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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 1.12.2025, alle ore 12.08, presso il Tribunale di Massa, di fronte al Giudice Dott.ssa RO Soffio è presente il difensore di parte ricorrente Avv. BENEDETTI Pietro in sostituzione dell'Avv.to Emanuele BUTTINI. E' altresì presente per l'Avv.to RO QUARTA. CP_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte ricorrente, richiamando la nota depositata il 27.11.2025 e sulla scorta del provvedimento di autotutela emesso da dichiara di precisare le proprie conclusioni CP_1 chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con il riconoscimento di un contributo spese per soccombenza parziale dell' . CP_2
Parte resistente dichiara di accettare la rinuncia alla domanda non coperta dal provvedimento di annullamento con il favore delle spese. Il Funzionario termina la propria attività alle ore 12.10. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di PREVIDENZA proc. n. 507/2025
1 promossa da:
assistito dagli Avv.ti Roberto VALETTINI e Emanuele BUTTINI Parte_1
C o n t r o assistito dall'Avv.to RO QUARTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 20.8.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio impugnando il provvedimento n. 68491225427-4 (con cui era stata CP_1 contestata l'assenza della medesima alla visita di controllo del 25 giugno 2022), il provvedimento n. 68491225425-1 (con cui è stata contestata l'assenza della medesima alla visita di controllo del 16 ottobre 2022), il provvedimento n. 68491225422-2 (con cui è stata contestata l'assenza della medesima alla visita di controllo del 11 gennaio 2023) argomentando circa il fatto da un lato che fosse sempre stata presente, presso l'abitazione, all'atto del controllo e dall'altro circa il fatto che, essendo stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con decorrenza dal
26.9.2022, non era comunque soggetta all'obbligo della reperibilità.
Così concludeva:
Piaccia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute, dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento di malattia per l'intero periodo dal 10 maggio 2022 al 30 aprile 2023 o per quello che risulterà dovuto in esisto alla espletanda istruttoria e conseguentemente dichiarar tenuto e per gli effetti condannare 'I. , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente la predetta indennità.
Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Vinte le spese da distrarsi a favore dell'Avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini.
si costituiva in giudizio in data 17.10.2025 contestando in fatto e in diritto tutto CP_1 quanto eccepito da parte ricorrente.
Così concludeva:
2 nel merito, respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dalla ricorrente in quanto infondate ed erronee in diritto e comunque sfornite di prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo parte resistente dato atto di aver provveduto, con propria disposizione n. 460000-25-0140 del 21.11.2025, all'annullamento dei provvedimenti n. 68491225425-1 e n. 68491225422-2. Sulla base della seguente motivazione: “Sussiste giustificato motivo medico-legale riguardo l'assenza alle visite di controllo domiciliari del 16/10/22 e dell'11/01/23.
L'assicurato, per lo stato di malattia sofferto era esente dal rispetto delle fasce orarie.
Trattasi di evento malattia per stato patologico correlato a situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67% con esenzione dall'obbligo delle fasce di reperibilità (articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016). Tale stato di invalidità è riconosciuto a far data dal 26.9.22.”
Successivamente, e precisamente con la nota depositata il 27.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla prima contestazione e di cui al provvedimento n.
68491225427-4 (con cui era stata contestata l'assenza della medesima alla visita di controllo del 25 giugno 2022) ed ha domandato, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale, è da rilevare come il ricorrente ha rinunciato
(rinuncia accettata da alla domanda relativamente al provvedimento n. CP_1
68491225427-4 rispetto al quale non ha provveduto all'annullamento in autotutela, CP_1 ritenendo la sussistenza e la permanenza dei presupposti di legge per la sua emanazione.
D'altro lato, deve evidenziarsi che ha provveduto all'accoglimento delle altre due CP_1 domande in via di autotutela, rispetto alle quali evidentemente ha ritenuto non fossero sussistenti i presupposti di legge per la loro emanazione.
Dunque deve dichiararsi la sussistenza di una soccombenza virtuale solo parziale in capo a parte resistente, sì che le spese possono essere compensate tra le parti nella misura del
35% e ridotte al minimo in ragione della semplicità della causa.
Compenso per fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere
2. liquida le spese di lite in € 1.865,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione tra le parti nella misura del 35% e ponendo il restante 65% a carico del resistente di cui dispone la distrazione a favore dei CP_1 difensori dichiaratisi antistatari.
Massa, 1 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
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