Sentenza 12 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/10/2025, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07823/2025REG.PROV.COLL.
N. 09119/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9119 del 2023, proposto da LD CA, RT UC, rappresentate e difese dall’avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio digitale eletto presso il suo studio, in Roma, via della Giuliana 32
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Alesii e Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 6328/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Irene Giuseppa Bellavia e Alessia Alesii;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le appellanti indicate in intestazione sono proprietarie di una costruzione ad uso residenziale in Roma, via Pompeo Licinio 130, un tempo impiegata ad usi agricoli e condotta in affitto dall’appellante LD CA, e poi acquistata da questa acquistata dal precedente proprietario nel 1972. Dopo l’acquisito venivano realizzati interventi senza titolo edilizio, finalizzati alla riqualificazione del manufatto e al mutamento di destinazione da residenziale rurale ad uso residenziale, per i quali venivano presentate a Roma Capitale tre istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono), e poi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (terzo condono).
2. Contro il diniego opposto dall’amministrazione capitolina sulla prima istanza, di cui alla determinazione del 13 novembre 2003, n. 431, veniva proposto ricorso nella presente sede giurisdizionale amministrativa, mentre per le altre due, concernenti la copertura dei terrazzi di pertinenza dell’abitazione veniva dato atto dell’avvenuta rimozione delle opere.
3. In conseguenza del menzionato diniego di sanatoria era in seguito ingiunta la demolizione delle opere abusive, così descritte nel provvedimento repressivo (determinazione del 16 gennaio 2015, n. 49): « 1) edificio principale costituito da due livelli fuori terra, suddiviso in quattro unità immobiliari residenziali »; « 2)…locale in forma rettangolare di dimensioni m. 11,40x4,10 con tetto ad una falda di altezza variabile »; « 3)… ulteriore ambiente di dimensioni m. 4.10x4.20, antistante il locale sopra descritto, utilizzando il prolungamento della falda di copertura del manufatto di cui al punto (2) »; « 4) nel giardino di pertinenza dell’edificio principale (…) - baracca in lamiera di dimensioni m. 3.00x2.50 adibita a ripostiglio »; « manufatto in muratura di dimensioni m. 3,40x2,10, con copertura ad una falda di altezza variabile da m. 2,70 a m. 2,10 adibito a ripostiglio… »; « 5)… opere di recinzione, pavimentazione per la definizione dei percorsi pedonali e carrabili con relativi cancelli, realizzazione di muri di contenimento a sostegno dei dislivelli del terreno ».
4. Contro l’ingiunzione a demolire le destinatarie, odierne appellanti, proponevano un nuovo ricorso, respinto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. A fondamento del rigetto veniva posto il fatto che l’impugnazione contro il diniego di condono era stata respinta in via definitiva, con sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione VI, 9 marzo 2018, n. 1512, dacché il definitivo « accertamento dell’abusività dell’immobile », con l’ulteriore corollario della natura vincolata dell’ordine di demolizione impugnato nel presente giudizio. A quest’ultimo riguardo la pronuncia di primo grado escludeva la necessità che il provvedimento repressivo fosse assistito da una motivazione specifica sulla comparazione tra l’interesse pubblico sottostante a quest’ultimo, nel caso specifico riferibile al vincolo archeologico vigente nell’area, rispetto al contrapposto interesse privato.
6. Per la riforma della sentenza di primo grado le originarie ricorrenti hanno proposto appello.
7. Si è costituita in resistenza Roma Capitale.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 44 della sopra citata legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47, in ragione del fatto che il provvedimento demolitorio impugnato nel presente giudizio è stato adottato prima che venisse definita la domanda di condono edilizio, e precisamente pendente il giudizio d’appello contro il relativo diniego (r.g. n. 314/2012 del Consiglio di Stato). Si sostiene al riguardo che il provvedimento repressivo sarebbe quindi stato adottato nella perdurante vigenza della causa di sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dalla disposizione di legge di cui è dedotta la violazione. Unitamente a quest’ultima si ritengono vulnerati anche i principi generali di buon andamento, ragionevolezza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241; e il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito anch’esso a livello costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.). Diversamente da quanto statuito sul punto dalla sentenza di primo grado, non avrebbe rilievo il fatto che l’impugnazione contro il diniego di condono è stata poi respinta in via definitiva, con la sopra citata sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione VI, 9 marzo 2018, n. 1512, resa all’esito del giudizio r.g. n. 314/2012. In contrario si sostiene che la legittimità degli atti amministrativi va verificata, in conformità al principio espresso dal AR tempus GI CT , in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’esercizio del potere.
2. Con il secondo motivo d’appello si ripropongono le censure di legittimità nei confronti del provvedimento demolitorio perché avente ad oggetto opere in tesi prive di rilevanza urbanistico-edilizia « sia per le dimensioni modeste, per i materiali utilizzati che per la destinazione d’uso, essendo costituite essenzialmente da baracche in lamiera per il ricovero di opere (come ad esempio il serbatoio idrico, il ripostiglio per il riparo degli attrezzi da giardino, il passaggio interrato di cui al punto 2) per l’accesso all’edificio principale, la parziale pavimentazione esterna quale camminamento pedonale nel giardino e la recinzione) strettamente pertinenziali all’edificio principale e privi di ogni autonoma utilizzazione ». La demolizione costituirebbe pertanto una sanzione illegittima per violazione dell’art. 37 del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, che per la realizzazione di opere assentibili con s.c.i.a. prevede esclusivamente la sanzione pecuniaria.
3. Così sintetizzate le censure riproposte sono palesemente infondate quelle svolte nel primo motivo, mentre sono inammissibili quelle oggetto del secondo motivo.
4. La palese infondatezza delle prime si trae dal fatto che il diniego di condono presupposto all’ingiunzione a demolire impugnato nel presente giudizio è sempre stato efficace. Non consta infatti che esso sia stato annullato in primo grado o che ne sia stata cautelarmente sospesa l’efficacia nel corso del precedente contenzioso. Pertanto, benché sub iudice esso costituiva valido titolo sulla cui base ordinare il ripristino della legalità urbanistico-edilizia, con la rimozione a cura delle interessate degli abusi per i quali queste avevano domandato la sanatoria, senza esito.
5. Ne deriva per un verso che nessuna violazione del divieto di iniziare o proseguire i procedimenti sanzionatori in pendenza della domanda di condono, ai sensi dell’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può mai dirsi integrato. E per altro verso che tanto meno è configurabile un’illegittimità originaria dell’ordinanza di demolizione, secondo il principio tempus GI CT , prima che il giudizio contro il presupposto diniego di condono fosse definito, con la menzionata sentenza definitiva di rigetto del 9 marzo 2018, n. 1512, di questo Consiglio di Stato. In realtà con quest’ultima pronuncia si è accertato, con la retroazione tipica delle statuizioni giudiziali ricognitive di una situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, che il diniego di condono è stato legittimamente adottato dall’amministrazione capitolina sin dall’epoca della sua emanazione, e che pertanto questa era titolata ad ingiungere la demolizione.
6. Quanto finora osservato è sufficiente a respingere il primo motivo d’appello, mentre come sopra accennato il secondo è inammissibile perché con essa si tende a sostenere la legittimità sul piano urbanistico-edilizio delle opere di cui è ingiunta la demolizione malgrado questa sia stata esclusa in sede di condono, con determinazione amministrativa confermata in via definitiva in sede giurisdizionale e dunque divenuta inoppugnabile.
7. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese del presente grado d’appello sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna le appellanti a rifondere a Roma Capitale le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO