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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/12/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1217 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. AMATO GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in PIAZZA MAZZINI
42 NETTUNO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. FORMICHELLA VIVIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
POMEZIA, VIA JACOPO DA LENTINI 17, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio-Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in data 30.4.1995.
Fra i coniugi è già intervenuta la sentenza parziale di divorzio n. 2474/23 del 12.12.2023, talché in questa sede restano da esaminare le domande accessorie con particolare riguardo alle contrapposte domande delle parti relativamente al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, nonché con riguardo alla domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
Il ricorrente ha dedotto che il figlio , già all'indomani della separazione e più precisamente Per_1
ad ottobre 2016, avrebbe trasferito la propria residenza presso di sé.
Gli accordi separativi prevedevano che il figlio convivesse con la madre e, dunque, Per_1
prevedevano a carico del padre un contributo mensile per il suo mantenimento pari a 150,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ad un contributo mensile di mantenimento per la moglie pari a 200,00 euro.
Il ricorrente ha dedotto di aver continuato a corrispondere all'odierna resistente entrambi i contributi
(350,00 euro complessivi), anche in seguito al trasferimento presso di sé del figlio.
Oggi il ricorrente ha chiesto che, in considerazione del fatto che il figlio convive con lui, per Per_1
il suo mantenimento sia previsto un contributo a carico della madre.
Il ricorrente ha anche chiesto che alla resistente non sia riconosciuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile, tenuto conto che le proprie condizioni economiche, avendo a lungo provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, ed essendo gravato da un mutuo con rata mensile crescente sono difficili.
Il ricorrente ha infine dedotto che la moglie avrebbe una condizione economica migliore rispetto all'epoca della separazione, tenuto conto che non sopporterebbe oneri alloggiativi, vivendo in una casa di proprietà, oltretutto ristrutturata recentemente, avrebbe ricevuto beni in eredità, avrebbe non più una posizione lavorativa precaria ma stabile e non avrebbe sostanzialmente partecipato al mantenimento del figlio, pur avendone per anni percepito il relativo contributo.
La resistente ha ammesso che il figlio convive in prevalenza col padre, ma ha negato che il Per_1
suo trasferimento risalga ad ottobre 2016, assumendo che il ragazzo avrebbe intrapreso la convivenza col genitore soltanto dopo il 2020.
Ha comunque rappresentato di aver sempre partecipato al mantenimento del figlio, sia in via diretta, sia corrispondendo direttamente al ragazzo il contributo ricevuto dal padre.
Ha negato che la propria posizione economica abbia subito un miglioramento e, evidenziando la disparità economica esistente fra lei ed il coniuge, ha invocato il riconoscimento di un assegno divorzile, precisando che in mancanza non sarebbe nemmeno in grado di corrispondere un contributo per il figlio , non riuscendo più neppure a mantenere sé stessa. Per_1
La causa è stata istruita documentalmente finché all'udienza dell'1.12.2025 i difensori, dato atto che le parti sono addivenute ad un accordo, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_1
2) ciascun coniuge si manterrà da sé essendo entrambi economicamente indipendenti;
in particolare la sig.ra rinuncia in via definitiva ad ogni pretesa economica presente, passata e futura, CP_1
riguardo la percezione dell'assegno divorzile rinunciando espressamente alla relativa domanda;
3) Entrambi i genitori, m proporzione alla rispettiva capacità economica, avranno l'obbligo di contribuzione in favore del figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1
indipendente. In particolare il sig. continuerà a, mantenere il figlio, presso di sé collocato, in Pt_1
forma diretta, provvedendo a tutte _le sue esigenze ordinarie e ciò sino alla sua completa indipendenza economica. La sig.ra , da parte sua, continuerà a versare direttamente al figlio, CP_1
sulle coordinate bancarie dello stesso, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat dall'anno successivo come per legge. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno;
4) Il sig. rinuncia sin da ora a ogni pretesa economica riguardo eventuali somme dovute e non Pt_1
pagate dalla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario del figlio , a far data dal CP_1 Per_1
trasferimento del figlio presso la casa patema o comunque a qualunque titolo dalla stessa dovute anche per spese straordinarie anticipate per il figlio da parte del sig. e maturate sino alla Pt_1
odierna;
5) La sig.ra per contro rinuncia a qualsiasi richiesta economica nei confronti del sig. , CP_1 Pt_1
presente passata e futura, anche a titolo di assegno di mantenimento per sé e/o per il figlio per l'epoca di convivenza di questi con la madre, nonchè rinuncia ad ogni pretesa sul TFR maturato e già percepito in acconto o non ancora maturato e non percepito, da parte del sig. ; Pt_1
6) Le parti accettano le reciproche rinunce di cui ai superiori punti 4) e 5);
7) Entrambe le parti rinunciano in ogni caso, ad ogni reciproca pretesa economica, presente, passata e futura, dichiarando espressamente di aver transatto in via definitiva ogni controversia economica tra le stesse pendente in relazione al dedotto rapporto di coniugio;
8) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti;
9) Firmano la presente scrittura anche l'Avv. Viviana Formichella e l'Avv. Grazia Amato per autenticazione delle firme ed ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13”.
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano né contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi siano adeguate e conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, tenuto conto della sentenza parziale in punto status n. 2474/2023 del 12.12.2023, ratifica e dà vigore alle condizioni concordate dalle parti come di seguito riportate:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_1
2) ciascun coniuge si manterrà da sé essendo entrambi economicamente indipendenti;
in particolare la sig.ra rinuncia in via definitiva ad ogni pretesa economica presente, passata e futura, CP_1
riguardo la percezione dell'assegno divorzile rinunciando espressamente alla relativa domanda;
3) Entrambi i genitori, m proporzione alla rispettiva capacità economica, avranno l'obbligo di contribuzione in favore del figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1
indipendente. In particolare il sig. continuerà a, mantenere il figlio, presso di sé collocato, in Pt_1
forma diretta, provvedendo a tutte _le sue esigenze ordinarie e ciò sino alla sua completa indipendenza economica. La sig.ra , da parte sua, continuerà a versare direttamente al figlio, CP_1
sulle coordinate bancarie dello stesso, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat dall'anno successivo come per legge. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno;
4) Il sig. rinuncia sin da ora a ogni pretesa economica riguardo eventuali somme dovute e non Pt_1
pagate dalla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario del figlio , a far data dal CP_1 Per_1
trasferimento del figlio presso la casa patema o comunque a qualunque titolo dalla stessa dovute anche per spese straordinarie anticipate per il figlio da parte del sig. e maturate sino alla Pt_1
odierna;
5) La sig.ra per contro rinuncia a qualsiasi richiesta economica nei confronti del sig. , CP_1 Pt_1
presente passata e futura, anche a titolo di assegno di mantenimento per sé e/o per il figlio per l'epoca di convivenza di questi con la madre, nonchè rinuncia ad ogni pretesa sul TFR maturato e già percepito in acconto o non ancora maturato e non percepito, da parte del sig. ; Pt_1
6) Le parti accettano le reciproche rinunce di cui ai superiori punti 4) e 5);
7) Entrambe le parti rinunciano in ogni caso, ad ogni reciproca pretesa economica, presente, passata e futura, dichiarando espressamente di aver transatto in via definitiva ogni controversia economica tra le stesse pendente in relazione al dedotto rapporto di coniugio;
8) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti;
9) Firmano la presente scrittura anche l'Avv. Viviana Formichella e l'Avv. Grazia Amato per autenticazione delle firme ed ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1217 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. AMATO GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in PIAZZA MAZZINI
42 NETTUNO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. FORMICHELLA VIVIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
POMEZIA, VIA JACOPO DA LENTINI 17, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio-Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in data 30.4.1995.
Fra i coniugi è già intervenuta la sentenza parziale di divorzio n. 2474/23 del 12.12.2023, talché in questa sede restano da esaminare le domande accessorie con particolare riguardo alle contrapposte domande delle parti relativamente al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, nonché con riguardo alla domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
Il ricorrente ha dedotto che il figlio , già all'indomani della separazione e più precisamente Per_1
ad ottobre 2016, avrebbe trasferito la propria residenza presso di sé.
Gli accordi separativi prevedevano che il figlio convivesse con la madre e, dunque, Per_1
prevedevano a carico del padre un contributo mensile per il suo mantenimento pari a 150,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ad un contributo mensile di mantenimento per la moglie pari a 200,00 euro.
Il ricorrente ha dedotto di aver continuato a corrispondere all'odierna resistente entrambi i contributi
(350,00 euro complessivi), anche in seguito al trasferimento presso di sé del figlio.
Oggi il ricorrente ha chiesto che, in considerazione del fatto che il figlio convive con lui, per Per_1
il suo mantenimento sia previsto un contributo a carico della madre.
Il ricorrente ha anche chiesto che alla resistente non sia riconosciuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile, tenuto conto che le proprie condizioni economiche, avendo a lungo provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, ed essendo gravato da un mutuo con rata mensile crescente sono difficili.
Il ricorrente ha infine dedotto che la moglie avrebbe una condizione economica migliore rispetto all'epoca della separazione, tenuto conto che non sopporterebbe oneri alloggiativi, vivendo in una casa di proprietà, oltretutto ristrutturata recentemente, avrebbe ricevuto beni in eredità, avrebbe non più una posizione lavorativa precaria ma stabile e non avrebbe sostanzialmente partecipato al mantenimento del figlio, pur avendone per anni percepito il relativo contributo.
La resistente ha ammesso che il figlio convive in prevalenza col padre, ma ha negato che il Per_1
suo trasferimento risalga ad ottobre 2016, assumendo che il ragazzo avrebbe intrapreso la convivenza col genitore soltanto dopo il 2020.
Ha comunque rappresentato di aver sempre partecipato al mantenimento del figlio, sia in via diretta, sia corrispondendo direttamente al ragazzo il contributo ricevuto dal padre.
Ha negato che la propria posizione economica abbia subito un miglioramento e, evidenziando la disparità economica esistente fra lei ed il coniuge, ha invocato il riconoscimento di un assegno divorzile, precisando che in mancanza non sarebbe nemmeno in grado di corrispondere un contributo per il figlio , non riuscendo più neppure a mantenere sé stessa. Per_1
La causa è stata istruita documentalmente finché all'udienza dell'1.12.2025 i difensori, dato atto che le parti sono addivenute ad un accordo, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_1
2) ciascun coniuge si manterrà da sé essendo entrambi economicamente indipendenti;
in particolare la sig.ra rinuncia in via definitiva ad ogni pretesa economica presente, passata e futura, CP_1
riguardo la percezione dell'assegno divorzile rinunciando espressamente alla relativa domanda;
3) Entrambi i genitori, m proporzione alla rispettiva capacità economica, avranno l'obbligo di contribuzione in favore del figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1
indipendente. In particolare il sig. continuerà a, mantenere il figlio, presso di sé collocato, in Pt_1
forma diretta, provvedendo a tutte _le sue esigenze ordinarie e ciò sino alla sua completa indipendenza economica. La sig.ra , da parte sua, continuerà a versare direttamente al figlio, CP_1
sulle coordinate bancarie dello stesso, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat dall'anno successivo come per legge. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno;
4) Il sig. rinuncia sin da ora a ogni pretesa economica riguardo eventuali somme dovute e non Pt_1
pagate dalla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario del figlio , a far data dal CP_1 Per_1
trasferimento del figlio presso la casa patema o comunque a qualunque titolo dalla stessa dovute anche per spese straordinarie anticipate per il figlio da parte del sig. e maturate sino alla Pt_1
odierna;
5) La sig.ra per contro rinuncia a qualsiasi richiesta economica nei confronti del sig. , CP_1 Pt_1
presente passata e futura, anche a titolo di assegno di mantenimento per sé e/o per il figlio per l'epoca di convivenza di questi con la madre, nonchè rinuncia ad ogni pretesa sul TFR maturato e già percepito in acconto o non ancora maturato e non percepito, da parte del sig. ; Pt_1
6) Le parti accettano le reciproche rinunce di cui ai superiori punti 4) e 5);
7) Entrambe le parti rinunciano in ogni caso, ad ogni reciproca pretesa economica, presente, passata e futura, dichiarando espressamente di aver transatto in via definitiva ogni controversia economica tra le stesse pendente in relazione al dedotto rapporto di coniugio;
8) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti;
9) Firmano la presente scrittura anche l'Avv. Viviana Formichella e l'Avv. Grazia Amato per autenticazione delle firme ed ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13”.
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano né contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi siano adeguate e conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, tenuto conto della sentenza parziale in punto status n. 2474/2023 del 12.12.2023, ratifica e dà vigore alle condizioni concordate dalle parti come di seguito riportate:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_1
2) ciascun coniuge si manterrà da sé essendo entrambi economicamente indipendenti;
in particolare la sig.ra rinuncia in via definitiva ad ogni pretesa economica presente, passata e futura, CP_1
riguardo la percezione dell'assegno divorzile rinunciando espressamente alla relativa domanda;
3) Entrambi i genitori, m proporzione alla rispettiva capacità economica, avranno l'obbligo di contribuzione in favore del figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1
indipendente. In particolare il sig. continuerà a, mantenere il figlio, presso di sé collocato, in Pt_1
forma diretta, provvedendo a tutte _le sue esigenze ordinarie e ciò sino alla sua completa indipendenza economica. La sig.ra , da parte sua, continuerà a versare direttamente al figlio, CP_1
sulle coordinate bancarie dello stesso, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat dall'anno successivo come per legge. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno;
4) Il sig. rinuncia sin da ora a ogni pretesa economica riguardo eventuali somme dovute e non Pt_1
pagate dalla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario del figlio , a far data dal CP_1 Per_1
trasferimento del figlio presso la casa patema o comunque a qualunque titolo dalla stessa dovute anche per spese straordinarie anticipate per il figlio da parte del sig. e maturate sino alla Pt_1
odierna;
5) La sig.ra per contro rinuncia a qualsiasi richiesta economica nei confronti del sig. , CP_1 Pt_1
presente passata e futura, anche a titolo di assegno di mantenimento per sé e/o per il figlio per l'epoca di convivenza di questi con la madre, nonchè rinuncia ad ogni pretesa sul TFR maturato e già percepito in acconto o non ancora maturato e non percepito, da parte del sig. ; Pt_1
6) Le parti accettano le reciproche rinunce di cui ai superiori punti 4) e 5);
7) Entrambe le parti rinunciano in ogni caso, ad ogni reciproca pretesa economica, presente, passata e futura, dichiarando espressamente di aver transatto in via definitiva ogni controversia economica tra le stesse pendente in relazione al dedotto rapporto di coniugio;
8) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti;
9) Firmano la presente scrittura anche l'Avv. Viviana Formichella e l'Avv. Grazia Amato per autenticazione delle firme ed ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera