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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2859 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 06.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 21/08/1974), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CICCIU' FORTUNATO, presso il cui studio in VIA CASERMA TRAV. PRIV. 7
89124 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...]_2 C.F._2
(RC) il 14/08/1972), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.
LA MA ID e DI NI MA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in VIALE ITALIA 4 - VILLA SAN
GIOVANNI;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 16/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 17/06/2006;
-considerato che con ordinanza del 22/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26/06/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 17/07/2025 il Giudice delegato invitava le parti a depositare le condizioni aggiornate come da indicazioni in parte motiva, fissando all'uopo nuovo termine per note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sino all'01/10/2025 ore 10,00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria (R.C.) il 17/06/2006; b) dal matrimonio sono nati due figli Per_1
(19.03.2007) e (23.01.2009); Persona_2
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 176/2024, pubblicata in data
27/12/2024, regolarmente comunicata al PM in data 27/12/2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all' Controparte_1
il quale ha espresso il relativo parere in data 27.03.2025 nonché nuovamente in data
22.09.2025 in merito all'ordinanza del 17.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 16/10/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria (R.C.) in data 17/06/2006 tra e , il cui Parte_1 Parte_2 atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.), atto n.184, parte 2, serie A, u.1 anno 2006, alle seguenti condizioni:
I
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
II
La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Anita Garibaldi n. 325, di proprietà del sig. , resterà in uso esclusivo dello stesso;
la sig.ra provvederà Parte_1 Parte_2
a trasferire la propria residenza presso altra abitazione, sita in Reggio Calabria, via
Quarnaro I n. 41, di sua proprietà, dove risiederà assieme al figlio e al Persona_2 figlio, ormai divenuto maggiorenne, relativamente ai beni mobili, che Per_3 costituivano l'arredo della casa coniugale, la sig.ra da atto di lasciare tutto nella Parte_2
disponibilità del sig. . Le parti dichiarano, infine, di non aver nulla a Parte_1 pretendere l'una dall'altra.
III
Il figlio minore sarà affidato, così come per legge, congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà di stare con il padre tutte le volte che lo desidereranno.
I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione del figlio e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche del figlio, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore verranno concordati di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle esigenze del figlio minore.
In difetto di accordo, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, con le seguenti modalità:
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 Persona_2 tre giorni a settimana da individuarsi, solo in caso di mancato accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dalla scuola (durante il periodo scolastico) o dalle ore 12:00 (durante i periodi non scolastici) sino alle ore 21:00, nonché, a week-end alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola (durante il periodo scolastico) o dalle ore 12:00 (durante i periodi non scolastici) sino alla domenica alle ore 20:00;
- il figlio minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio, così come per le festività pasquali trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre (e viceversa), salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo;
- il figlio minore trascorrerà tutte le altre festività del 25 aprile – dell' 1 maggio – del 2 giugno - del 1 novembre- dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e i genitori concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno 10 gg. prima.
- il padre avrà facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni, anche consecutivi, a luglio e 15 giorni, anche consecutivi, ad agosto.
IV
Quale contributo al mantenimento ordinario dii entrambi i figli, uno minorenne, l'altro maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al fine di realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, il padre si impegna a corrispondere, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di euro 500,00 (euro
250,00 cadauno) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN: [...], avendo cura, unitamente all'altro genitore, di mantenere inalterato il tenore di vita assicurato ai minori durante la convivenza dei genitori e tenuto conto delle esigenze degli stessi, fino a che questi ultimi avranno una occupazione lavorativa che gli consentirà di essere autonomi economicamente. I ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare nella misura del 50% ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse dei figli medesimi che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate:
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE
STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
V
I coniugi stabiliscono che l'assegno unico ed universale istituito con l. 46 del 2021 per i figli fino al 21° anno di età venga attribuito al 100% alla madre.
VI Il conto corrente cointestato n. 85729127 con Iban [...] acceso presso la filiale di Catone di sarà estinto e il saldo residuo presente sul Controparte_2 predetto conto corrente cointestato verrà trattenuto dalla sig.ra atteso che sullo Parte_2
stesso confluisce ed ha sempre confluito unicamente il suo stipendio.
VII
I coniugi rinunciano a ogni forma di mantenimento reciproco.
VIII
I coniugi si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità anche per i figli minori.
IX
I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2859 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 06.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 21/08/1974), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CICCIU' FORTUNATO, presso il cui studio in VIA CASERMA TRAV. PRIV. 7
89124 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...]_2 C.F._2
(RC) il 14/08/1972), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.
LA MA ID e DI NI MA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in VIALE ITALIA 4 - VILLA SAN
GIOVANNI;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 16/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 17/06/2006;
-considerato che con ordinanza del 22/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26/06/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 17/07/2025 il Giudice delegato invitava le parti a depositare le condizioni aggiornate come da indicazioni in parte motiva, fissando all'uopo nuovo termine per note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sino all'01/10/2025 ore 10,00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria (R.C.) il 17/06/2006; b) dal matrimonio sono nati due figli Per_1
(19.03.2007) e (23.01.2009); Persona_2
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 176/2024, pubblicata in data
27/12/2024, regolarmente comunicata al PM in data 27/12/2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all' Controparte_1
il quale ha espresso il relativo parere in data 27.03.2025 nonché nuovamente in data
22.09.2025 in merito all'ordinanza del 17.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 16/10/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria (R.C.) in data 17/06/2006 tra e , il cui Parte_1 Parte_2 atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.), atto n.184, parte 2, serie A, u.1 anno 2006, alle seguenti condizioni:
I
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
II
La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Anita Garibaldi n. 325, di proprietà del sig. , resterà in uso esclusivo dello stesso;
la sig.ra provvederà Parte_1 Parte_2
a trasferire la propria residenza presso altra abitazione, sita in Reggio Calabria, via
Quarnaro I n. 41, di sua proprietà, dove risiederà assieme al figlio e al Persona_2 figlio, ormai divenuto maggiorenne, relativamente ai beni mobili, che Per_3 costituivano l'arredo della casa coniugale, la sig.ra da atto di lasciare tutto nella Parte_2
disponibilità del sig. . Le parti dichiarano, infine, di non aver nulla a Parte_1 pretendere l'una dall'altra.
III
Il figlio minore sarà affidato, così come per legge, congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà di stare con il padre tutte le volte che lo desidereranno.
I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione del figlio e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche del figlio, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore verranno concordati di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle esigenze del figlio minore.
In difetto di accordo, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, con le seguenti modalità:
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 Persona_2 tre giorni a settimana da individuarsi, solo in caso di mancato accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dalla scuola (durante il periodo scolastico) o dalle ore 12:00 (durante i periodi non scolastici) sino alle ore 21:00, nonché, a week-end alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola (durante il periodo scolastico) o dalle ore 12:00 (durante i periodi non scolastici) sino alla domenica alle ore 20:00;
- il figlio minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio, così come per le festività pasquali trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre (e viceversa), salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo;
- il figlio minore trascorrerà tutte le altre festività del 25 aprile – dell' 1 maggio – del 2 giugno - del 1 novembre- dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e i genitori concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno 10 gg. prima.
- il padre avrà facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni, anche consecutivi, a luglio e 15 giorni, anche consecutivi, ad agosto.
IV
Quale contributo al mantenimento ordinario dii entrambi i figli, uno minorenne, l'altro maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al fine di realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, il padre si impegna a corrispondere, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di euro 500,00 (euro
250,00 cadauno) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN: [...], avendo cura, unitamente all'altro genitore, di mantenere inalterato il tenore di vita assicurato ai minori durante la convivenza dei genitori e tenuto conto delle esigenze degli stessi, fino a che questi ultimi avranno una occupazione lavorativa che gli consentirà di essere autonomi economicamente. I ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare nella misura del 50% ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse dei figli medesimi che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate:
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE
STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
V
I coniugi stabiliscono che l'assegno unico ed universale istituito con l. 46 del 2021 per i figli fino al 21° anno di età venga attribuito al 100% alla madre.
VI Il conto corrente cointestato n. 85729127 con Iban [...] acceso presso la filiale di Catone di sarà estinto e il saldo residuo presente sul Controparte_2 predetto conto corrente cointestato verrà trattenuto dalla sig.ra atteso che sullo Parte_2
stesso confluisce ed ha sempre confluito unicamente il suo stipendio.
VII
I coniugi rinunciano a ogni forma di mantenimento reciproco.
VIII
I coniugi si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità anche per i figli minori.
IX
I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna