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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11061/2018 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11061/2018 avente ad oggetto: somministrazione vertente
tra
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Giannico (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Caserta al Corso Pietro Giannone n.44, in virtù di procura in atti
Attore
e
(Cod. Fisc./P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in San NA Milanese (MI) alla P.zza Vanoni n. 1, in persona del legale rappresentante avv. Pietro Galizzi, n.q. di
Responsabile dell'Unità Legal And Regulatory in forza CP_2 di procura speciale del 26 giugno 2017 per atto Notaio di Milano, rep. 49489, racc. 1112, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Adinolfi (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta alla Via Roma P.co Europa n. 11, in virtù di procura in atti Convenuta
Nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Torino alla Via Largo Regio Parco n. 9, in persona del procuratore speciale e Responsabile Legale Business e Gare di
, avv. Maria Carmela Macrì, giusta procura per Notaio CP_3 di Milano Rep. 13657, Racc. 7181, del Persona_2
01.02.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gomez
d'Ayala (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Maddaloni (CE) alla Via Pietro Colletta n. 16 presso lo studio legale Pellegrino, in virtù di procura in atti
Chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la società convenuta come da Controparte_1 comparsa di costituzione con chiamata in causa, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per la società chiamata come da comparsa Controparte_3 di costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'istante ha dedotto di essere proprietario di un immobile sito in
- 2 - San Nicola la Strada (CE) alla Via Flavio Gioia n.17, utilizzato in maniera del tutto occasionale e per il quale ha attivato un contratto di fornitura di gas, codice cliente n. 250707205701, con la società Eni s.p.a. - Divisione Gas e Power, ora
[...]
CP_1
L'attore ha anche precisato di aver ricevuto sempre fatture recanti importi irrisori in relazione al detto immobile;
inaspettatamente, però, a dire dell'attore, gli perveniva fattura di considerevole importo per cui in data 02.06.2016 inoltrava Cont formale reclamo a onde ottenere una rettifica degli importi richiesti ritenendoli errati in relazione alle letture effettuate sul misuratore.
Nello specifico, l'attore ha dedotto che nel reclamo veniva evidenziato come, a fronte di un consumo pari a 7634 mc, rilevato in data 27.05.2016 a mezzo misuratore di consumo, nelle fatture ricevute alla data del 30/04/2015 veniva, invece, indicato un consumo pari a 13950 mc, presumibilmente riferibile ad altro misuratore non appartenente all'attore.
L'istante ha, poi, dedotto che a seguito del reclamo sporto, in data 14.09.2016 veniva sostituito il misuratore del gas recante matricola n. 52112496 con uno nuovo recante matricola n.
201694534050653 e in tale occasione l'operatore accertava sul vecchio misuratore anche la lettura di 7634 mc, corrispondente a quella più volte segnalata dall'istante.
Senonché, ha dedotto parte attrice, gli venivano recapitate ulteriori fatture afferenti al periodo pregresso alla sostituzione del misuratore recanti importi esorbitanti rispetto ai consumi abituali, per cui il contestava tali richieste di Pt_1 Cont pagamento;
ciononostante, a dire dell'attore, l' con missiva del 21.02.2017 lo diffidava al pagamento di tali fatture per un importo complessivo di € 17.241,99.
- 3 - L'attore ha, così, precisato di aver ripetutamente richiesto alla società convenuta la rettifica degli importi richiesti in ragione dell'evidente e macroscopico errore nella rilevazione dei consumi cui faceva seguito, invece, dalla società di distribuzione convenuta una nuova diffida di pagamento per il complessivo importo pari ad € 15.685,79, così come portato dalle fatture n.
1517852793 con scadenza il 31.08.2018 di € 9.954,57 e n.18193223054 con scadenza il 31.05.2018 di € 5.731,22.
Parte attrice, dunque, contestando la debenza degli importi richiesti ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere una declaratoria di accertamento negativo del credito pari ad €
15.685,79, ovvero quello maggiore in precedenza richiesto pari ad € 17.241,99, con condanna al risarcimento del danno per eventuale distacco della fornitura o, in subordine, il risarcimento da determinarsi ex art. 1226 c.c. in € 5.000,00.
Si è costituita in giudizio la convenuta la Controparte_1 quale ha contestato la narrativa attorea precisando che la fatturazione dei consumi di gas avviene, in assenza di autolettura da parte del cliente o di lettura effettiva del misuratore da parte del distributore di zona - soggetto giuridico diverso rispetto alla società fornitrice della commodity - con applicazione di consumi stimati in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n°
229/2001.
Difatti, la società di distribuzione convenuta ha precisato che, nel caso di specie, il distributore di zona ovvero la società
- oggi per intervenuta Controparte_4 Controparte_3 fusione per incorporazione - provvede alla lettura effettiva del misuratore, che è di sua proprietà, e successivamente comunica i dati così rilevati al soggetto titolare del rapporto di somministrazione, qui che provvede, Controparte_1
- 4 - all'atto della successiva fatturazione, all'eventuale rimborso del controvalore dei quantitativi di gas fatturati in eccedenza mediante compensazione con quanto dovuto sui successivi consumi ovvero, in caso contrario, al conguaglio con addebito dei maggiori consumi riscontrati. Cont La convenuta a richiamato, a comprova della distinzione tra le due attività di distribuzione e di vendita del gas, quanto regolato dalla Deliberazione AEEG n. 311/01 del 21/12/2001, concernente “direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione”. Cont In ragione di ciò, ha chiesto la chiamata in causa ex art. 107
c.p.c. della incorporante la Controparte_3 CP_4
onde richiedere a quest'ultima di chiarire il proprio
[...] operato anche in relazione ai profili risarcitori avanzati dall'attore.
In conclusione, la convenuta ha Controparte_1 evidenziato che proprio in virtù della richiamata distinzione tra attività di distribuzione e vendita alcuna responsabilità poteva essere addebitata nei suoi confronti, per cui ha chiesto il rigetto delle pretese avverse azionate dall'istante.
Con ordinanza del 15.04.2019, resa a scioglimento dell'udienza celebrata in pari data, questo giudice, valutata l'opportunità di chiamare in causa anche la società in virtù di Controparte_3 Cont quanto dedotto dalla convenuta ha disposto la relativa chiamata in giudizio onerando a ciò la società convenuta.
Si è, così, costituita in giudizio la società chiamata CP_3 la quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di
[...] legittimazione passiva e in via principale l'infondatezza della domanda in punto di an e quantum debeatur.
In particolare, la ha dedotto che solo a seguito Controparte_3
- 5 - della Deliberazione del 05.06.2009 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas 69/09 e, dunque, dal luglio 2009 la
(oggi sarebbe Controparte_4 Controparte_3 intervenuta per la lettura del misuratore, ma che sino al
30.06.2009 tali letture venivano effettuate sempre dalla
[...]
CP_1
Non solo, la società chiamata in causa ha precisato che il misuratore di consumi dell'istante è classificato, secondo la delibera AEEGG n. 229/2012, come non accessibile in quanto ubicato in una zona dell'immobile alla quale si accede solo in presenza dell'utente, con la conseguenza che la misurazione successiva al luglio 2009 sarebbe avvenuta sempre ai sensi dell'art. 15 bis della predetta delibera ovvero con una stima basata sulle misure registrate precedentemente (da CP_1
).
[...]
In buona sostanza, la ha dedotto che tutte le Controparte_3 letture del periodo luglio 2009- 2016, stante l'impossibilità di accesso alla zona di ubicazione del misuratore, sono state tutte stimate tramite l'applicativo GasOnline. Inoltre, all'ultima rilevazione effettuata nel 2016 prima del cambio misuratore, veniva rilevato il consumo di mc. 7634 rispetto all'ultima lettura mc. 6714 risalente all'anno 2008.
In conclusione, la – ex - Controparte_3 Controparte_4 ha contestato ogni addebito di responsabilità giacché soggetto del tutto estraneo alla fatturazione di competenza esclusiva della società di vendita, la quale, oltretutto, Controparte_1 aveva sino al giugno 2009 provveduto alle letture dei misuratori, assunte a base anche delle successive stime di consumi.
La società chiamata ha respinto, pertanto, sia la domanda di manleva proposta dalla società di vendita convenuta che le domande dell'istante in relazione al distacco, di fatto mai
- 6 - effettuato, e al risarcimento del danno giacché destituita del benché minimo fondamento.
La causa è stata istruita anche a mezzo CTU estimativa e all'udienza cartolare del 03.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di nota conclusionale e replica.
Il merito
In via del tutto preliminare, quanto alla legittimazione passiva va osservato che, nel caso di specie, ricorrendo un rapporto contrattuale di somministrazione solo tra l'attore e la società di vendita comprovato dalle bollette di Controparte_1 pagamento prodotte nel corso del giudizio, deve ritenersi legittimata passiva la società che ha preteso il pagamento in contestazione, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie la convenuta abbia invocato la distinzione Controparte_1 tra attività di vendita e distribuzione onde far valere nell'occorso una presunta responsabilità (per l'eventuale danno reclamato dal riconducibile al distributore (ex Pt_1 Controparte_3
quale soggetto addetto alla lettura del Controparte_4 gruppo misuratore.
Ciò posto, in primo luogo deve osservarsi che “la rilevazione dei consumi, mediante contatore, è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, per cui, ove intervenga una contestazione, da parte dell'utente, l'onere di provare il perfetto funzionamento del contatore e conseguentemente, la correttezza delle sue rilevazioni, grava sul somministrante, mentre all'utente spetta il compito di dimostrare di aver diligentemente vigilato, al fine di evitare che terzi potessero manomettere il contatore o comunque rendersi responsabili dell'aumento dei consumi, ovvero che la detta anomalia sia dovuta a fattori estranei al proprio controllo,
- 7 - che non potevano essere evitati, nemmeno custodendo attentamente l'impianto” (cfr. C. 2327/2019), nonché che “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr.
Cassazione n. 297/2020).
Ciò premesso, va evidenziato che anche nei giudizi di accertamento negativo del credito trovano applicazione i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova in tema di obbligazioni per cui ai sensi dell'art. 2697 c.c., “l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. Cass. Ord.
n. 16917/12). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che gravava quindi sulla convenuta Controparte_1
fornire la prova della sussistenza e dell'entità del credito
[...] azionato nei confronti dell'attore ed in relazione al quale si è proposta l'azione di accertamento negativo.
Ebbene tale prova non può dirsi fornita.
A tale riguardo assumono rilievo anzitutto i documenti allegati da parte attrice ovvero il verbale di sostituzione del misuratore recante matricola n. 52112496, ove viene chiaramente riportata
- 8 - alla data del 14.09.2016 la lettura di n. 7634 mc, e l'estratto delle fatture emesse, rilasciato in data18.05.2017 dalla medesima società convenuta, ove emerge sia l'anomalia degli importi richiesti con le fatture contestate per asseriti consumi abnormi riconducibili all'utenza del riferiti al periodo antecedente Pt_1
alla sostituzione del misuratore che i dati di consumo di partenza Cont coincidenti in 7082 riportati proprio dalla società venditrice nella fattura n. 1819323054 del 10/05/2018 di € 9.703,33 ove assume, altresì, rilievo l'anomalia del consumo pari a 13950 mc riferito alla data del 14.09.2016 a fronte di quello registrato dal tecnico in sede di sostituzione del gruppo misura paria 7634 mc.
Né possono essere trascurate le risultanze peritali rassegante dal c.t.u., dott. , il quale, all'esito dell'indagine tecnico- Per_3 estimativa condotta in corso di causa, che qui si ritiene pienamente condivisibile giacché adeguatamente motivata e frutto di un attento raffronto dei consumi registrati in precedenza e di quelli stimati nelle fatture (contestate) emesse in epoca successiva alla sostituzione del gruppo misuratore, ha evidenziato come la lettura effettuata proprio in occasione della detta sostituzione, che restituiva alla data del 14.09.2016 un consumo registrato di 7634 mc, rendeva del tutto palese l'errore del sistema relativo all'addebito di un consumo di gas stimato/presuntivo assolutamente errato.
Difatti, il c.t.u. ha precisato sul punto che “L'ultima lettura stimata del contatore da parte della società erogatrice
[...] per il periodo oggetto di contestazione è pari a 7082 CP_1 mc. Infatti, ciò si evince sia dalla fattura n. 1819323054 del
10/05/2018 di € 9.703,33 in cui riporta l'ultima rilevazione in precedente bolletta pari a 7082 mc e sia dal registro delle letture che riporta una stima di 7082 mc Quindi la lettura di partenza del contatore è 7082 mc, indipendentemente dal fatto che sia stata
- 9 - stimato o rilevata, mentre la lettura finale che è stata rilevata dal tecnico, in seguito alla sostituzione del contatore e che risulta sul verbale di sostituzione agli atti di causa è di 7634 mc Quindi il consumo effettivo che deve essere fatturato è 7634mc – 7082mc =
552 mc (…) Sempre dalla fattura sopra indicata, si evince che: €
3.619,25 (spesa per la materia prima di gas naturale) / 22
(totale rilevato in bolletta) = € 0,294799 (ossia il prezzo medio riferito al solo consumo di energia per ogni metro cubo di gas, al netto di qualsiasi onere). Quindi € 0,294799 * 552 mc= €
162,729048 (…) Nel caso in cui si considerano tutti gli oneri al netto solo dell'iva, dalla fattura sopra indicata, si evince che: €
8.106,74 (spesa per la materia prima di gas naturale comprensiva di tutti gli oneri al netto dell'iva) / 22 (totale rilevato in bolletta) = € 0,6603192 (ossia il prezzo medio comprensivo di tutti gli oneri al netto solo dell'iva). Quindi € 0,6603192 * 552 mc= € 364,4962 + IVA”.
E, dunque, il c.t.u. esaminati i documenti prodotti dalle parti ha concluso che “Il consumo effettivo che deve essere fatturato è
7634mc – 7082mc = 552 mc Quindi € 0,294799 (ossia il prezzo
riferito al solo consumo di energia per ogni metro cubo Pt_2 di gas, al netto di qualsiasi onere) * 552 mc= € 162,729048. A tale importo occorre aggiungere tutte gli altri oneri sopra indicati: spesa per la distribuzione e il trasporto del gas naturale
e per la gestione del contatore, la spesa per gli oneri di sistema e poi ci sono le imposte che devono gravare solo sui consumi, sugli oneri di distribuzione e trasporto, cioè servizi di vendita e reti e non sulle accise ed imposte. Il consumo effettivo che deve essere fatturato è 7634mc – 7082mc = 552 mc Quindi € 0,6603192
(ossia il prezzo medio comprensivo di tutti gli oneri al netto solo dell'iva) * 552 mc= € 364,4962 + IVA”.
- 10 - Il c.t.u., quindi, come risulta dalle osservazioni specificamente svolte sul punto, ha evidenziato l'assoluta erroneità dei consumi stimati come dovuti in relazione al periodo pregresso alla data del
14.09.2016 (periodo di riferimento delle fatture contestate per cui, in occasione della sostituzione del gruppo misuratore, veniva verificata la lettura di consumo pari a 7634mc) ed ha, poi, rideterminato in € 364,4962 + IVA il costo complessivo dovuto per il periodo considerato. Cont Né, del resto, risulta che la società convenuta CP_1
- alla quale compete sempre dimostrare la corrispondenza
[...] della fornitura erogata riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale (Cfr. Cass. Civ.. Sez. II, 28.05.2004 n. 10313) - abbia fornito prova alcuna né del consumo effettivo, nè tanto meno, delle modalità e dei criteri con cui avrebbe operato la ricostruzione dei consumi relativi al periodo oggetto della fatturazione.
In altre parole, in ossequio alla regola summenzionata di distribuzione dell'onere della prova, spetta sempre all'ente somministrante dimostrare che i consumi addebitati all'utente non siano forfettari, ovvero siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
Parte attrice, difatti, ha contestato ripetutamente in fase stragiudiziale di reclamo, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti nelle fatture contestate e la Cont conformità dei medesimi ai consumi effettivi. invece, ha mancato di fornire tale prova, ossia ha omesso di dare prova concreta e certa della quantità di gas erogata e della conformità dei consumi esposti nelle fatture contestate a quelli in concreto erogati: è rimasta completamente inerte quanto all'assolvimento all'onere probatorio che su di essa incombeva.
- 11 - In ragione di ciò, considerato oltretutto che il sistema di addebito Cont di consumo di gas stimato/presuntivo applicato da n fattura si
è rivelato palesemente errato per come evidenziato dal c.t.u. nell'indagine peritale svolta, la domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo/non debenza dell'importo pari €
15.685,79, ovvero del maggiore importo precedentemente reclamato di € 17.261,99, va accolta.
In ragione della stima effettuata dal c.t.u., di conseguenza,
l'importo residuo dovuto dal alla convenuta Pt_1 [...] in relazione al rapporto di fornitura dedotto va CP_1 rideterminato in totali € 364,4962 + IVA.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attore: deve escludersi, infatti, che i disagi solo prospettati e non provati, scaturiti dalle richieste di pagamento dell'importo indicato nelle fatture oggetto di contestazione e dal paventato distacco della fornitura (mai avvenuto), integrino un pregiudizio tale da essere suscettibile di risarcimento.
Pertanto, pur volendo superare il difetto in punto di allegazione in merito al contenuto ed all'entità del danno subito, al giudice sarebbe comunque preclusa ogni valutazione in relazione all'ammontare del danno, non essendo stato offerto alcun elemento di riferimento idoneo a tale scopo. Né peraltro il
Tribunale può procedere alla liquidazione equitativa del preteso danno;
invero la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio. Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata
- 12 - soltanto dopo che la parte abbia allegato in maniera analitica il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento, seppur ricorrendo a criteri equitativi. A tale riguardo va detto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI
14 ottobre 2016 n. 4266). In definitiva la domanda, in merito alla sussistenza del danno, al nesso causale ed alla quantificazione dello stesso, risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione.
Di conseguenza, la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata Controparte_1 CP_3 risulta assorbita dal rigetto della domanda di risarcimento
[...] proposta dall'attore.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Dette
- 13 - spese vanno compensate nella misura del 25 % in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda di accertamento negativo/ non debenza dell'importo pari € 15.685,79, ovvero del maggiore importo precedentemente reclamato di € 17.261,99 e ridetermina l'importo residuo dovuto dall'attore alla convenuta in € Controparte_1
364,4962 + IVA;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
• compensa nella misura del 25 % le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento delle stesse in favore Controparte_1 dell'attore, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.177,75 per compensi (già calcolati tenendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore dell'avv. Bruno Giannico dichiaratosi anticipatario;
• compensa le spese di lite tra la convenuta e la Controparte_1 chiamata Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del
Prete
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11061/2018 avente ad oggetto: somministrazione vertente
tra
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Giannico (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Caserta al Corso Pietro Giannone n.44, in virtù di procura in atti
Attore
e
(Cod. Fisc./P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in San NA Milanese (MI) alla P.zza Vanoni n. 1, in persona del legale rappresentante avv. Pietro Galizzi, n.q. di
Responsabile dell'Unità Legal And Regulatory in forza CP_2 di procura speciale del 26 giugno 2017 per atto Notaio di Milano, rep. 49489, racc. 1112, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Adinolfi (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta alla Via Roma P.co Europa n. 11, in virtù di procura in atti Convenuta
Nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Torino alla Via Largo Regio Parco n. 9, in persona del procuratore speciale e Responsabile Legale Business e Gare di
, avv. Maria Carmela Macrì, giusta procura per Notaio CP_3 di Milano Rep. 13657, Racc. 7181, del Persona_2
01.02.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gomez
d'Ayala (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Maddaloni (CE) alla Via Pietro Colletta n. 16 presso lo studio legale Pellegrino, in virtù di procura in atti
Chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la società convenuta come da Controparte_1 comparsa di costituzione con chiamata in causa, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per la società chiamata come da comparsa Controparte_3 di costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'istante ha dedotto di essere proprietario di un immobile sito in
- 2 - San Nicola la Strada (CE) alla Via Flavio Gioia n.17, utilizzato in maniera del tutto occasionale e per il quale ha attivato un contratto di fornitura di gas, codice cliente n. 250707205701, con la società Eni s.p.a. - Divisione Gas e Power, ora
[...]
CP_1
L'attore ha anche precisato di aver ricevuto sempre fatture recanti importi irrisori in relazione al detto immobile;
inaspettatamente, però, a dire dell'attore, gli perveniva fattura di considerevole importo per cui in data 02.06.2016 inoltrava Cont formale reclamo a onde ottenere una rettifica degli importi richiesti ritenendoli errati in relazione alle letture effettuate sul misuratore.
Nello specifico, l'attore ha dedotto che nel reclamo veniva evidenziato come, a fronte di un consumo pari a 7634 mc, rilevato in data 27.05.2016 a mezzo misuratore di consumo, nelle fatture ricevute alla data del 30/04/2015 veniva, invece, indicato un consumo pari a 13950 mc, presumibilmente riferibile ad altro misuratore non appartenente all'attore.
L'istante ha, poi, dedotto che a seguito del reclamo sporto, in data 14.09.2016 veniva sostituito il misuratore del gas recante matricola n. 52112496 con uno nuovo recante matricola n.
201694534050653 e in tale occasione l'operatore accertava sul vecchio misuratore anche la lettura di 7634 mc, corrispondente a quella più volte segnalata dall'istante.
Senonché, ha dedotto parte attrice, gli venivano recapitate ulteriori fatture afferenti al periodo pregresso alla sostituzione del misuratore recanti importi esorbitanti rispetto ai consumi abituali, per cui il contestava tali richieste di Pt_1 Cont pagamento;
ciononostante, a dire dell'attore, l' con missiva del 21.02.2017 lo diffidava al pagamento di tali fatture per un importo complessivo di € 17.241,99.
- 3 - L'attore ha, così, precisato di aver ripetutamente richiesto alla società convenuta la rettifica degli importi richiesti in ragione dell'evidente e macroscopico errore nella rilevazione dei consumi cui faceva seguito, invece, dalla società di distribuzione convenuta una nuova diffida di pagamento per il complessivo importo pari ad € 15.685,79, così come portato dalle fatture n.
1517852793 con scadenza il 31.08.2018 di € 9.954,57 e n.18193223054 con scadenza il 31.05.2018 di € 5.731,22.
Parte attrice, dunque, contestando la debenza degli importi richiesti ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere una declaratoria di accertamento negativo del credito pari ad €
15.685,79, ovvero quello maggiore in precedenza richiesto pari ad € 17.241,99, con condanna al risarcimento del danno per eventuale distacco della fornitura o, in subordine, il risarcimento da determinarsi ex art. 1226 c.c. in € 5.000,00.
Si è costituita in giudizio la convenuta la Controparte_1 quale ha contestato la narrativa attorea precisando che la fatturazione dei consumi di gas avviene, in assenza di autolettura da parte del cliente o di lettura effettiva del misuratore da parte del distributore di zona - soggetto giuridico diverso rispetto alla società fornitrice della commodity - con applicazione di consumi stimati in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n°
229/2001.
Difatti, la società di distribuzione convenuta ha precisato che, nel caso di specie, il distributore di zona ovvero la società
- oggi per intervenuta Controparte_4 Controparte_3 fusione per incorporazione - provvede alla lettura effettiva del misuratore, che è di sua proprietà, e successivamente comunica i dati così rilevati al soggetto titolare del rapporto di somministrazione, qui che provvede, Controparte_1
- 4 - all'atto della successiva fatturazione, all'eventuale rimborso del controvalore dei quantitativi di gas fatturati in eccedenza mediante compensazione con quanto dovuto sui successivi consumi ovvero, in caso contrario, al conguaglio con addebito dei maggiori consumi riscontrati. Cont La convenuta a richiamato, a comprova della distinzione tra le due attività di distribuzione e di vendita del gas, quanto regolato dalla Deliberazione AEEG n. 311/01 del 21/12/2001, concernente “direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione”. Cont In ragione di ciò, ha chiesto la chiamata in causa ex art. 107
c.p.c. della incorporante la Controparte_3 CP_4
onde richiedere a quest'ultima di chiarire il proprio
[...] operato anche in relazione ai profili risarcitori avanzati dall'attore.
In conclusione, la convenuta ha Controparte_1 evidenziato che proprio in virtù della richiamata distinzione tra attività di distribuzione e vendita alcuna responsabilità poteva essere addebitata nei suoi confronti, per cui ha chiesto il rigetto delle pretese avverse azionate dall'istante.
Con ordinanza del 15.04.2019, resa a scioglimento dell'udienza celebrata in pari data, questo giudice, valutata l'opportunità di chiamare in causa anche la società in virtù di Controparte_3 Cont quanto dedotto dalla convenuta ha disposto la relativa chiamata in giudizio onerando a ciò la società convenuta.
Si è, così, costituita in giudizio la società chiamata CP_3 la quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di
[...] legittimazione passiva e in via principale l'infondatezza della domanda in punto di an e quantum debeatur.
In particolare, la ha dedotto che solo a seguito Controparte_3
- 5 - della Deliberazione del 05.06.2009 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas 69/09 e, dunque, dal luglio 2009 la
(oggi sarebbe Controparte_4 Controparte_3 intervenuta per la lettura del misuratore, ma che sino al
30.06.2009 tali letture venivano effettuate sempre dalla
[...]
CP_1
Non solo, la società chiamata in causa ha precisato che il misuratore di consumi dell'istante è classificato, secondo la delibera AEEGG n. 229/2012, come non accessibile in quanto ubicato in una zona dell'immobile alla quale si accede solo in presenza dell'utente, con la conseguenza che la misurazione successiva al luglio 2009 sarebbe avvenuta sempre ai sensi dell'art. 15 bis della predetta delibera ovvero con una stima basata sulle misure registrate precedentemente (da CP_1
).
[...]
In buona sostanza, la ha dedotto che tutte le Controparte_3 letture del periodo luglio 2009- 2016, stante l'impossibilità di accesso alla zona di ubicazione del misuratore, sono state tutte stimate tramite l'applicativo GasOnline. Inoltre, all'ultima rilevazione effettuata nel 2016 prima del cambio misuratore, veniva rilevato il consumo di mc. 7634 rispetto all'ultima lettura mc. 6714 risalente all'anno 2008.
In conclusione, la – ex - Controparte_3 Controparte_4 ha contestato ogni addebito di responsabilità giacché soggetto del tutto estraneo alla fatturazione di competenza esclusiva della società di vendita, la quale, oltretutto, Controparte_1 aveva sino al giugno 2009 provveduto alle letture dei misuratori, assunte a base anche delle successive stime di consumi.
La società chiamata ha respinto, pertanto, sia la domanda di manleva proposta dalla società di vendita convenuta che le domande dell'istante in relazione al distacco, di fatto mai
- 6 - effettuato, e al risarcimento del danno giacché destituita del benché minimo fondamento.
La causa è stata istruita anche a mezzo CTU estimativa e all'udienza cartolare del 03.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di nota conclusionale e replica.
Il merito
In via del tutto preliminare, quanto alla legittimazione passiva va osservato che, nel caso di specie, ricorrendo un rapporto contrattuale di somministrazione solo tra l'attore e la società di vendita comprovato dalle bollette di Controparte_1 pagamento prodotte nel corso del giudizio, deve ritenersi legittimata passiva la società che ha preteso il pagamento in contestazione, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie la convenuta abbia invocato la distinzione Controparte_1 tra attività di vendita e distribuzione onde far valere nell'occorso una presunta responsabilità (per l'eventuale danno reclamato dal riconducibile al distributore (ex Pt_1 Controparte_3
quale soggetto addetto alla lettura del Controparte_4 gruppo misuratore.
Ciò posto, in primo luogo deve osservarsi che “la rilevazione dei consumi, mediante contatore, è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, per cui, ove intervenga una contestazione, da parte dell'utente, l'onere di provare il perfetto funzionamento del contatore e conseguentemente, la correttezza delle sue rilevazioni, grava sul somministrante, mentre all'utente spetta il compito di dimostrare di aver diligentemente vigilato, al fine di evitare che terzi potessero manomettere il contatore o comunque rendersi responsabili dell'aumento dei consumi, ovvero che la detta anomalia sia dovuta a fattori estranei al proprio controllo,
- 7 - che non potevano essere evitati, nemmeno custodendo attentamente l'impianto” (cfr. C. 2327/2019), nonché che “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr.
Cassazione n. 297/2020).
Ciò premesso, va evidenziato che anche nei giudizi di accertamento negativo del credito trovano applicazione i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova in tema di obbligazioni per cui ai sensi dell'art. 2697 c.c., “l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. Cass. Ord.
n. 16917/12). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che gravava quindi sulla convenuta Controparte_1
fornire la prova della sussistenza e dell'entità del credito
[...] azionato nei confronti dell'attore ed in relazione al quale si è proposta l'azione di accertamento negativo.
Ebbene tale prova non può dirsi fornita.
A tale riguardo assumono rilievo anzitutto i documenti allegati da parte attrice ovvero il verbale di sostituzione del misuratore recante matricola n. 52112496, ove viene chiaramente riportata
- 8 - alla data del 14.09.2016 la lettura di n. 7634 mc, e l'estratto delle fatture emesse, rilasciato in data18.05.2017 dalla medesima società convenuta, ove emerge sia l'anomalia degli importi richiesti con le fatture contestate per asseriti consumi abnormi riconducibili all'utenza del riferiti al periodo antecedente Pt_1
alla sostituzione del misuratore che i dati di consumo di partenza Cont coincidenti in 7082 riportati proprio dalla società venditrice nella fattura n. 1819323054 del 10/05/2018 di € 9.703,33 ove assume, altresì, rilievo l'anomalia del consumo pari a 13950 mc riferito alla data del 14.09.2016 a fronte di quello registrato dal tecnico in sede di sostituzione del gruppo misura paria 7634 mc.
Né possono essere trascurate le risultanze peritali rassegante dal c.t.u., dott. , il quale, all'esito dell'indagine tecnico- Per_3 estimativa condotta in corso di causa, che qui si ritiene pienamente condivisibile giacché adeguatamente motivata e frutto di un attento raffronto dei consumi registrati in precedenza e di quelli stimati nelle fatture (contestate) emesse in epoca successiva alla sostituzione del gruppo misuratore, ha evidenziato come la lettura effettuata proprio in occasione della detta sostituzione, che restituiva alla data del 14.09.2016 un consumo registrato di 7634 mc, rendeva del tutto palese l'errore del sistema relativo all'addebito di un consumo di gas stimato/presuntivo assolutamente errato.
Difatti, il c.t.u. ha precisato sul punto che “L'ultima lettura stimata del contatore da parte della società erogatrice
[...] per il periodo oggetto di contestazione è pari a 7082 CP_1 mc. Infatti, ciò si evince sia dalla fattura n. 1819323054 del
10/05/2018 di € 9.703,33 in cui riporta l'ultima rilevazione in precedente bolletta pari a 7082 mc e sia dal registro delle letture che riporta una stima di 7082 mc Quindi la lettura di partenza del contatore è 7082 mc, indipendentemente dal fatto che sia stata
- 9 - stimato o rilevata, mentre la lettura finale che è stata rilevata dal tecnico, in seguito alla sostituzione del contatore e che risulta sul verbale di sostituzione agli atti di causa è di 7634 mc Quindi il consumo effettivo che deve essere fatturato è 7634mc – 7082mc =
552 mc (…) Sempre dalla fattura sopra indicata, si evince che: €
3.619,25 (spesa per la materia prima di gas naturale) / 22
(totale rilevato in bolletta) = € 0,294799 (ossia il prezzo medio riferito al solo consumo di energia per ogni metro cubo di gas, al netto di qualsiasi onere). Quindi € 0,294799 * 552 mc= €
162,729048 (…) Nel caso in cui si considerano tutti gli oneri al netto solo dell'iva, dalla fattura sopra indicata, si evince che: €
8.106,74 (spesa per la materia prima di gas naturale comprensiva di tutti gli oneri al netto dell'iva) / 22 (totale rilevato in bolletta) = € 0,6603192 (ossia il prezzo medio comprensivo di tutti gli oneri al netto solo dell'iva). Quindi € 0,6603192 * 552 mc= € 364,4962 + IVA”.
E, dunque, il c.t.u. esaminati i documenti prodotti dalle parti ha concluso che “Il consumo effettivo che deve essere fatturato è
7634mc – 7082mc = 552 mc Quindi € 0,294799 (ossia il prezzo
riferito al solo consumo di energia per ogni metro cubo Pt_2 di gas, al netto di qualsiasi onere) * 552 mc= € 162,729048. A tale importo occorre aggiungere tutte gli altri oneri sopra indicati: spesa per la distribuzione e il trasporto del gas naturale
e per la gestione del contatore, la spesa per gli oneri di sistema e poi ci sono le imposte che devono gravare solo sui consumi, sugli oneri di distribuzione e trasporto, cioè servizi di vendita e reti e non sulle accise ed imposte. Il consumo effettivo che deve essere fatturato è 7634mc – 7082mc = 552 mc Quindi € 0,6603192
(ossia il prezzo medio comprensivo di tutti gli oneri al netto solo dell'iva) * 552 mc= € 364,4962 + IVA”.
- 10 - Il c.t.u., quindi, come risulta dalle osservazioni specificamente svolte sul punto, ha evidenziato l'assoluta erroneità dei consumi stimati come dovuti in relazione al periodo pregresso alla data del
14.09.2016 (periodo di riferimento delle fatture contestate per cui, in occasione della sostituzione del gruppo misuratore, veniva verificata la lettura di consumo pari a 7634mc) ed ha, poi, rideterminato in € 364,4962 + IVA il costo complessivo dovuto per il periodo considerato. Cont Né, del resto, risulta che la società convenuta CP_1
- alla quale compete sempre dimostrare la corrispondenza
[...] della fornitura erogata riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale (Cfr. Cass. Civ.. Sez. II, 28.05.2004 n. 10313) - abbia fornito prova alcuna né del consumo effettivo, nè tanto meno, delle modalità e dei criteri con cui avrebbe operato la ricostruzione dei consumi relativi al periodo oggetto della fatturazione.
In altre parole, in ossequio alla regola summenzionata di distribuzione dell'onere della prova, spetta sempre all'ente somministrante dimostrare che i consumi addebitati all'utente non siano forfettari, ovvero siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
Parte attrice, difatti, ha contestato ripetutamente in fase stragiudiziale di reclamo, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità dei consumi esposti nelle fatture contestate e la Cont conformità dei medesimi ai consumi effettivi. invece, ha mancato di fornire tale prova, ossia ha omesso di dare prova concreta e certa della quantità di gas erogata e della conformità dei consumi esposti nelle fatture contestate a quelli in concreto erogati: è rimasta completamente inerte quanto all'assolvimento all'onere probatorio che su di essa incombeva.
- 11 - In ragione di ciò, considerato oltretutto che il sistema di addebito Cont di consumo di gas stimato/presuntivo applicato da n fattura si
è rivelato palesemente errato per come evidenziato dal c.t.u. nell'indagine peritale svolta, la domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo/non debenza dell'importo pari €
15.685,79, ovvero del maggiore importo precedentemente reclamato di € 17.261,99, va accolta.
In ragione della stima effettuata dal c.t.u., di conseguenza,
l'importo residuo dovuto dal alla convenuta Pt_1 [...] in relazione al rapporto di fornitura dedotto va CP_1 rideterminato in totali € 364,4962 + IVA.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attore: deve escludersi, infatti, che i disagi solo prospettati e non provati, scaturiti dalle richieste di pagamento dell'importo indicato nelle fatture oggetto di contestazione e dal paventato distacco della fornitura (mai avvenuto), integrino un pregiudizio tale da essere suscettibile di risarcimento.
Pertanto, pur volendo superare il difetto in punto di allegazione in merito al contenuto ed all'entità del danno subito, al giudice sarebbe comunque preclusa ogni valutazione in relazione all'ammontare del danno, non essendo stato offerto alcun elemento di riferimento idoneo a tale scopo. Né peraltro il
Tribunale può procedere alla liquidazione equitativa del preteso danno;
invero la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio. Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata
- 12 - soltanto dopo che la parte abbia allegato in maniera analitica il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento, seppur ricorrendo a criteri equitativi. A tale riguardo va detto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI
14 ottobre 2016 n. 4266). In definitiva la domanda, in merito alla sussistenza del danno, al nesso causale ed alla quantificazione dello stesso, risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione.
Di conseguenza, la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata Controparte_1 CP_3 risulta assorbita dal rigetto della domanda di risarcimento
[...] proposta dall'attore.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Dette
- 13 - spese vanno compensate nella misura del 25 % in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda di accertamento negativo/ non debenza dell'importo pari € 15.685,79, ovvero del maggiore importo precedentemente reclamato di € 17.261,99 e ridetermina l'importo residuo dovuto dall'attore alla convenuta in € Controparte_1
364,4962 + IVA;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
• compensa nella misura del 25 % le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento delle stesse in favore Controparte_1 dell'attore, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.177,75 per compensi (già calcolati tenendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore dell'avv. Bruno Giannico dichiaratosi anticipatario;
• compensa le spese di lite tra la convenuta e la Controparte_1 chiamata Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del
Prete
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