TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dottssa. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 4149/2024, promossa da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angela Fiore;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo;
Nonché contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_2 vv. Maria Pia Tedeschi;
Nonché contro Società di cartolarizzazione dei crediti . CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il ricorrente in epigrafe si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025766000, chiedeva in via cautelare sospendersi l'esecuzione dei ruoli e dell'intimazione di pagamento opposta, chiedeva, altresì, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali per l'anno 2021 e la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo ivi opposta. Esponeva che data 16.01.2024 l' gli aveva Controparte_1 notificato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025766000, con cui gli intimava il pagamento della somma di € 2.223,92, per il mancato pagamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, relativi all'anno 2021, e comprensivo delle somme aggiuntive per la morosità e le spese di notifica. Deduceva che tale comunicazione era relativa all'avviso di addebito n. 37120220023036536 000, notificato presuntivamente in data 25.01.2023. Dichiarava che tale avviso e la relativa intimazione di pagamento non gli erano mai stati notificati. Esponeva altresì che i crediti intimati non fossero dovuti poiché erano relativi alla propria iscrizione d'ufficio da parte dell nell'apposita Gestione Artigiani CP_2
e commercianti come titolare d'impresa e con relativa imputabilità dei contributi previdenziali a far data dal 01.04.2021.Deduceva, a sostegno della propria tesi, che l' con raccomandate a.r. n. nn. CP_2
61807392809-5 e 618073844 gli comunicava la propria iscrizione “d'ufficio” nella Gestione artigiani e commercianti evidenziata. Esponeva di aver proposto un apposito ricorso amministrativo contro tale iscrizione, chiedendone la cancellazione dal relativo registro e l'annullamento dei crediti dovuti. Evidenziava altresì di essere socio amministratore unico della UT S.r.l., società esercente nel settore commercio/turismo e terziario, con inizio attività dal 20.04.2021 e con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2021. Dichiarava che la svolgeva CP_3 attività di commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, in un supermercato MD, avendo stipulato un contratto di somministrazione per la gestione di un reparto con la società “Le Rondini Srl”. Esponeva che nell'attività di vendita al dettaglio di carni venivano utilizzate le attrezzature di proprietà della società “Le Rondini Srl” e che, pur essendo amministratore unico, non partecipava all'attività di gestione dell'azienda, né al processo produttivo ed esecutivo aziendale. Dichiarava, infatti, di occuparsi esclusivamente della predisposizione, tenuta e cura della documentazione contabile amministrativa della società, poiché l'attività veniva svolta con l'impiego dei soli dipendenti della società con contratto di lavoro subordinato. Evidenziava, pertanto, CP_3 che la propria iscrizione d'ufficio, in quanto socio-amministratore, alla Gestione commercianti era del tutto illegittima poiché non aveva mai partecipato in modo diretto all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
In data 8.10.2024, l' , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva la correttezza e regolarità dell'azione esecutiva.
In data 4.11.2024 si costituiva l , eccependo preliminarmente il CP_2 difetto d giurisdizione del giudice adito, in favore delle commissioni tributarie, la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione per la , contestando nel merito gli assunti CP_4 avversari, chiedendo, rigetto dell'opposizione. Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
L'opposizione è fondata e deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia vizi della procedura di riscossione sia l'inesistenza del credito intimato, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete sia all'ente impositore, ovvero all che all CP_2 CP_5 giudizio.
Occorre, altresì, premettere che deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della , poiché la cessione e CP_4 cartolarizzazione dei crediti oggetto i crediti maturati CP_2 ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Nel merito, giova rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito vengono qualificate come domande di accertamento negativo del credito, dunque in tal caso l'onere probatorio grava sull' intimante opposto, che in qualità di attore in senso sostanziale, deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del credito vantato. Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dei CP_2 presupposti previsti dalla legge tali da determinare l'obbligo per l'odierna ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, in relazione all'annualità evidenziata. Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa artigiani e commercianti.In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che : "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento. Nel caso di specie, l' avrebbe dovuto fornire la prova della CP_2 sussistenza dell'obbligo di contribuzione dell'opponente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale della stessa istante. Orbene, occorre precisare che tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto. “(Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568) L pertanto, come previsto dalla giurisprudenza dominante CP_2 avrebbe dovuto fornire elementi in merito allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013). Nel caso di specie, dunque, l' non ha fornito alcun elemento CP_2 idoneo a provare lo svolgimento di una attività commerciale svolta dal ricorrente, limitandosi esclusivamente ad evidenziare che in data successiva al 20.04.2021 (data di inizio attività della UT SRL) il ricorrente non ha esercitato alcuna attività lavorativa e non è mai stato iscritto ad altra cassa previdenziale. Inoltre l'ente resistente ha dedotto che nel corso del 2021 la UT SRL, ha impiegato esclusivamente 4 dipendenti inquadrati con la qualifica di OPERAIO a tempo pieno ed indeterminato. Infine l' ha evidenziato che dalla consultazione del Registro delle CP_2 imprese è emerso che la gestione dell'attività commerciale della UT SRL risulta espletata alla luce del contratto di somministrazione, stipulato tra la UT SRL e “ Le rondini srl” secondo tale contratto infatti la UT srl doveva occuparsi della somministrazione e gestione del reparto di “MACELLERIA”, dovendo garantire un servizio di promozione, gestione ed organizzazione di tale reparto. L tuttavia avrebbe dovuto provare la partecipazione personale, CP_2 ed in maniera abituale e prevalente, del ricorrente nelle attività commerciali della Società. L'attività svolta dal ricorrente, infatti, si sostanzia come attività meramente gestoria, e dunque manca la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa della società da parte del ricorrente. Non avendo assolto l' l'onere probatorio, posto a suo carico, il CP_2 ricorso deve trovare i ale accoglimento. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Estromette dal presente giudizio la
[...]
; Controparte_6
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente le somme ingiunte con gli atti oggetto di impugnazione
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente che liquida in euro 1.300,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione. Così deciso in data 28/05/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dottssa. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 4149/2024, promossa da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angela Fiore;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo;
Nonché contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_2 vv. Maria Pia Tedeschi;
Nonché contro Società di cartolarizzazione dei crediti . CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il ricorrente in epigrafe si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025766000, chiedeva in via cautelare sospendersi l'esecuzione dei ruoli e dell'intimazione di pagamento opposta, chiedeva, altresì, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali per l'anno 2021 e la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo ivi opposta. Esponeva che data 16.01.2024 l' gli aveva Controparte_1 notificato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025766000, con cui gli intimava il pagamento della somma di € 2.223,92, per il mancato pagamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, relativi all'anno 2021, e comprensivo delle somme aggiuntive per la morosità e le spese di notifica. Deduceva che tale comunicazione era relativa all'avviso di addebito n. 37120220023036536 000, notificato presuntivamente in data 25.01.2023. Dichiarava che tale avviso e la relativa intimazione di pagamento non gli erano mai stati notificati. Esponeva altresì che i crediti intimati non fossero dovuti poiché erano relativi alla propria iscrizione d'ufficio da parte dell nell'apposita Gestione Artigiani CP_2
e commercianti come titolare d'impresa e con relativa imputabilità dei contributi previdenziali a far data dal 01.04.2021.Deduceva, a sostegno della propria tesi, che l' con raccomandate a.r. n. nn. CP_2
61807392809-5 e 618073844 gli comunicava la propria iscrizione “d'ufficio” nella Gestione artigiani e commercianti evidenziata. Esponeva di aver proposto un apposito ricorso amministrativo contro tale iscrizione, chiedendone la cancellazione dal relativo registro e l'annullamento dei crediti dovuti. Evidenziava altresì di essere socio amministratore unico della UT S.r.l., società esercente nel settore commercio/turismo e terziario, con inizio attività dal 20.04.2021 e con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2021. Dichiarava che la svolgeva CP_3 attività di commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, in un supermercato MD, avendo stipulato un contratto di somministrazione per la gestione di un reparto con la società “Le Rondini Srl”. Esponeva che nell'attività di vendita al dettaglio di carni venivano utilizzate le attrezzature di proprietà della società “Le Rondini Srl” e che, pur essendo amministratore unico, non partecipava all'attività di gestione dell'azienda, né al processo produttivo ed esecutivo aziendale. Dichiarava, infatti, di occuparsi esclusivamente della predisposizione, tenuta e cura della documentazione contabile amministrativa della società, poiché l'attività veniva svolta con l'impiego dei soli dipendenti della società con contratto di lavoro subordinato. Evidenziava, pertanto, CP_3 che la propria iscrizione d'ufficio, in quanto socio-amministratore, alla Gestione commercianti era del tutto illegittima poiché non aveva mai partecipato in modo diretto all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
In data 8.10.2024, l' , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva la correttezza e regolarità dell'azione esecutiva.
In data 4.11.2024 si costituiva l , eccependo preliminarmente il CP_2 difetto d giurisdizione del giudice adito, in favore delle commissioni tributarie, la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione per la , contestando nel merito gli assunti CP_4 avversari, chiedendo, rigetto dell'opposizione. Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
L'opposizione è fondata e deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia vizi della procedura di riscossione sia l'inesistenza del credito intimato, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete sia all'ente impositore, ovvero all che all CP_2 CP_5 giudizio.
Occorre, altresì, premettere che deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della , poiché la cessione e CP_4 cartolarizzazione dei crediti oggetto i crediti maturati CP_2 ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Nel merito, giova rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito vengono qualificate come domande di accertamento negativo del credito, dunque in tal caso l'onere probatorio grava sull' intimante opposto, che in qualità di attore in senso sostanziale, deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del credito vantato. Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dei CP_2 presupposti previsti dalla legge tali da determinare l'obbligo per l'odierna ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, in relazione all'annualità evidenziata. Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa artigiani e commercianti.In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che : "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento. Nel caso di specie, l' avrebbe dovuto fornire la prova della CP_2 sussistenza dell'obbligo di contribuzione dell'opponente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale della stessa istante. Orbene, occorre precisare che tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto. “(Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568) L pertanto, come previsto dalla giurisprudenza dominante CP_2 avrebbe dovuto fornire elementi in merito allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013). Nel caso di specie, dunque, l' non ha fornito alcun elemento CP_2 idoneo a provare lo svolgimento di una attività commerciale svolta dal ricorrente, limitandosi esclusivamente ad evidenziare che in data successiva al 20.04.2021 (data di inizio attività della UT SRL) il ricorrente non ha esercitato alcuna attività lavorativa e non è mai stato iscritto ad altra cassa previdenziale. Inoltre l'ente resistente ha dedotto che nel corso del 2021 la UT SRL, ha impiegato esclusivamente 4 dipendenti inquadrati con la qualifica di OPERAIO a tempo pieno ed indeterminato. Infine l' ha evidenziato che dalla consultazione del Registro delle CP_2 imprese è emerso che la gestione dell'attività commerciale della UT SRL risulta espletata alla luce del contratto di somministrazione, stipulato tra la UT SRL e “ Le rondini srl” secondo tale contratto infatti la UT srl doveva occuparsi della somministrazione e gestione del reparto di “MACELLERIA”, dovendo garantire un servizio di promozione, gestione ed organizzazione di tale reparto. L tuttavia avrebbe dovuto provare la partecipazione personale, CP_2 ed in maniera abituale e prevalente, del ricorrente nelle attività commerciali della Società. L'attività svolta dal ricorrente, infatti, si sostanzia come attività meramente gestoria, e dunque manca la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa della società da parte del ricorrente. Non avendo assolto l' l'onere probatorio, posto a suo carico, il CP_2 ricorso deve trovare i ale accoglimento. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Estromette dal presente giudizio la
[...]
; Controparte_6
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente le somme ingiunte con gli atti oggetto di impugnazione
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente che liquida in euro 1.300,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione. Così deciso in data 28/05/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio