TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/09/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 4944/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 25 settembre 2025 alle ore 12.20 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Mongiat;
pe parte convenuta l'avv. Chiarenza in sostituzione dell'avv. Barbaro.
Si dà atto che la presente udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, Magistrato Ordinario in Tirocinio, alla presenza del magistrato affidatario. L'avv. Mongiat eccepisce la tardività e inammissibilità del deposito documentale effettuato dall'opposta in data 19.09.25 e ne chiede l'espunzione dal fascicolo. L'avv. Chiarenza insiste invece per l'ammissione dei suddetti documenti. Il Giudice dichiara l'inammissibilità delle note depositate da parte convenuta opposta in data 19.09.25 e dei documenti ivi allegati in quanto le note non erano state autorizzata e la produzione documentale è tardiva, in quanto successiva alla seconda memoria. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e, in subordine in via istruttoria, come da memoria n.
2. Deposita nota spese, con la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. L'avv. Chiarenza precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e fa presente che la mediazione era già stata esperita prima della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice pagina 1 di 11 Alberto Stocco
pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4944/2024 R.G. promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti DOARDO ANDREA e MONGIAT CARLO ATTORI OPPONENTI
contro
C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice CP_2 con il patrocinio degli avv.ti BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio
[...] Controparte_1 (d'ora in poi, “ ”), rappresentata dalla propria CP_1 procuratrice speciale (“ ), per CP_2 CP_2 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1541/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 12.07.2024 nel procedimento R.G. n. 3495/2024, con il quale erano stati condannati in solido a pagare a favore di la somma di Euro 37.735,21 (oltre a CP_1 interessi e spese di lite), in virtù di un rapporto di conto corrente bancario affidato n. 501420 stipulato dal con Pt_1 Controparte_3 relativamente al quale la sig.ra aveva Pt_2 prestato fideiussione. Parte opponente, in particolare, deduceva:
pagina 3 di 11 - la nullità degli atti posti in essere da e CP_1 da con riferimento alla riscossione dei crediti CP_2 oggetto di causa (rilascio della procura sostanziale da a favore di e della procura alle liti CP_1 CP_2 ad opera di agli avvocati Barbaro e Aloi) per CP_2 mancata iscrizione delle due società all'albo di cui all'art. 106 TUB, con conseguente difetto di capacità e rappresentanza di nell'ambito del presente CP_1 giudizio;
- il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta, per assenza di prova circa la cessione del medesimo in favore di quest'ultima;
- la nullità della fideiussione stipulata dalla per violazione della normativa antitrust e Pt_2 della disciplina consumeristica;
- l'assenza di prova del credito di parte opposta, per mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in questione;
- la nullità del contratto di conto corrente per mancata indicazione del;
CP_4
- l'illegittimità della pretesa creditoria di CP_1 posto l'addebito di importi non dovuti a titolo di interessi, commissioni ed oneri non efficacemente pattuiti. Per tali motivi, chiedeva dunque la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente con ricalcolo del saldo legale del conto corrente. 2. Si costituiva in giudizio a mezzo della CP_1 propria procuratrice speciale chiedendo in via CP_2 preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dal e dalla , con conferma del decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo dovuto. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 6.03.25, rigettava l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 648 c.p.c., assegnava alle parti termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. 3. Preliminarmente occorre prendere in esame l'eccezione avanzata in rito dagli opponenti circa la nullità degli atti posti in essere da e da CP_1
con riferimento alla riscossione dei crediti CP_2 pagina 4 di 11 oggetto di causa (a partire dal rilascio della procura sostanziale a favore di e della procura CP_2 alle liti ad opera di agli avvocati Barbaro e CP_2 Aloi) e al conseguente difetto di capacità e rappresentanza di nell'ambito del presente CP_1 giudizio. Nella tesi degli opponenti, l'attività di
“riscossione dei crediti ceduti”, di cui all'art. 2, comma 6, della l. 130/99 sarebbe riservata a soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB, e risulterebbe documentalmente provato che né né CP_1
siano iscritte al suddetto albo;
ogni atto, CP_2 sostanziale e processuale, posto in essere da CP_2 nell'interesse di quanto alla riscossione dei CP_1 suddetti crediti – tra cui il rilascio della procura alle liti per il presente giudizio - sarebbe nullo, con conseguente difetto di capacità e rappresentanza processuale di . CP_1 L'eccezione sollevata dagli opponenti è infondata e merita di essere rigettata per le ragioni che seguono. Nel caso che ci occupa, viene in rilievo un'ipotesi di cartolarizzazione di crediti, che costituisce una particolare forma di cessione di crediti regolata dalla l. 130/99, operante secondo il seguente schema: una serie di crediti pecuniari viene ceduta a titolo oneroso a favore di una società di cartolarizzazione (c.d. SPV, “special purpose vehicle” o “società veicolo”), la quale emette titoli incorporanti i crediti ceduti (di regola sottoforma di obbligazioni) e li colloca sul mercato dei capitali al fine di reperire la liquidità occorrente per pagare il corrispettivo e le spese della cessione. La società veicolo, cessionaria dei crediti in blocco, per il recupero e la riscossione dei suddetti crediti, può avvalersi di soggetti terzi (c.d. servicer); questi ultimi, tuttavia, devono essere banche, intermediari finanziari o altri enti comunque iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del d. lgs. 385/93. L'iscrizione al suddetto albo dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, in tale contesto, costituisce una garanzia del sistema a tutela della concorrenza, affidabilità e stabilità degli operatori del mercato e della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Il servicer, in altri termini, è chiamato a svolgere compiti sia operativi, sia di vigilanza nei confronti del mercato circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione.
pagina 5 di 11 È tuttavia possibile, come confermato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/15, che parte di tali attività di riscossione riservate ai servicer siano delegate (in virtù di esternalizzazione) a favore di soggetti terzi: in tale ipotesi il servicer (che in tal caso viene denominato “master servicer”) rimane titolare dei soli compiti di vigilanza, mentre il soggetto terzo (lo “special servicer”) viene incaricato delle materiali operazioni di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento. Ebbene, in tal caso, come confermato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/15 (cfr. in particolare, pag. 15 dei chiarimenti prodotti sub doc. 17 da parte opposta), il master servicer è tenuto ad essere iscritto all'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/93 – a tutela dei valori di concorrenza e di garanzia del mercato sopra citati -, mentre lo special servicer può anche essere soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, purché in possesso della titolarità di licenza ex art. 115 TULPS. Tale orientamento è del resto confermato dalla giurisprudenza, secondo cui «l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che, come nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o unabanca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer (in sostanza, è un rapporto di submandato). Ebbene, l'intermediario finanziario (o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti» (cfr. Trib. Firenze, 06.07.23 n. 2094). Tanto deve essere affermato, per identità di ratio e in presenza di identici valori in gioco, non solo nel caso in cui la delega allo special servicer delle attività materiali di riscossione sia conferita, in virtù di esternalizzazione, dal master servicer, ma anche ove la medesima provenga direttamente dalla società-veicolo, la quale - avendo preventivamente nominato un master servicer quale incaricato della riscossione dei crediti ceduti e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge pagina 6 di 11 ed al prospetto informativo - intenda delegare alcune attività materiali di riscossione allo special servicer. Ebbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente perché possa validamente CP_2 compiere atti di riscossione, in sede stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto di cessione a favore di . CP_1 L'opposta ha infatti provato di aver nominato quale master servicer Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.: ciò emerge dal combinato disposto delle premesse della procura conferita a prodotta sub CP_2 doc. 1 e dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, ove si legge che «il ruolo di Master Servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (…) iscritta nell'albo delle banche al n. 5580». L'iscrizione di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. nell'apposito albo delle Banche, come richiesto dalla citata legge 130/99, è confermata – oltre che dall'estratto della Gazzetta appena citato - altresì dal doc. 22 prodotto dall'opposta. Dai medesimi docc. 1 e 2 di parte opposta emerge come poi sia stata nominata quale « CP_2 Parte_3 ai fini del compimento di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di incasso, amministrazione, gestione e recupero dei Crediti» (cfr. doc. 2 cit.), e che la medesima possieda la licenza ex art. 115 TULPS richiesta (cfr. doc. 23 opposta). La procura sostanziale rilasciata da a CP_1 CP_2 nonché la procura alle liti rilasciata da agli CP_2 avvocati Barbaro ed Aloi (avente ad oggetto, peraltro, proprio la rappresentanza nei procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali “in tema di recupero del credito”, oggetto della citata procura sostanziale) devono dunque ritenersi valide, con la conseguenza che l'eccezione di difetto di capacità e di rappresentanza processuale di nel presente CP_1 giudizio deve essere rigettata. In ogni caso va osservato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, fatto proprio dal Tribunale in analoghe vicende, «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in pagina 7 di 11 quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (cfr. Cass. 7243/2024). 4. Venendo ora al merito della causa, l'opposizione avanzata dai sig.ri e deve essere Pt_1 Pt_2 accolta per le ragioni che seguono. In virtù del principio della ragione più liquida, occorre soffermarsi sin da subito su una questione che è di per sé idonea a definire il giudizio, rappresentata dalla carenza di prova documentale del credito di parte opposta, in virtù della mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente stipulato con il sig. ed Pt_1 azionato in sede monitoria (o, più precisamente, in virtù della mancata produzione di una quantità di estratti conto sufficiente a permettere di ricostruire l'andamento del citato rapporto). Il credito azionato da in sede monitoria, CP_1 infatti, si fonda su un contratto di conto corrente bancario affidato n. 501420, stipulato dal Pt_1 Cont con nel 2006 e poi chiuso nel 2021, in relazione al quale la sig.ra ha prestato fideiussione. Pt_2 Parte opposta ha prodotto in sede monitoria unicamente una certificazione del saldo finale del conto ex art. 50 TUB (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio). Anche in sede di opposizione, non CP_1 ha provveduto a depositare gli estratti conto completi del rapporto azionato: pur avendo affermato in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. che
“si depositano gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente (cfr. ns. doc. ) e si rinvia a quanto già esposto in comparsa e alla documentazione versata in atti”, tali documenti non risultano tuttavia effettivamente depositati. Tale dato è stato peraltro espressamente evidenziato da parte opponente già con l'atto introduttivo del presente giudizio, ove ha specificamente rilevato la mancata produzione degli estratti conto completi ad opera dell'opposta. Gli unici estratti conto agli atti risultano quelli prodotti – peraltro dagli opponenti e non pagina 8 di 11 dall'opposta - sub docc. 21-26, riferibili ai seguenti segmenti temporali: gennaio-aprile 2009; gennaio 2011-dicembre 2014; gennaio 2018-settembre 2019. Ebbene, primariamente si osserva come l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB non sia idoneo, per giurisprudenza costante, a costituire prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto, si è infatti osservato che “l'estratto di saldaconto bancario di cui all'50 TUB ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale efficacia non si estende al successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice” (cfr. Cass. 18117/24) e che “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 21466/13). Posta dunque la necessità per il creditore, in caso di specifica contestazione ad opera del correntista, di produrre gli estratti conto relativi al rapporto azionato, va ribadito che nel caso di specie risultano prodotti agli atti del presente giudizio gli estratti conto sopra indicati. Ebbene, seppur tale documentazione debba essere valutata dal giudice, in virtù del principio di acquisizione probatoria, indipendentemente dalla provenienza della stessa, la medesima risulta tuttavia – come già peraltro rilevato in sede di ordinanza in data 6.03.25 - senza dubbio insufficiente a ricostruire in modo attendibile l'andamento del rapporto, considerato che mancano agli atti gli estratti conto relativi a svariati anni pagina 9 di 11 “intermedi”, oltre a quelli degli ultimi due anni di rapporto. Sul punto si registra una grave carenza documentale, che non può peraltro essere colmata con l'esperimento di alcun mezzo probatorio alternativo (non con la c.t.u. in quanto la carenza documentale appare eccessivamente estesa e tale da impedire una ricostruzione attendibile del saldo di conto corrente), e che deve dunque condurre all'accoglimento della presente opposizione. Né può ritenersi ammissibile la produzione documentale effettuata dalla convenuta opposta soltanto in data 19.09.25 in quanto tardiva perché ampiamente successiva alla seconda memoria.
5. La pretesa creditoria di parte opposta, azionata in via monitoria nei confronti di , Parte_1 deve dunque ritenersi non provata, in virtù della mancata produzione agli atti degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente di cui trattasi – o quanto meno di una quantità di estratti conto sufficiente a permettere di ricostruire in maniera attendibile l'andamento del citato rapporto. Considerato il rapporto di accessorietà intercorrente tra il debito principale e quello del fideiussore, anche la pretesa creditoria avanzata da nei CP_1 confronti di deve ritenersi infondata. Parte_2 Il decreto ingiuntivo opposto deve dunque essere revocato per le ragioni di cui sopra. Le ulteriori questioni sollevate da parte opponente devono ritenersi assorbite.
6. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta, rimasta soccombente in giudizio, visto l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta da parte opponente. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, mentre i valori minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali. Tali spese vanno distratte in favore degli avv.ti Mongiat Carlo e Doardo Andrea, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG 4944/24 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione: pagina 10 di 11 1) accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, revoca il
[...] Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1541/24 emesso dal Tribunale di
Padova nel procedimento RG n. 3495/24, dichiarando non dovuto l'importo portato nel provvedimento monitorio;
2) condanna alla rifusione in favore CP_1 di e delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che si liquidano in euro 6.700,00 per compensi (compresi euro 536,00 per fase di attivazione della mediazione), oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, ed esborsi per euro 286,00; spese da distrarsi in favore degli avv.ti Mongiat
Carlo e Doardo Andrea, dichiaratisi antistatari
Padova, 25 settembre 2025 Il Giudice dott. Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 11 di 11
Oggi 25 settembre 2025 alle ore 12.20 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Mongiat;
pe parte convenuta l'avv. Chiarenza in sostituzione dell'avv. Barbaro.
Si dà atto che la presente udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, Magistrato Ordinario in Tirocinio, alla presenza del magistrato affidatario. L'avv. Mongiat eccepisce la tardività e inammissibilità del deposito documentale effettuato dall'opposta in data 19.09.25 e ne chiede l'espunzione dal fascicolo. L'avv. Chiarenza insiste invece per l'ammissione dei suddetti documenti. Il Giudice dichiara l'inammissibilità delle note depositate da parte convenuta opposta in data 19.09.25 e dei documenti ivi allegati in quanto le note non erano state autorizzata e la produzione documentale è tardiva, in quanto successiva alla seconda memoria. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e, in subordine in via istruttoria, come da memoria n.
2. Deposita nota spese, con la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. L'avv. Chiarenza precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e fa presente che la mediazione era già stata esperita prima della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice pagina 1 di 11 Alberto Stocco
pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4944/2024 R.G. promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti DOARDO ANDREA e MONGIAT CARLO ATTORI OPPONENTI
contro
C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice CP_2 con il patrocinio degli avv.ti BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio
[...] Controparte_1 (d'ora in poi, “ ”), rappresentata dalla propria CP_1 procuratrice speciale (“ ), per CP_2 CP_2 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1541/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 12.07.2024 nel procedimento R.G. n. 3495/2024, con il quale erano stati condannati in solido a pagare a favore di la somma di Euro 37.735,21 (oltre a CP_1 interessi e spese di lite), in virtù di un rapporto di conto corrente bancario affidato n. 501420 stipulato dal con Pt_1 Controparte_3 relativamente al quale la sig.ra aveva Pt_2 prestato fideiussione. Parte opponente, in particolare, deduceva:
pagina 3 di 11 - la nullità degli atti posti in essere da e CP_1 da con riferimento alla riscossione dei crediti CP_2 oggetto di causa (rilascio della procura sostanziale da a favore di e della procura alle liti CP_1 CP_2 ad opera di agli avvocati Barbaro e Aloi) per CP_2 mancata iscrizione delle due società all'albo di cui all'art. 106 TUB, con conseguente difetto di capacità e rappresentanza di nell'ambito del presente CP_1 giudizio;
- il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta, per assenza di prova circa la cessione del medesimo in favore di quest'ultima;
- la nullità della fideiussione stipulata dalla per violazione della normativa antitrust e Pt_2 della disciplina consumeristica;
- l'assenza di prova del credito di parte opposta, per mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in questione;
- la nullità del contratto di conto corrente per mancata indicazione del;
CP_4
- l'illegittimità della pretesa creditoria di CP_1 posto l'addebito di importi non dovuti a titolo di interessi, commissioni ed oneri non efficacemente pattuiti. Per tali motivi, chiedeva dunque la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente con ricalcolo del saldo legale del conto corrente. 2. Si costituiva in giudizio a mezzo della CP_1 propria procuratrice speciale chiedendo in via CP_2 preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dal e dalla , con conferma del decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo dovuto. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 6.03.25, rigettava l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 648 c.p.c., assegnava alle parti termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. 3. Preliminarmente occorre prendere in esame l'eccezione avanzata in rito dagli opponenti circa la nullità degli atti posti in essere da e da CP_1
con riferimento alla riscossione dei crediti CP_2 pagina 4 di 11 oggetto di causa (a partire dal rilascio della procura sostanziale a favore di e della procura CP_2 alle liti ad opera di agli avvocati Barbaro e CP_2 Aloi) e al conseguente difetto di capacità e rappresentanza di nell'ambito del presente CP_1 giudizio. Nella tesi degli opponenti, l'attività di
“riscossione dei crediti ceduti”, di cui all'art. 2, comma 6, della l. 130/99 sarebbe riservata a soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB, e risulterebbe documentalmente provato che né né CP_1
siano iscritte al suddetto albo;
ogni atto, CP_2 sostanziale e processuale, posto in essere da CP_2 nell'interesse di quanto alla riscossione dei CP_1 suddetti crediti – tra cui il rilascio della procura alle liti per il presente giudizio - sarebbe nullo, con conseguente difetto di capacità e rappresentanza processuale di . CP_1 L'eccezione sollevata dagli opponenti è infondata e merita di essere rigettata per le ragioni che seguono. Nel caso che ci occupa, viene in rilievo un'ipotesi di cartolarizzazione di crediti, che costituisce una particolare forma di cessione di crediti regolata dalla l. 130/99, operante secondo il seguente schema: una serie di crediti pecuniari viene ceduta a titolo oneroso a favore di una società di cartolarizzazione (c.d. SPV, “special purpose vehicle” o “società veicolo”), la quale emette titoli incorporanti i crediti ceduti (di regola sottoforma di obbligazioni) e li colloca sul mercato dei capitali al fine di reperire la liquidità occorrente per pagare il corrispettivo e le spese della cessione. La società veicolo, cessionaria dei crediti in blocco, per il recupero e la riscossione dei suddetti crediti, può avvalersi di soggetti terzi (c.d. servicer); questi ultimi, tuttavia, devono essere banche, intermediari finanziari o altri enti comunque iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del d. lgs. 385/93. L'iscrizione al suddetto albo dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, in tale contesto, costituisce una garanzia del sistema a tutela della concorrenza, affidabilità e stabilità degli operatori del mercato e della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Il servicer, in altri termini, è chiamato a svolgere compiti sia operativi, sia di vigilanza nei confronti del mercato circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione.
pagina 5 di 11 È tuttavia possibile, come confermato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/15, che parte di tali attività di riscossione riservate ai servicer siano delegate (in virtù di esternalizzazione) a favore di soggetti terzi: in tale ipotesi il servicer (che in tal caso viene denominato “master servicer”) rimane titolare dei soli compiti di vigilanza, mentre il soggetto terzo (lo “special servicer”) viene incaricato delle materiali operazioni di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento. Ebbene, in tal caso, come confermato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/15 (cfr. in particolare, pag. 15 dei chiarimenti prodotti sub doc. 17 da parte opposta), il master servicer è tenuto ad essere iscritto all'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/93 – a tutela dei valori di concorrenza e di garanzia del mercato sopra citati -, mentre lo special servicer può anche essere soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, purché in possesso della titolarità di licenza ex art. 115 TULPS. Tale orientamento è del resto confermato dalla giurisprudenza, secondo cui «l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che, come nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o unabanca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer (in sostanza, è un rapporto di submandato). Ebbene, l'intermediario finanziario (o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti» (cfr. Trib. Firenze, 06.07.23 n. 2094). Tanto deve essere affermato, per identità di ratio e in presenza di identici valori in gioco, non solo nel caso in cui la delega allo special servicer delle attività materiali di riscossione sia conferita, in virtù di esternalizzazione, dal master servicer, ma anche ove la medesima provenga direttamente dalla società-veicolo, la quale - avendo preventivamente nominato un master servicer quale incaricato della riscossione dei crediti ceduti e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge pagina 6 di 11 ed al prospetto informativo - intenda delegare alcune attività materiali di riscossione allo special servicer. Ebbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente perché possa validamente CP_2 compiere atti di riscossione, in sede stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto di cessione a favore di . CP_1 L'opposta ha infatti provato di aver nominato quale master servicer Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.: ciò emerge dal combinato disposto delle premesse della procura conferita a prodotta sub CP_2 doc. 1 e dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, ove si legge che «il ruolo di Master Servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (…) iscritta nell'albo delle banche al n. 5580». L'iscrizione di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. nell'apposito albo delle Banche, come richiesto dalla citata legge 130/99, è confermata – oltre che dall'estratto della Gazzetta appena citato - altresì dal doc. 22 prodotto dall'opposta. Dai medesimi docc. 1 e 2 di parte opposta emerge come poi sia stata nominata quale « CP_2 Parte_3 ai fini del compimento di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di incasso, amministrazione, gestione e recupero dei Crediti» (cfr. doc. 2 cit.), e che la medesima possieda la licenza ex art. 115 TULPS richiesta (cfr. doc. 23 opposta). La procura sostanziale rilasciata da a CP_1 CP_2 nonché la procura alle liti rilasciata da agli CP_2 avvocati Barbaro ed Aloi (avente ad oggetto, peraltro, proprio la rappresentanza nei procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali “in tema di recupero del credito”, oggetto della citata procura sostanziale) devono dunque ritenersi valide, con la conseguenza che l'eccezione di difetto di capacità e di rappresentanza processuale di nel presente CP_1 giudizio deve essere rigettata. In ogni caso va osservato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, fatto proprio dal Tribunale in analoghe vicende, «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in pagina 7 di 11 quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (cfr. Cass. 7243/2024). 4. Venendo ora al merito della causa, l'opposizione avanzata dai sig.ri e deve essere Pt_1 Pt_2 accolta per le ragioni che seguono. In virtù del principio della ragione più liquida, occorre soffermarsi sin da subito su una questione che è di per sé idonea a definire il giudizio, rappresentata dalla carenza di prova documentale del credito di parte opposta, in virtù della mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente stipulato con il sig. ed Pt_1 azionato in sede monitoria (o, più precisamente, in virtù della mancata produzione di una quantità di estratti conto sufficiente a permettere di ricostruire l'andamento del citato rapporto). Il credito azionato da in sede monitoria, CP_1 infatti, si fonda su un contratto di conto corrente bancario affidato n. 501420, stipulato dal Pt_1 Cont con nel 2006 e poi chiuso nel 2021, in relazione al quale la sig.ra ha prestato fideiussione. Pt_2 Parte opposta ha prodotto in sede monitoria unicamente una certificazione del saldo finale del conto ex art. 50 TUB (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio). Anche in sede di opposizione, non CP_1 ha provveduto a depositare gli estratti conto completi del rapporto azionato: pur avendo affermato in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. che
“si depositano gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente (cfr. ns. doc. ) e si rinvia a quanto già esposto in comparsa e alla documentazione versata in atti”, tali documenti non risultano tuttavia effettivamente depositati. Tale dato è stato peraltro espressamente evidenziato da parte opponente già con l'atto introduttivo del presente giudizio, ove ha specificamente rilevato la mancata produzione degli estratti conto completi ad opera dell'opposta. Gli unici estratti conto agli atti risultano quelli prodotti – peraltro dagli opponenti e non pagina 8 di 11 dall'opposta - sub docc. 21-26, riferibili ai seguenti segmenti temporali: gennaio-aprile 2009; gennaio 2011-dicembre 2014; gennaio 2018-settembre 2019. Ebbene, primariamente si osserva come l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB non sia idoneo, per giurisprudenza costante, a costituire prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto, si è infatti osservato che “l'estratto di saldaconto bancario di cui all'50 TUB ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale efficacia non si estende al successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice” (cfr. Cass. 18117/24) e che “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 21466/13). Posta dunque la necessità per il creditore, in caso di specifica contestazione ad opera del correntista, di produrre gli estratti conto relativi al rapporto azionato, va ribadito che nel caso di specie risultano prodotti agli atti del presente giudizio gli estratti conto sopra indicati. Ebbene, seppur tale documentazione debba essere valutata dal giudice, in virtù del principio di acquisizione probatoria, indipendentemente dalla provenienza della stessa, la medesima risulta tuttavia – come già peraltro rilevato in sede di ordinanza in data 6.03.25 - senza dubbio insufficiente a ricostruire in modo attendibile l'andamento del rapporto, considerato che mancano agli atti gli estratti conto relativi a svariati anni pagina 9 di 11 “intermedi”, oltre a quelli degli ultimi due anni di rapporto. Sul punto si registra una grave carenza documentale, che non può peraltro essere colmata con l'esperimento di alcun mezzo probatorio alternativo (non con la c.t.u. in quanto la carenza documentale appare eccessivamente estesa e tale da impedire una ricostruzione attendibile del saldo di conto corrente), e che deve dunque condurre all'accoglimento della presente opposizione. Né può ritenersi ammissibile la produzione documentale effettuata dalla convenuta opposta soltanto in data 19.09.25 in quanto tardiva perché ampiamente successiva alla seconda memoria.
5. La pretesa creditoria di parte opposta, azionata in via monitoria nei confronti di , Parte_1 deve dunque ritenersi non provata, in virtù della mancata produzione agli atti degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente di cui trattasi – o quanto meno di una quantità di estratti conto sufficiente a permettere di ricostruire in maniera attendibile l'andamento del citato rapporto. Considerato il rapporto di accessorietà intercorrente tra il debito principale e quello del fideiussore, anche la pretesa creditoria avanzata da nei CP_1 confronti di deve ritenersi infondata. Parte_2 Il decreto ingiuntivo opposto deve dunque essere revocato per le ragioni di cui sopra. Le ulteriori questioni sollevate da parte opponente devono ritenersi assorbite.
6. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta, rimasta soccombente in giudizio, visto l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta da parte opponente. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, mentre i valori minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali. Tali spese vanno distratte in favore degli avv.ti Mongiat Carlo e Doardo Andrea, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG 4944/24 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione: pagina 10 di 11 1) accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, revoca il
[...] Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1541/24 emesso dal Tribunale di
Padova nel procedimento RG n. 3495/24, dichiarando non dovuto l'importo portato nel provvedimento monitorio;
2) condanna alla rifusione in favore CP_1 di e delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che si liquidano in euro 6.700,00 per compensi (compresi euro 536,00 per fase di attivazione della mediazione), oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, ed esborsi per euro 286,00; spese da distrarsi in favore degli avv.ti Mongiat
Carlo e Doardo Andrea, dichiaratisi antistatari
Padova, 25 settembre 2025 Il Giudice dott. Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 11 di 11