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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel.\est)
Dott.ssa Claudia De Santi Giudice
Dott.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1215/2025 riservata in decisione dal 25.11.2025 avente ad oggetto: INTERDIZIONE T R A
PUBBLICO MINISTERO - sede
Ricorrente
E
, nato a [...] (R.C.) il 15.1.1982, res. in Briatico CP_1
Interdicendo contumace
Nonché
, in persona del Sindaco P.t., Dott. , in qualità Controparte_2 Persona_1
intervenuto
conclusioni : come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.9.2025 la Procura – sede - chiedeva l'interdizione di
, premettendo: CP_1
- che il resistente è già sottoposto alla misura protettiva dell'amministrazione di sostegno nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 477/2022 VG, nel corso della quale veniva sentito l'interessato, i suoi familiari e si concludeva con la nomina del , in persona del Sindaco p.t., quale amministratore di sostegno;
Controparte_2
- che le condizioni di salute di si sono via via aggravate tanto da rendersi CP_1 necessario il ricovero, in da resso la struttura riabilitativa psichiatrica
“Salus Mentis” sedente in LI MA (CZ) ove la pregressa diagnosi (Psicosi cronica) veniva aggiornata e esitata in “Disturbo borderline della personalità; Disturbo da uso di alcol gravità moderata, in ambiente controllato;
Disturbo da uso di cannabis gravità moderata, in Pag. 1 di 4 ambiente controllato” e ivi si provvedeva ad avviarlo ad apposito percorso terapeutico (cfr. relazione dell'8.9.2025);
- che, tuttavia, la struttura, rilevata l'oppositività del al progetto terapeutico CP_1 riabilitativo intrapreso, la mancata partecipazione alle attività previste ed il rifiuto delle terapie prescritte, provvedeva a comunicare le dimissioni del , pur in CP_1 presenza del mancato consenso dell'DS (cfr. relazione dell'8.9.25 allegata) e del rischio ad esse connesso, stante la gravità del quadro patologico;
- che, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno emergeva l'inadeguatezza della misura protettiva a tutelare efficacemente gli interessi, in particolar modo di cura e salute, dell'interessato, a cagione del comportamento fortemente oppositivo del e delle difficoltà gestionali e relazionali riscontrate CP_1 Cont dall'
Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti ex art. 473bis.53 cpc, fissando l'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato del 14.10.2025, nel corso della quale, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, l'interdicendo veniva dichiarato contumace;
Contr venivano quindi sentiti l – Sindaco Dott. l'assistente sociale Per_1 dr.ssa all'esito veniva disposta, fra l'altro, l'integrazione della Persona_2 docum ia – amministrativa a cura dell'DS e la trasmissione degli atti Contr (denunce-querele-annotazioni) relative ai fatti segnalati dall' rinviando, all'uopo all'udienza sostitutiva del 18.11.2025.
Verificato l'avvenuto deposito delle note difensive unitamente alla documentazione richiesta ed integrata con l'avvenuta applicazione della misura di sicurezza, la Procura concludeva per l'accoglimento della domanda con revoca dell'Ads indi con ord. dep. il 25.11.2025 la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato come il mancato esame per mancata comparizione dell'interdicendo non precluda la prosecuzione del giudizio posto che, come risulta in atti, trattasi di un vero e proprio rifiuto a comparire avendo l'interdicendo rifiutato le notificazioni degli atti introduttivi - ancorché ritualmente e ripetutamente convocato : “l'obbligo dell'esame può considerarsi assolto e il procedimento di interdizione può proseguire ogniqualvolta l'interdicendo che abbia rifiutato di comparire dinanzi al giudice istruttore insista nel suo rifiuto a farsi esaminare o sia ritualmente accertato irreperibile” ( C.Cost Ord. 382\1988) . Le circostanze dedotte dalla Procura trovano piena conferma nelle risultanze documentali acquisite al presente procedimento, emergendo come il sia CP_1 affetto da seri disturbi psichici quali “Disturbo borderline della personalità; Disturbo da uso di alcol gravità moderata, in ambiente controllato;
Disturbo da uso di cannabis gravità moderata, in ambiente controllato” e ivi si provvedeva ad avviarlo ad apposito percorso terapeutico (cfr. Relazione dimissioni struttura Salus Mentis prot. n. 472 del 8.9.2025), essendo “la sua condizione clinica dominata dalla reattività interpersonale secondaria all'instabilità emotiva e cognitiva caratterizzante il disturbo di base con frequenti manifestazioni disforiche e verbalizzazione esplosiva del disagio;
per contro non emergono prospettive di recupero, previsione decisamente sfavorevole stante il costante e persistente rifiuto di terapie adeguate e di atteggiamento oppositivo al ricovero. Tale quadro collima con le risultanze dichiarative e documentali acquisite nell'ambito della richiamata procedura di amministrazione di sostegno (cfr. le plurime
Pag. 2 di 4 relazioni dell'Ads e del Servizio Sociale competente, plurimi TSO;
oltre alle relazioni pervenute dalla Struttura Salus Mentis) Invero, emergono, all'attualità, incontrovertibili indici di una significativa ed incontrollabile ingravescenza delle manifestazioni comportamentali\patologiche del coerenti proiezioni dell'evoluzione delle sue patologie e della conclamata CP_1
di qualsivoglia terapia attesi i costanti rifiuti di sottoporvisi. Contr In tal senso depongono le dichiarazioni dell' - Sindaco – Dott. e Per_1 dell'Assistente sociale dr.ssa all'udienza .10.2025 circa l'ing e Per_2 le manifestazioni di aggressività poste in essere dal successivamente al suo CP_1 arbitrario allontanamento dalla struttura riabilitativa1 restituiscono un quadro serio ed allarmante delle condizioni del , fonte di pericolo per sé ed altri, CP_1 confortate dai più recenti referti clinic ontri documentali da cui è dato complessivamente evincere l'aggravamento del quadro dei disturbi patologico\comportamentali del con più frequenti accessi ospedalieri e TSO CP_1
(da ultimo in data 20.10.2025 presso il nosocomio di Vibo Valentia, dal quale riusciva ad allontanarsi rendendosi indisponibile;
ricovero del , in data 29.10.2025 presso il CP_1 Dipartimento Psichiatrico dell'Ospedale civile di OR Rossano (CS). Dagli atti depositati dalla Procura- sede- in data 18.11.2025 emerge inoltre la ricorrente pericolosità auto ed eterodiretta culminata in una serie di episodi di violenta aggressività anche di recente (cfr.: plurime annotazioni di PG dai procedimenti a suo carico RGNR n. 1772/2025 per il reato di cui agli art. 635 co. 2 c.p. ; RGNR 2882/2022 per i reati di cui agli artt. 612 co. 2 c.p. e 635 co 2 c.p. : danneggiamenti a cose esposte al pubblico;
del condominio ove è allocato l'appartamento concessogli in uso dalla sorella) a base dell'ordinanza applicativa di misura di sicurezza provvisoria presso una casa di cura e custodia emessa dal GIP– sede – nell'ambito del p.p. – RGNR 1772/2025- RG GIP 2181/2025 L'istruttoria, a parere del Collegio, ha consentito dunque di accertare lo stato di grave ed abituale infermità psico-fisica in cui versa l'interdicendo con conseguente incapacità di comprendere il proprio stato di salute e provvedere effettivamente e consapevolmente alle proprie esigenze di cura. Emerge conclusivamente un quadro psico\patologico grave che non consente al proposto di comprendere ed attendere consapevolmente ai propri interessi gestionali e di cura della salute (non consapevolezza malattia, oppositività e rifiuto delle terapie) e alle più elementari esigenze di vita (cfr. igiene personale, alimentazione;
abitazione, relazionale) tanto fondando il giudizio di inidoneità della pur disposta misura di protezione dell'amministrazione di sostegno e la necessità dell'invocata misura di interdizione stante il sopradescritto aggravamento delle condizioni di salute determinante la totale compromissione delle capacità di discernimento del beneficiario. La situazione di distacco determinatasi nel tempo nella cerchia familiare dell'interessato, depone per la nomina di un tutore esterno alla cerchia parentale, figura che può essere individuata nell'ambito dell'elenco dei professionisti disponibili a ricoprire siffatti incarichi depositato presso l'intestato Tribunale. il 28.2.2020 e succ integrazioni e dunque nell'Avv. Antonietta Maria Barbieri del foro di VV
Ai sensi dell'art 413 u.c. c.c. va disposta la cessazione e chiusura della procedura relativa all'amministratore di sostegno RG 477/2022 VG.
La presente sentenza va trasmessa al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale a cura della Cancelleria per i successivi adempimenti (art. 42 disp.att. c.c.).
Stante la natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per la declaratoria di non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile come innanzi proposta, così provvede:
A) pronunzia l'interdizione di n. a Cinquefrondi il 15.1.1982; CP_1
B) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordi. Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria;
C) nomina tutore provvisorio l'Avv. Antonietta Maria Barbieri;
D) dichiara cessata l'amministrazione di sostegno iscritta al RG VG 477/2022 disponendo la chiusura del relativo procedimento
E) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Manda alla cancelleria gli adempimenti e le comunicazioni di rito nonché al PM sede
Così deciso nella CC da remoto del 28.11.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con
Come anticipato nel fascicolo per il è scappato dalla struttura in cui da ultimo era stato ricoverato CP_1 a LI IN (dove ha creato l problemi, pur essendo seguito molto bene) ha raggiunto Vibo con mezzi di fortuna ed è andato a vivere in una casa a Vibo, nei pressi di via De Gasperi, che gli ha messo a disposizione la sorella ma ha già creato problemi, disordine, disturbo e ha praticamente reso impraticabile l'appartamento - dispongo di foto che mi riservo di produrre - sono stato richiamato dall'amministratore di condominio per cui attualmente non abita più lì ; siamo andati anche all' abbiamo avuto un CP_4 Per_ colloquio con le dr.sse e e resp.le SERT d dr. sulla base delle carte Per_3 Per_4 Per_6 che abbiamo esibito, r pia diagnosi a i nza da alcool e sostanze stupefacenti , tabagismo L'assistente sociale dichiara “allo stato il è beneficiario di indennità per inabilità totale al lavoro CP_1 pari euro 600 al mese oltre l'assegno di incl ri a circa € 540,00 \ mese che spende in alcol e sigarette circa due pacchetti al giorno;
giorno 9 ottobre il M.llo Staz CC di Vibo mi ha comunicato di un'ennesima denuncia da parte per atti vandalici nel condominio di Via De Gasperi – che la sorella gli ha interdetto cambiando la serratura - ; allo stato no n sappiamo dove abiti Pag. 3 di 4