Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 13.1.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7453 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. MAGGIPINTO L G, MIANO G Parte_1
ricorrente
E
avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2022, l'istante conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di malattia per l'importo di euro 405,97 trattenuto per assenza giustificata alla visita di controllo oltre accessori di legge nei termini indicati in ricorso. Si costituiva tardivamente CP_ l' contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita con produzioni documentali e con ctu medico legale, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante in ricorso: di essere dipendente di Acquedotto pugliese spa;
a seguito di intervento chirurgico veniva dimesso in data 12.6.2021 con 30 giorni di prognosi;
veniva di seguito prorogato lo stato di malattia fino al 5.8.2021 e veniva fornito come domicilio di reperibilità quello di suo fratello corrente in Siderno in via Ionio 164; in data 28.7.2021 alle ore 1145 veniva eseguita visita di controllo che constatava l'assenza dell'istante che induceva l'ente convenuto alla ritenuta di euro 405,97 sul trattamento di malattia erogato.
2. Il teste escusso, fratello dell'istante, ha confermato che alle 11.25 l'istante si Testimone_1 trovava in Siderno presso lo studio del dott. per eseguire una visita fisioterapica, avendolo Persona_1 accompagnato di persona.
3. La ctu svolta, con considerazioni che si condividono in quanto esenti da vizi logici, ha confermato che per la patologia che l'istante soffriva all'epoca dei fatti (inguinocruralgia sinistra persistente per coxartrosi sinistra medio – grave con osteocondrosi, in pregresso impianto di artroprotesi di rivestimento all'anca destra) l'assenza alla visita di controllo era giustificabile per potere CP_ eseguire la predetta visita fisiatrica. Ne deriva che, previo accertamento del diritto, va condannato l' al pagamento dell'importo di euro 405,97 oltre accessori di legge quale somma indebitamente trattenuta sul trattamento di malattia spettante all'istante.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti (cfr. in termini sulla decisione assunta sulla ragione più liquida ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28-05-2014, n. 12002 e Trib. Milano Sez. V, 03-12-2014). CP_
5. Le spese di causa, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico del secondo il principio della soccombenza e secondo il valore della controversia ex art. 152 disp att cpc.
Le spese di ctu liquidate in separato decreto vanno poste a carico dell'ente convenuto in via definitiva.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e per l'effetto, previo accertamento del diritto, condanna l' al pagamento in favore della parte istante della somma di euro 405,97, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura CP_1 complessiva di euro 400,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. le spese di ctu liquidate in separato decreto vanno poste a carico dell'ente convenuto in via definitiva.
Bari 13.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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