Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Demetrio Verbaro, Ivan Posca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cardinale, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Attinà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- avente ad oggetto -OMISSIS-
- della pregressa deliberazione di Giunta Comunale n.-OMISSIS-di approvazione -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cardinale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera consiliare del Comune di Cardinale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’approvazione -OMISSIS-;
Considerato che:
- nelle more della trattazione della controversia in sede di merito, è stata adottata la successiva delibera consiliare di approvazione -OMISSIS-;
- in ragione di ciò, la resistente amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso;
- parte ricorrente ha del pari dedotto di non avere più interesse alla trattazione del gravame;
Ritenuto che
- a ciò consegue l’improcedibilità della domanda di annullamento ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.,
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO