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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6941/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUCA ANGELERI, elettivamente domiciliata in Corso Mazzini N.3 Pavia, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO DELEUSE BONOMI, elettivamente domiciliata in Via Monte Ortigara, 4 Bergamo, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, premesse le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con
l'art. 1, comma 2, della Direttiva n. 2008/118/CE,per come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia della Unione Europea;
pagina 1 di 9
- accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di non era dovuto e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire a la somma di euro 39.034,17, o la maggior o Controparte_2 minor somma che risulterà, se del caso, all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso proposta:
In via preliminare/pregiudiziale: previa sospensione del presente giudizio, dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate ed ampiamente argomentate da nel presente atto, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e Controparte_1 sollevare questione di costituzionalità dell'art. 14 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte in cui prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” per manifesto contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione, nonché - in via mediata - per violazione degli articoli 16 e 52 della
Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
Sempre in via preliminare/pregiudiziale: sospendere il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 295 del Codice di Procedura Civile, in attesa della decisione che verrà adottata dalla
Corte Costituzionale con riferimento alla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con Ordinanza in data 26.3.2021 avente ad oggetto l'art. 14 del D.
Lgs. n. 504/1995 in relazione agli articoli 3, 24, 41, 111 e 117 della Carta Costituzionale e agli articoli
16 e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile e/o nullo e comunque rigettare il ricorso introduttivo promosso dalla per Controparte_2 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito sussistendo nella fattispecie in esame la giurisdizione del Giudice Tributario, per tutti i motivi dedotti ed esposti in narrativa;
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile e/o nullo e comunque rigettare il ricorso di promosso dalla dichiarando la CP_2 Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della resistente società per i tutti motivi dedotti Controparte_1 ed esposti in narrativa;
Nel merito e in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni
e argomentazioni avversarie, rigettare le domande tutte svolte dalla Controparte_2
pagina 2 di 9
nei confronti di per le ragioni tutte ampiamente dedotte ed esposte, quando CP_2 Controparte_1 le stesse non vengano previamente dichiarate nulle, improcedibili e/o inammissibili;
Nel merito in subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione formulata da dalla rideterminare nel quantum congruo e corretto Controparte_2
l'importo che risulterà effettivamente dovuto da alla Controparte_1 Controparte_2 al termine del presente giudizio;
[...]
In ogni caso: diritti, competenze e spese di lite interamente rifusi;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, nonché di capitolare prove per testi ed ulteriormente istruire nei termini di rito.
pagina 3 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa per la riassunzione del processo a seguito ordinanza di incompetenza del territorio, la innanzi al Tribunale di Milano ha allegato di avere Controparte_2 intrattenuto con , nell'anno 2010 un rapporto di somministrazione di energia elettrica Controparte_1 presso la propria sede, di aver pagato alla stessa società l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi €
39.034,17; ha altresì evidenziato che, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore;
ha chiesto pertanto la condanna di alla restituzione dell'indicata somma di € 39.034,17, oltre spese e Controparte_1 competenze rifuse.
Si è ritualmente costituita la quale ha sostenuto la correttezza delle somme Controparte_1 addebitate a titolo di addizionale provinciale nel periodo 2010-2011 in conformità ad una norma dello
Stato; in fatto ha contestato la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione da parte dell'attrice. Ha inoltre chiesto – previa sospensione del procedimento – la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale al fine di accertare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 D.Lgs. 504/95 con le norme costituzionali di cui agli artt. 1,3, 24 e
25 della Costituzione. In subordine, essendo detta questione già rimessa alla Corte Costituzionale dal
Collegio Arbitrale di Vicenza, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della relativa definizione.
In via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per difetto di legittimazione passiva della convenuta, ritendo che il presente giudizio sia di carattere fiscale e con riflessi e dinamiche tributarie;
nel merito ha ribadito la legittimità della norma istitutiva delle addizionali sulle accise nel rispetto del criterio di liquidazione e riscossione, nonché delle particolari finalità che le stesse addizionali erano volte a soddisfare, con conseguente illegittimità dell'invocata disapplicazione. A ulteriore sostegno delle proprie tesi ha evidenziato che la Direttiva n. 2008/118/CE non può trovare diretta applicazione in considerazione dell'efficacia solo verticale delle direttive comunitarie (tra Stato e singoli) e non anche in senso orizzontale nei rapporti tra privati (come nel caso de quo). In via residuale – in caso di scongiurato accoglimento della domanda attorea – ha chiesto l'applicazione degli interessi al tasso legale e non di mora insistendo comunque per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tutte le eccezioni preliminari svolte nell'interesse della convenuta sono infondate. Infatti il caso di specie verte in materia prettamente civilistica ed è relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguente competenza del Giudice ordinario e non del
Giudice Tributario. Del resto la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un “posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. 27306/2019); rilevante è, sul punto, anche pagina 4 di 9 l'orientamento assunto dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra l'azione di ripetizione de indebito ex art. 2033 c.c. in materia di accise provinciali e gli attuali procedimenti pendenti alla CGUE (Corte Appello Milano Sez. III, ordinanza del 24.5.2022); pertanto, la richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. avanzata dalla convenuta, in correlazione alla pendente (e descritta) questione di legittimità costituzionale, risulta infondata e deve essere rigettata.
In fatto, quanto alla prova dei pagamenti eseguiti dall'attrice, essa ha prodotto nell'ambito tutte le fatture (per mese di consumo) cui si riferisce la richiesta di ripetizione di indebito;
a fronte della produzione documentale dell'attrice la convenuta si è limitata a contestare genericamente l'avvenuto pagamento delle fatture, senza né provare, né tanto meno allegare il mancato pagamento e in relazione a quali fatture, di tal chè deve presumersi che, nell'ambito di un rapporto di durata quale quello in esame ove l'attrice fosse rimasta inadempiente al pagamento delle singole somministrazioni, la convenuta l'avrebbe dapprima messa in mora e successivamente avrebbe senz'altro sospeso la fornitura ai sensi dell'art. 1460 c.c. Pertanto la mancata puntuale contestazione della convenuta e il difetto di produzione di prova alcuna a sostegno della generica eccezione proposta dev'essere interpretato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. con il conseguente rigetto dell'eccezione medesima.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise. Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n.
16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In
pagina 5 di 9 proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE,
e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra pagina 6 di 9 l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_1
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il
pagina 7 di 9
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per pagina 8 di 9 contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Pertanto, in accoglimento della domanda, la resistente dev'essere condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di 39.034,17 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a versare a in persona CP_2 Parte_1 del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 39.034,17 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 3 marzo 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6941/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUCA ANGELERI, elettivamente domiciliata in Corso Mazzini N.3 Pavia, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO DELEUSE BONOMI, elettivamente domiciliata in Via Monte Ortigara, 4 Bergamo, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, premesse le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con
l'art. 1, comma 2, della Direttiva n. 2008/118/CE,per come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia della Unione Europea;
pagina 1 di 9
- accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di non era dovuto e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire a la somma di euro 39.034,17, o la maggior o Controparte_2 minor somma che risulterà, se del caso, all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso proposta:
In via preliminare/pregiudiziale: previa sospensione del presente giudizio, dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate ed ampiamente argomentate da nel presente atto, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e Controparte_1 sollevare questione di costituzionalità dell'art. 14 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte in cui prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” per manifesto contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione, nonché - in via mediata - per violazione degli articoli 16 e 52 della
Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
Sempre in via preliminare/pregiudiziale: sospendere il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 295 del Codice di Procedura Civile, in attesa della decisione che verrà adottata dalla
Corte Costituzionale con riferimento alla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con Ordinanza in data 26.3.2021 avente ad oggetto l'art. 14 del D.
Lgs. n. 504/1995 in relazione agli articoli 3, 24, 41, 111 e 117 della Carta Costituzionale e agli articoli
16 e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile e/o nullo e comunque rigettare il ricorso introduttivo promosso dalla per Controparte_2 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito sussistendo nella fattispecie in esame la giurisdizione del Giudice Tributario, per tutti i motivi dedotti ed esposti in narrativa;
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile e/o nullo e comunque rigettare il ricorso di promosso dalla dichiarando la CP_2 Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della resistente società per i tutti motivi dedotti Controparte_1 ed esposti in narrativa;
Nel merito e in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni
e argomentazioni avversarie, rigettare le domande tutte svolte dalla Controparte_2
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nei confronti di per le ragioni tutte ampiamente dedotte ed esposte, quando CP_2 Controparte_1 le stesse non vengano previamente dichiarate nulle, improcedibili e/o inammissibili;
Nel merito in subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione formulata da dalla rideterminare nel quantum congruo e corretto Controparte_2
l'importo che risulterà effettivamente dovuto da alla Controparte_1 Controparte_2 al termine del presente giudizio;
[...]
In ogni caso: diritti, competenze e spese di lite interamente rifusi;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, nonché di capitolare prove per testi ed ulteriormente istruire nei termini di rito.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa per la riassunzione del processo a seguito ordinanza di incompetenza del territorio, la innanzi al Tribunale di Milano ha allegato di avere Controparte_2 intrattenuto con , nell'anno 2010 un rapporto di somministrazione di energia elettrica Controparte_1 presso la propria sede, di aver pagato alla stessa società l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi €
39.034,17; ha altresì evidenziato che, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore;
ha chiesto pertanto la condanna di alla restituzione dell'indicata somma di € 39.034,17, oltre spese e Controparte_1 competenze rifuse.
Si è ritualmente costituita la quale ha sostenuto la correttezza delle somme Controparte_1 addebitate a titolo di addizionale provinciale nel periodo 2010-2011 in conformità ad una norma dello
Stato; in fatto ha contestato la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione da parte dell'attrice. Ha inoltre chiesto – previa sospensione del procedimento – la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale al fine di accertare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 D.Lgs. 504/95 con le norme costituzionali di cui agli artt. 1,3, 24 e
25 della Costituzione. In subordine, essendo detta questione già rimessa alla Corte Costituzionale dal
Collegio Arbitrale di Vicenza, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della relativa definizione.
In via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per difetto di legittimazione passiva della convenuta, ritendo che il presente giudizio sia di carattere fiscale e con riflessi e dinamiche tributarie;
nel merito ha ribadito la legittimità della norma istitutiva delle addizionali sulle accise nel rispetto del criterio di liquidazione e riscossione, nonché delle particolari finalità che le stesse addizionali erano volte a soddisfare, con conseguente illegittimità dell'invocata disapplicazione. A ulteriore sostegno delle proprie tesi ha evidenziato che la Direttiva n. 2008/118/CE non può trovare diretta applicazione in considerazione dell'efficacia solo verticale delle direttive comunitarie (tra Stato e singoli) e non anche in senso orizzontale nei rapporti tra privati (come nel caso de quo). In via residuale – in caso di scongiurato accoglimento della domanda attorea – ha chiesto l'applicazione degli interessi al tasso legale e non di mora insistendo comunque per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tutte le eccezioni preliminari svolte nell'interesse della convenuta sono infondate. Infatti il caso di specie verte in materia prettamente civilistica ed è relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguente competenza del Giudice ordinario e non del
Giudice Tributario. Del resto la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un “posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. 27306/2019); rilevante è, sul punto, anche pagina 4 di 9 l'orientamento assunto dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra l'azione di ripetizione de indebito ex art. 2033 c.c. in materia di accise provinciali e gli attuali procedimenti pendenti alla CGUE (Corte Appello Milano Sez. III, ordinanza del 24.5.2022); pertanto, la richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. avanzata dalla convenuta, in correlazione alla pendente (e descritta) questione di legittimità costituzionale, risulta infondata e deve essere rigettata.
In fatto, quanto alla prova dei pagamenti eseguiti dall'attrice, essa ha prodotto nell'ambito tutte le fatture (per mese di consumo) cui si riferisce la richiesta di ripetizione di indebito;
a fronte della produzione documentale dell'attrice la convenuta si è limitata a contestare genericamente l'avvenuto pagamento delle fatture, senza né provare, né tanto meno allegare il mancato pagamento e in relazione a quali fatture, di tal chè deve presumersi che, nell'ambito di un rapporto di durata quale quello in esame ove l'attrice fosse rimasta inadempiente al pagamento delle singole somministrazioni, la convenuta l'avrebbe dapprima messa in mora e successivamente avrebbe senz'altro sospeso la fornitura ai sensi dell'art. 1460 c.c. Pertanto la mancata puntuale contestazione della convenuta e il difetto di produzione di prova alcuna a sostegno della generica eccezione proposta dev'essere interpretato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. con il conseguente rigetto dell'eccezione medesima.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise. Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n.
16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In
pagina 5 di 9 proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE,
e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra pagina 6 di 9 l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_1
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il
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soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per pagina 8 di 9 contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Pertanto, in accoglimento della domanda, la resistente dev'essere condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di 39.034,17 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a versare a in persona CP_2 Parte_1 del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 39.034,17 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 3 marzo 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
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