo tenore di vita precedente.
Pertanto, considerato anche che gli oneri di cura e di assistenza dei figli gravano unicamente sulla madre ed alla luce delle attuali esigenze dei figli,
vista anche la loro età, vanno confermate le statuizioni disposte con ordinanza presidenziale del 03.03.2023, con conseguente obbligo in capo al
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ricorrente di versamento alla resistente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 2.000 (oltre alla rivalutazione
ISTAT a decorrere dal 01.11.2019) per il mantenimento dei figli, oltre al rimborso all'80% delle spese straordinarie sostenute per i minori e definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017.
Per quanto attiene all'assegno divorzile, occorre rammentare che la più recente giurisprudenza di legittimità, ha statuito che “Occorre effettuare
un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al
momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti
è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle
esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio
reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato
dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò
solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del
tenore di vita endoconiugale;
mentre in assenza della prova di questo nesso
causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una
esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il
riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi
sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni
oggettive.” (ex plurimis, Cass. civ. n. 15986/2025).
Alla luce di tali principi, si osserva come non sussistano i presupposti per la concessione di un assegno divorzile sotto il profilo perequativo-
compensativo, in quanto la ricorrente, in costanza di matrimonio ha sempre
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lavorato, seppur per un periodo part-time, come insegnante e non è stata raggiunta la prova in giudizio, nemmeno in via presuntiva, che tale scelta sia stata frutto di un progetto condiviso tra i coniugi né che la medesima abbia concretamente rinunciato ad occasioni reddituali professionali.
Tuttavia, si ritengono integrati i presupposti sotto il profilo assistenziale,
che, nel caso di specie, assume rilievo preponderante, alla luce del, seppur affievolito, vincolo di solidarietà post-coniugale.
Sul punto, occorre ricordare che, ai fini di tale componente dell'assegno divorzile, “è sufficiente verificare - in concreto e nell'attualità - il persistere
dell'esigenza assistenziale, che ricorre laddove l'ex coniuge sia privo di
risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze (così da
vivere autonomamente e dignitosamente) e non possa procurarsele;
sia
l'esistenza di disponibilità che la diligenza spesa nel tentativo di
procurarsela sono da valutare nel presente, tenendo conto delle condizioni
personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui versa il
richiedente ….Quindi, anche se non ricorrono condizioni di assoluta
indigenza dell'avente diritto, l'assegno divorzile può comunque essere
attribuito in virtù del rilievo imprescindibile dei principi solidaristici di
derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali della
famiglia (cfr. Cass. n. 13420/2023; Corte d'Appello di Venezia n. 1471 del
17.04.2025).
Dall'esame della documentazione dimessa dalla resistente, infatti, emerge che, a fronte di uno stipendio netto mensile di € 1.500,00 (gravato da una cessione del quinto di € 250,00 per n. 120 rate in forza di contratto di
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finanziamento per € 30.000 stipulato in data 04.01.2024 – cfr. doc. 39
fascicolo parte ricorrente), quest'ultima è tenuta al versamento di una rata di mutuo pari ad € 1.020,00 (doc. 37 fascicolo parte resistente).
Conseguentemente, si ritiene che la ricorrente non disponga, allo stato, di mezzi adeguati per consentirle una vita libera e nel rispetto della dignità
della persona. La stessa, nonostante abbia ripreso da anni l'attività full-time
di insegnante, si ritrova a vivere con un reddito esiguo, costretta, a fronte anche del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per sé e i figli da parte dell'ex marito, a ricorrere spesso al credito, anche mediante prestiti di conoscenti (doc. 25 fascicolo parte resistente), oltre che a vendere l'autovettura di sua proprietà (doc. 24 fascicolo parte resistente).
Inoltre, per quanto sopra esposto in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, si evidenzia come debba essere presunta una capacità economica dello stesso, tale da poter farsi carico anche del versamento di un assegno divorzile a favore dell'ex moglie.
Per tali ragioni, si ritiene, quindi, congruo quantificare l'assegno divorzile in una somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione annuale
. CP_5
* * *
3. Domanda di ordine di prestazione di idonea garanzia personale
fidejussione bancaria od assicurativa a prima richiesta.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda nuovamente, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte resistente, in relazione all'ordine di prestazione di idonea garanzia personale
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a prima richiesta, di cui all'art. 8, 1 co., legge n. 898/1970, applicabile
ratione temporis al presente giudizio.
Secondo tale previsione normativa, il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai fini della concessione del predetto ordine, è tenuto a valutare se sussista o meno il pericolo che il destinatario dell'ordine possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi contributivi.
In particolare, la sussistenza di tale pericolo deve valutarsi in relazione alla condotta dell'obbligato, tale da far apparire come probabile il futuro inadempimento, alla luce, ad esempio di precedenti violazioni o di gestione disordinata e rischiosa del proprio patrimonio.
Nel caso di specie, risulta accertato il perdurante e grave inadempimento alla corresponsione dei contributi economici, che perdura ormai da anni e che è stata oggetto anche di un processo penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dal ricorrente avverso la sentenza di appello confermativa della condanna di primo grado pronunciata dalla Corte di appello di Venezia (doc. 40 parte resistente).
Alla luce delle risultanze processuali, inoltre, è emerso che il ricorrente mai ha versato il mantenimento nei confronti dell'ex coniuge e si è autoridotto,
ormai a far data dal marzo 2020, quello a favore dei figli nella misura di €
800,00 complessivi.
Quest'ultimo, peraltro, ha anche posto in essere ulteriori condotte distrattive sopra descritte al fine di occultare i propri effettivi guadagni e sottrarsi alla
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corresponsione del mantenimento, dimettendosi dalla società IO
RO SR, di cui aveva allegato di essere dipendente, nel periodo immediatamente successivo all'emissione da parte del G.I. dell'ordine di versamento diretto dei contributi economici alla stessa, così di fatto vanificando gli effetti della misura ex art. 156, co. 6, c.c..
Non risultano poi elementi tali, in assenza di qualsivoglia allegazione volta a contraddire la domanda avanzata dalla resistente e alla luce di quanto esposto sopra in relazione alla capacità reddituale e patrimoniale del
, da poter ritenere esclusa la capacità del medesimo di poter prestare Pt_1
idonea garanzia.
Ne consegue che la domanda va accolta.
***
4. Sulle spese di lite
Con riferimento alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Si osserva sul punto, inoltre, che, in corso di causa sono state accolte le domande relative ai due subprocedimenti instaurati dalla resistente (art. 156, co.6, c.c. e art. 709, co. 4 cpc) e che il ricorrente è risultato soccombente anche in relazione al reclamo avverso i provvedimenti provvisori .
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014,
aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale ed ai
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valori massimi relativi alla fase istruttoria in considerazione anche dell'esito dei sub-procedimenti sopra menzionati, le spese si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dispone l'affido super esclusivo del figlio alla resistente, Per_2
con facoltà di quest'ultima di compiere autonomamente ogni decisione riguardante il figlio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario ed extrascolastico;
con collocazione presso la stessa;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova, via V.
Fortunato n. 12, alla resistente, affinché vi coabiti con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente Per_1
3) conferma le statuizioni disposte con ordinanza presidenziale del
03.03.2023 per quanto concerne il contributo al mantenimento per i figli, con conseguente obbligo in capo al ricorrente di versamento,
alla resistente, a mezzo bonifico, ed entro il giorno 5 di ogni mese,
della somma di € 2.000,00 (oltre a rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.11.2019), oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi e definite come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017;
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4) pone a carico del ricorrente il versamento alla resistente, a mezzo bonifico, ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
1.000,00, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno divorzile;
5) onera il ricorrente di prestare idonea garanzia personale bancaria o assicurativa a prima richiesta relativamente alle obbligazioni di cui ai capi 3) e 4);
6) condanna parte ricorrente alla rifusione a parte resistente delle spese di lite sostenute da quest'ultima che si liquidano in € 8.519,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.25.
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari
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