Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15351 del 2025, proposto da
UR TT, in qualità di l.r. della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bonanni, Simona Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GL SR, rappresentata e difesa dall'avvocato GI Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo Da Bari, 166;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. 0081496 del 7.11.2025 adottato dal Ministero dell’Interno, comunicato in data 10.11.2025, con cui è stata disposta in favore della soc. GL S.r.l. l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa) presso il Centro Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli (RM), per un fabbisogno di 12 mesi” (CIG B752B47471);
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente;
nonché
- per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità del ricorrente a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a.),
e per la conseguente condanna
- dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GL SR e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. GI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, TT UR, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, con ricorso notificato il 5.12.2025 e depositato in data 15.12.2025, ha impugnato il provvedimento prot. 0081496 datato 7.11.2025 adottato dal Ministero dell’Interno, successivamente comunicato il 10.11.2025, con il quale è stata disposta in favore della GL SR l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della “ Fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa) presso il Centro Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli (RM), per un fabbisogno di 12 mesi ” (CIG B752B47471).
2. Nello specifico, dopo aver premesso che la gara è stata aggiudicata in favore della GL SR, mentre la ditta del ricorrente è risultata seconda in graduatoria, TT UR ha articolato plurime censure:
A) innanzitutto, l’aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti tecnico professionali richiesti dall’art. 6.1.A.3 lett. a) e lett. b) del Disciplinare di gara, stante la nullità del contratto di avvalimento sottoscritto con la società ausiliaria CDP SR; più nello specifico, premesso che la GL SR, come dichiarato in sede di gara non ha risorse umane alle proprie dipendenze, nel contratto di avvalimento si sarebbe dovuto specificare, come, peraltro, richiesto dall’art. 7 del disciplinare di gara, le risorse e mezzi messi a disposizione della GL SR e non limitarsi a dare solo atto che la CDP SR aveva “ negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno nr. 3 contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, di cui uno di importo pari al 50% del valore della base d’asta con buon esito ”; in effetti, a fronte dell’oggetto della gara di appalto, non limitato alla sola fornitura di mangimi, ma anche alla conservazione e alla consegna, si sarebbe dovuto specificare quale fosse l’organizzazione dell’impresa ausiliaria messa a disposizione della GL SR; inoltre, quanto al requisito di cui alla lett. b) cit., la CDP SR non sarebbe neppure in possesso di una certificazione ISO 9001:2015 “idonea e pertinente all’oggetto dell’appalto in corso di validità”;
B) altresì, l’aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti tecnico professionali richiesti dall’art. 6.1.A.3 lett. a) e lett. b) del Disciplinare di gara, poiché l’ausiliaria CDP SR, per il soddisfacimento del requisito anzidetto, avrebbe messo a disposizione della GL SR un proprio precedente contratto costituito da una semplice vendita all’ingrosso di farinaccio di grano, negozio non assimilabile a quello oggetto di gara; la procedura controversa concerne, infatti, un servizio di fornitura consistente in un contratto di durata che prevede, oltre alla semplice fornitura di per sé, anche altre prestazioni caratterizzanti, quali la conservazione e la distribuzione di vari alimenti per tutta la durata annuale del contratto, e la consegna degli stessi in luoghi che verranno precisati dal committente solo nel corso dell’esecuzione del rapporto; dunque, la realizzazione di tali prestazioni, per parte ricorrente, richiederebbe un’organizzazione aziendale strutturata ed una esperienza professionale ben diversa da quella maturabile con una mera compravendita;
C) ancora, la GL SR avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara perché, come risulta dal verbale di gara del 30.7.2025, non aveva allegato all’offerta economica l’allegato n. 11, riferito all’indicazione dei prezzi unitari offerti per i singoli materiali, richiesto, a pena di esclusione, dell’art. 14 del disciplinare di gara; al riguardo, la stazione appaltante ha fatto ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, ma, secondo parte ricorrente, ciò sarebbe avvenuto in palese violazione, non solo del disciplinare di gara (specificamente in violazione degli artt. 12 e 14), ma prima ancora dell’art. 101 D. Lgs. n. 36/2023, che non consente di integrare o sanare omissioni riferite all’offerta tecnica o economica (su tali profili la norma ammette solo “chiarimenti”), ciò a tutela della par condicio tra i concorrenti;
D) infine, oltre alla mancanza dei requisiti di partecipazione, secondo parte ricorrente, la GL SR avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara perché si tratterebbe di un operatore che non offre idonee garanzie circa la corretta e regolare esecuzione dell’appalto in questione, come sarebbe confermato dalla circostanza che, durante la gara, più volte la stazione appaltante è dovuta intervenire per consentire all’aggiudicataria di sanare gravi lacune della documentazione contenente la propria offerta.
3. In data 2.1.2026 si costituiva in giudizio la GL SR, che, con successiva memoria depositata il 7.1.2026, chiedeva dichiararsi inammissibile, o, in subordine, infondato il ricorso proposto dalla ditta individuale TT UR.
4. In data 6.1.2026 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, che in data 8.1.2025 depositava una memoria.
5. All’udienza camerale del 9.1.2026, considerate anche le ulteriori memorie depositate, dato avviso alle parti della possibilità di definire il procedimento con una sentenza in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 120 co. 5 (“ il giudizio è di norma definito, anche in deroga al co. 1, primo periodo, dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti ”) e 74 c.p.a. (“ la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”), il Collegio ritiene fondato il terzo motivo di ricorso.
7. Preliminarmente, deve evidenziarsi che l’art. 101 D. Lgs. n. 36/2024 prevede quattro forme di soccorso: A) quello definito “ integrativo o completivo ” al comma 1 lett. a), che è orientato in termini essenzialmente “quantitativi” al recupero della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara; B) quello “ sanante ” di cui al comma 1 lett. b), che consente, stavolta in termini “qualitativi”, di rimediare ad inesattezze, omissioni o irregolarità della documentazione amministrativa; C) quello “ istruttorio in senso stretto ”, che abilita la stazione appaltante a chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o economica; D) e quello “ correttivo ”, che, ad iniziativa di parte, questo diversamente dalle altre ipotesi, consente all’operatore economico di rettificare errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o economica di cui ci si sia avveduti dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.
Ognuna di queste ipotesi presenta dei limiti, giustificati dal bilanciamento operato dal legislatore tra il favor partecipationis , da un lato, ed il principio della par condicio fra i partecipanti alla gara, dall’altro lato.
Per quanto di interesse ai fini della vicenda in esame, deve osservarsi che le prime due forme di soccorso menzionate non possono avere ad oggetto “ la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica ”.
8. L’art. 14 del disciplinare di gara, quanto all’offerta economica, stabiliva, a pena di esclusione, sia l’inserimento di valori direttamente a Sistema, sia la presentazione di un apposito allegato (il n. 11) o meglio, come osservato da parte ricorrente, che la stessa fosse costituita, sia dal “dal documento di offerta economica”, sia dall’allegato n. 11, predisposto dall’amministrazione e contenente “ulteriori elementi dell’offerta economica”. Precisamente i valori offerti, al netto di IVA, per ogni singolo materiale, non superiore all’importo unitario massimo indicato nella tabella 1 del paragrafo 3 del disciplinare.
Dunque, il Disciplinare di gara prescriveva esplicitamente di esprimere l’offerta economica anche attraverso la compilazione di un apposito elenco dei prezzi unitari (c.d. “allegato 11”) in cui dovevano essere indicati i valori offerti, al netto di IVA, per ogni singolo materiale oggetto di fornitura. Questo perché nel “documento di offerta economica” (quello principale da redigere) ogni partecipante aveva l’onere di dover indicare solo il prezzo “complessivo” offerto e i costi aziendali (cfr. in merito proprio l’offerta presentata dalla GL SR di cui all’allegato n. 23 al ricorso), ma non altri elementi più specifici.
9. Ancora, l’art. 12 del disciplinare di gara, richiamando l’art. 101 D. Lgs. n. 36/2023, escludeva che con il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio fossero sanabili omissioni della documentazione relativa all’offerta economica.
10. Fatte queste premesse, non essendo in dubbio sul piano fattuale che la GL SR ha inserito nella busta economica esclusivamente il documento generato automaticamente dal sistema operativo (cfr. verbale di gara del 30.7.2025), omettendo totalmente di inserire anche l’allegato 11, contenente l’indicazione dei prezzi unitari offerti e, pertanto, parte essenziale dell’offerta economica, alla luce di quanto segnalato sopra sulla formulazione dell’art. 14 del disciplinare, il Collegio ritiene, parimenti a quanto sostenuto da parte ricorrente con il terzo dei motivi di ricorso, che la stazione appaltante doveva dar luogo all’esclusione dalla procedura di gara, non potendo ricorrere, come, invece, fatto allo strumento del soccorso istruttorio (si veda per una vicenda analoga il parere dell’ANAC n. 573 del 10.12.2024, in cui viene fatto richiamo anche al principio di autoresponsabilità, oltre che a quello della par condicio ; inoltre, non depone in senso contrario neppure la recente sentenza menzionata dal Ministero resistente, cioè Cons. di Stato, sez. V, n. 26 del 2025, poiché riferita ad un caso nel quale, cfr. il punto 17.4, l’integrazione aveva ad oggetto un documento non riferito all’offerta tecnica od economica).
In effetti, senza l’allegato 11, di cui deve ribadirsi l’aspetto essenziale ai fini della valutazione dell’offerta economica, la stazione appaltante non avrebbe mai potuto verificare, come, invece, previsto dall’art. 14 del disciplinare di gara, che i valori offerti, al netto di IVA, per ogni singolo materiale, non fossero superiori all’importo unitario massimo indicato nella tabella 1 del paragrafo 3 dello stesso disciplinare. Né ancora, nella fase esecutiva, si sarebbe mai potuto calcolare l’importo dovuto all’aggiudicataria a fronte delle quantità di beni effettivamente forniti per il mantenimento dei cavalli.
11. In definitiva, assorbile le ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento prot. 0081496 del 7.11.2025 adottato dal Ministero dell’Interno, successivamente comunicato il 10.11.2025, con il quale è stata disposta in favore della GL SR l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della “ Fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa) presso il Centro Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli (RM), per un fabbisogno di 12 mesi ” (CIG B752B47471).
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 0081496 del 7.11.2025 adottato dal Ministero dell’Interno, successivamente comunicato il 10.11.2025, con il quale è stata disposta in favore della GL SR l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della “ Fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa) presso il Centro Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli (RM), per un fabbisogno di 12 mesi ” (CIG B752B47471).
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della ditta individuale TT UR, da liquidare nella misura di euro 1.500,00 a carico di ciascuna di esse (per un totale di euro 3.000,00), oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla restituzione in solido del contributo unificato laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
GI NE, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NE | AN ON |
IL SEGRETARIO