Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2025, proposto da
DA LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 226/2025, depositata e pubblicata in data 12 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IO CC e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Sato S. Libertini per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, con sentenza n. 226/2025, pubblicata in data 12 febbraio 2025, ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente al fine di vedersi riconoscere, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente (cd. “ Carta Elettronica del Docente ”) e, per l’effetto, ha condannato il Ministero al pagamento in favore della ricorrente medesima del complessivo importo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione all’effettivo soddisfo.
1.1. La predetta sentenza non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
2. A seguito, quindi, del mancato spontaneo adempimento da parte dell’amministrazione al dictum giudiziale – pur a fronte dell’intervenuta notifica del titolo esecutivo in data 18 aprile 2025 – la ricorrente, con atto notificato e deposito in data 11 dicembre 2025, ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza, con il quale ha chiesto la condanna del Ministero a procedere al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta che provveda per il caso di persistente inadempimento.
3. In data 17 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso.
4. A esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso di ottemperanza è fondato e merita accoglimento nei sensi e nei limiti che seguono.
5.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., in base al quale il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
5.2. Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita attestazione prodotta in atti.
5.3. Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Brindisi è stata notificata, in copia conforme, in data 18 aprile 2025 al Ministero resistente (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo.
5.4. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
5.5. L’Amministrazione intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione per la sorte capitale, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione e sino al soddisfo, alla sentenza n. 226/2025, pubblicata in data 12 febbraio 2025, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti nelle more effettuati.
6. Non merita, invece, accoglimento la richiesta di parte ricorrente relativa alla fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto della natura ampiamente satisfattiva degli interessi legali operanti in caso di ulteriore ritardo nel pagamento del credito de quo ad opera dell’amministrazione (in tal senso, cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, sent. n. 370/2026; TAR Campania – Napoli, Sez. IV, sent. n. 4808/2024).
7. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione resistente, si nomina fin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
7.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
8. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte nei sensi e nei limiti sopra indicati.
9. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
IO CC, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IO CC | IA MO |
IL SEGRETARIO