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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/09/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1460/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. depositato il 31.5.2024
DA
(Cod. Fisc. ) con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Patrizia Massa, giusta delega in calce al presente ricorso;
- ricorrente -
CONTRO nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_1 [...]
) residente a [...]; C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
pagina 1 di 7 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Disporre che: 1) il minore venga affidato in via super esclusiva Per_1
alla madre e il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte al mese per non più di quattro ore dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola materna, con possibilità di eventuale concordato pernottamento solo dopo il compimento dei 14 anni;
2) in merito alle vacanze natalizie le trascorrerà con la madre consentendo al padre di trascorrere ad anni alterni il pranzo e/o cena di Natale e Pasqua, con eventuale pernottamento concordato solo dopo il compimento dei 14 anni;
3) In subordine si voglia disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Sig.ra nei termini e le modalità che si riterranno Per_1 Parte_1
nell'esclusivo interesse di;
4) In via di estremo subordine Per_1
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate o come diversamente ritenuto;
5) Quanto al mantenimento di si Voglia disporre che il Sig. Per_1 CP_1 provveda nella misura mensile di euro 500,00 (cinquecento/00)
[...]
con rivalutazione ISTAT oltre agli assegni familiari e alla partecipazione al
50% delle spese straordinarie e ciò a prescindere dal regime di affidamento che l'Ill.mo Tribunale riterrà di disporre nell'interesse di
Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe, nel premettere di aver intrattenuto una relazione affettiva con e che da quella relazione, ormai CP_1
terminata, era nato il figlio (16.10.2027), la ricorrente Per_1 Pt_1 ha adito l'intestato Tribunale per chiedere, in principalità, l'affido
[...]
pagina 2 di 7 in via super esclusiva del predetto figlio minore ed il collocamento di presso di sé, oltre che per ottenere il contributo al mantenimento Per_1
da parte del padre, dolendosi ella della sostanziale e protratta assenza di quest'ultimo, anche e soprattutto da punto di vista del semplice sostegno economico, essendo stato il resistente asseritamente affetto da problemi di dipendenza da alcuni stupefacenti e comunque dedito, in passato, ad una vita sregolata. Deduceva quindi, la stessa ricorrente, che -in questi anni- il resistente aveva incontrato il figlio una/due volte al mese, ma solo nel corso di visite protette, grazie all'ausilio di una proposta dell'assistente sociale e che era stato financo avviato, avanti al Tribunale dei Minorenni di , un procedimento per la decadenza della Per_2
responsabilità genitoriale a carico del poi conclusosi CP_1
asseritamente con una declaratoria di incompetenza funzionale. non si è costituito in giudizio, salvo comparire di CP_1
persona all'udienza del 3.12.2024 e qui dichiarare, nell'ordine: a) “… di rinunciare ai termini di difesa (invero non compiutamente rispettati nella notifica del ricorso – N.d.R.), nulla (opponendo) alle richieste di controparte, in quanto effettivamente finalizzare al superiore interesse di
”; 2) “… di non avere più la residenza a MONTELLO (BG), in via Per_1
Pascoli n. 10, in quanto questa (gli era) stata revocata a sua insaputa su iniziativa dei suoi genitori”; 3) “… di vivere dove lo manda(va) il datore di lavoro”; 4) che “… le (sue) mansioni (erano) quelle di camionista- carpentiere con contratto a tempo determinato in scadenza il 31.12.2024 ma con rinnovo già disposto per altri 3 mesi fino a marzo 2025 e con uno stipendio di € 1.792,00 lordi …”; 5) “… di aver anche vissuto per strada, in passato, e di aver avuto notevoli difficoltà economiche, specie per via del fallimento dell'ultimo datore di lavoro, dal quale (doveva) ancora ricevere quasi 11.000,00 euro a titolo di arretrati e TFR”; 6) “… di essere effettivamente interessato solo al benessere di , riconosce(ndo) che Per_1
pagina 3 di 7 del figlio, sino ad ora, si (era) utilmente occupata la madre”; 7) “… di poter comunque sostenere, a decorrere dal 10.12.2024, l'importo richiesto per il mantenimento, essendo a carico del suo datore di lavoro vitto e alloggio, mentre necessit(ava) di maggior tempo per gli arretri …”
(v., così, nel verbale di udienza cit.).
Documentalmente istruita con l'acquisizione, dal competente
Servizio Sociale del Comune di LIGNANO SABBIADORO, di una relazione di aggiornamento sugli esiti del mandato di sostegno e controllo già disposto a favore di dal Tribunale dei Minorenni di Parte_2
con il decreto del 24.11.2021 n. 102/2019 R.G.V.G., sulle Per_2 modalità di prosecuzione degli incontri padre/figlio, nonché sulla attuale situazione del nucleo familiare, anche con riferimento alla situazione abitativa della madre e del minore, oltre che dell'andamento scolastico di quest'ultimo, la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Sulla base di queste premesse, il ricorso va accolto nei termini e per i motivi che seguono, dando sostanziale continuità alle statuizioni assunte dal giudice istruttore nel contesto dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473.bis 22 cod. proc. civ. del 23/27.1.2025.
Ed invero, non dovendosi provvedere in ordine alla assegnazione della casa familiare, in ragione del fatto che la ricorrente ha riferito di essere “… attualmente ospitata con da un'amica …” (v. punto 21 a Per_1
pag. 3 del ricorso), va comunque disposto l'affidamento super esclusivo del predetto minore alla madre, avuto riguardo alla protratta assenza paterna ed alla riferita difficoltà di interazione tra gli ex conviventi, avendo appunto ammesso lo stesso sig. senza fornire CP_2 particolari spiegazioni o giustificazioni al riguardo- che, del figlio, “sino ad ora, si (era) occupata la madre”.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio, si è dato atto della progressiva evoluzione del percorso terapeutico intrapreso dal pagina 4 di 7 resistente in comunità e degli esiti positivi degli incontri da quest'ultimo avuti in forma protetta con , così da ritenersi non preclusa ai Per_1
genitori la facoltà di organizzarsi in modo autonomo per le visite di Per_1
al padre (v., in tal senso, il decreto del Tribunale dei Minorenni di
TRIESTE n. 102/2019 R.G.V.G. del 24.11.2021, in atti); in ogni caso devono escludersi, allo stato attuale, eventuali pernotti, peraltro neppure richiesti dal o uscite del minore dall'ambito regionale con il CP_1
padre, in difetto di compiute dimostrazioni circa stabili ed idonee situazioni abitative di quest'ultimo.
In ordine al profilo economico, a fronte di uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 al mese percepito dalla ricorrente (v., così, il verbale di udienza 3.12.2024, unitamente alla documentazione di aggiornamento della situazione patrimoniale di quest'ultima, depositata il 30.4.2025), ed avuto specifico riguardo alla stessa disponibilità manifestata in udienza dal di contribuire al mantenimento di , va disposto, a CP_1 Per_1
carico del resistente, il pagamento di un assegno mensile pari ad
€ 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a Parte_1
decorrere da dicembre 2024, con riconoscimento a quest'ultima dell'intero l'assegno unico universale, unico genitore -occorre ribadirlo- ad essersi occupata e ad occuparsi del figlio. Le spese straordinarie
(come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale) per , andranno Per_1 invece ripartite per metà a ciascuno tra i genitori.
Da ultimo, ma non per ultimo, appare in ogni caso utile, in adesione alle condivisibili indicazioni formulate dai Servizi Sociali territorialmente competenti e dagli operatori della SOC Minori e famiglia dell' nelle relazioni rispettivamente del 2.5.2025 e del 28.4.2025, Pt_3
proseguire sia il “… percorso di sostegno alla genitorialità in atto a favore della sig.ra , nell'ottica del potenziamento delle proprie Parte_4
pagina 5 di 7 funzioni genitoriali, al fine di sostenere e implementare gli strumenti in possesso onde affiancare il figlio nel percorso di crescita …”, sia comunque “… il percorso di sostegno psicologico a favore del figlio , Per_1
con l'obbiettivo di iniziare una elaborazione dei suoi vissuti e fornire strategie utili alla gestione della propria sfera emotiva” (v., così, a pagg.
Parte 4 e 5 nella relazione della Minori e famiglia dell' , in atti). Pt_3
Le spese del procedimento, attesa la non opposizione del resistente, possono trovare compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti nella causa in oggetto, così provvede:
▪ DISPONE l'affidamento c.d. “super esclusivo” del minore
[...]
alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di Pt_2
assumere da sola tutte le decisioni relative al figlio, anche quelle di maggiore interesse per quest'ultimo;
▪ RIMETTE ai genitori la facoltà di organizzarsi in modo autonomo per le visite di al padre, con i limiti di cui in motivazione per Per_1 eventuali pernotti del minore presso il resistente;
▪ ORDINA ad di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese ed a decorrere da dicembre 2024, un assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento per il figlio;
▪ PONE a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie come meglio identificate nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia della Sezione di
Udine;
pagina 6 di 7 ▪ DISPONE che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla ricorrente Parte_1
▪ CONFERISCE al competente Controparte_3
, anche per il tramite del Servizio Specialistico
[...]
dell' , il mandato di cui in motivazione, per la prosecuzione Pt_3
degli interventi di sostegno alla genitorialità a favore della ricorrente e di sostegno psicologico a favore del figlio;
Parte_1 Per_1
▪ COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 15.9.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE RELATORE
dott. Fabio LUONGO
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