TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6020/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6020/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Taffuri e Tammaro Iovine, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Tommaso Parisi, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con cinque provvedimenti notificati il 25.03.2024, l' aveva richiesto la restituzione delle somme dalla stessa CP_1 percepite a titolo di indennità di malattia e maternità, senza alcuna indicazione degli anni di riferimento, per un importo complessivo di € 3.304,47, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto alla emissione di avviso di addebito (costituente titolo esecutivo), con conseguente riscossione coatta mediante ruolo ed aggravio di spese.
Deduceva la ricorrente il difetto di motivazione dei provvedimenti recuperatori fondati sulla revoca della prestazione, a seguito di non meglio precisati accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, nonché la prescrizione decennale del credito e l'assenza di prova dell'effettiva erogazione della prestazione, pertanto, chiedeva annullare il provvedimento di indebito e dichiarare non ripetibili le somme indicate dall' nei provvedimenti del 8.03.2024, per i motivi CP_1 indicati, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto. In particolare deduceva che i provvedimenti impugnati riguardavano proposte di rateizzazione degli importi addebitati a titolo di indebita liquidazione di prestazioni di malattia e maternità erogate nel corso degli anni 2004-2006, ammontanti rispettivamente a € 218,05 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 6-20/12-2006; € 865,48 a titolo di indennità di malattia- maternità per il periodo 10.5/27.6.2006; € 403,48 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 14.9/25.10.2005; € 518,42 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo
4/31.5.2005; € 1.299,04 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 6.4.2004/11.3.2006; che tali somme erano già state richieste dall' in forza di provvedimenti emessi il 6.6.2011 e CP_1 notificati il 16.6.2011 e sulla base della disposta cancellazione, ai fini contributivi ed assicurativi, del rapporto di lavoro agricolo subordinato presuntivamente intercorso tra l'istante e l' Agricola Pt_2
TI Giovanni per 51 giornate annue dal 2004 al 2006.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente non contesta specificamente la spettanza delle CP_ prestazioni erogate dall' e revocate per mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. È del resto pacifico il principio secondo cui in materia di indebito previdenziale l'onere della prova grava interamente su parte ricorrente e nessuna prova viene fornita in questa sede.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione la stessa è fondata.
Alla fattispecie in esame, infatti, deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica,
l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Orbene rispetto alle prestazioni corrisposte a titolo di indennità malattia e maternità erogate nel corso degli anni 2004-2006 ammontanti rispettivamente a: € 218,05 a titolo di indennità di malattia- maternità per il periodo 6-20/12-2006; € 865,48 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 10.5/27.6.2006; € 403,48 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo
14.9/25.10.2005; € 518,42 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 4/31.5.2005; €
1299,04 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 6.4.2004/11.3.2006 l' CP_1 convenuto ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite prima con comunicazioni del 6.6.2011, notificate il 16.6.2011 e successivamente con i provvedimenti di rateizzazione impugnati del 8.03.2024, notificati il 25.03.2024.
Ed, infatti, l' dopo aver provveduto al pagamento suindicato, ha assunto per più di 10 anni (arco CP_1 temporale di perfezionamento della prescrizione ex art 2033 c.c.) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto di ripetizione dell'indebito, ad eccezione dei provvedimenti impugnati in questa sede.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, tali eventuali atti, per assumere rilievo, vanno tempestivamente indicati, in via di controeccezione in senso tecnico, nella prima difesa utile successiva alla eccezione di prescrizione estintiva, pena la loro inutilizzabilità, anche se depositati nel fascicolo di parte o successivamente allegati e depositati. Inoltre in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr., Cass., Sez. L,
Sentenza n. 17123 del 25/08/2015; nello stesso senso, si veda Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018).
E' evidente che l' non ha depositato alcun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione. CP_1
Da ciò ne consegue che sussiste il diritto dell'istante a non restituire le somme di cui alle comunicazioni del 8.03.2024 per gli importi in essi indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di riferimento indicati nel
D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n.55 e successive modifiche, delle fasi effettivamente espletate, della non difficoltà delle questioni trattate, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle somme versate a titolo di indennità malattia e maternità come da comunicazioni del
8.03.2024; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 per compensi CP_1 professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi Aversa, 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6020/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Taffuri e Tammaro Iovine, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Tommaso Parisi, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con cinque provvedimenti notificati il 25.03.2024, l' aveva richiesto la restituzione delle somme dalla stessa CP_1 percepite a titolo di indennità di malattia e maternità, senza alcuna indicazione degli anni di riferimento, per un importo complessivo di € 3.304,47, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto alla emissione di avviso di addebito (costituente titolo esecutivo), con conseguente riscossione coatta mediante ruolo ed aggravio di spese.
Deduceva la ricorrente il difetto di motivazione dei provvedimenti recuperatori fondati sulla revoca della prestazione, a seguito di non meglio precisati accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, nonché la prescrizione decennale del credito e l'assenza di prova dell'effettiva erogazione della prestazione, pertanto, chiedeva annullare il provvedimento di indebito e dichiarare non ripetibili le somme indicate dall' nei provvedimenti del 8.03.2024, per i motivi CP_1 indicati, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto. In particolare deduceva che i provvedimenti impugnati riguardavano proposte di rateizzazione degli importi addebitati a titolo di indebita liquidazione di prestazioni di malattia e maternità erogate nel corso degli anni 2004-2006, ammontanti rispettivamente a € 218,05 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 6-20/12-2006; € 865,48 a titolo di indennità di malattia- maternità per il periodo 10.5/27.6.2006; € 403,48 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 14.9/25.10.2005; € 518,42 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo
4/31.5.2005; € 1.299,04 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 6.4.2004/11.3.2006; che tali somme erano già state richieste dall' in forza di provvedimenti emessi il 6.6.2011 e CP_1 notificati il 16.6.2011 e sulla base della disposta cancellazione, ai fini contributivi ed assicurativi, del rapporto di lavoro agricolo subordinato presuntivamente intercorso tra l'istante e l' Agricola Pt_2
TI Giovanni per 51 giornate annue dal 2004 al 2006.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente non contesta specificamente la spettanza delle CP_ prestazioni erogate dall' e revocate per mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. È del resto pacifico il principio secondo cui in materia di indebito previdenziale l'onere della prova grava interamente su parte ricorrente e nessuna prova viene fornita in questa sede.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione la stessa è fondata.
Alla fattispecie in esame, infatti, deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica,
l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Orbene rispetto alle prestazioni corrisposte a titolo di indennità malattia e maternità erogate nel corso degli anni 2004-2006 ammontanti rispettivamente a: € 218,05 a titolo di indennità di malattia- maternità per il periodo 6-20/12-2006; € 865,48 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 10.5/27.6.2006; € 403,48 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo
14.9/25.10.2005; € 518,42 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 4/31.5.2005; €
1299,04 a titolo di indennità di malattia-maternità per il periodo 6.4.2004/11.3.2006 l' CP_1 convenuto ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite prima con comunicazioni del 6.6.2011, notificate il 16.6.2011 e successivamente con i provvedimenti di rateizzazione impugnati del 8.03.2024, notificati il 25.03.2024.
Ed, infatti, l' dopo aver provveduto al pagamento suindicato, ha assunto per più di 10 anni (arco CP_1 temporale di perfezionamento della prescrizione ex art 2033 c.c.) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto di ripetizione dell'indebito, ad eccezione dei provvedimenti impugnati in questa sede.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, tali eventuali atti, per assumere rilievo, vanno tempestivamente indicati, in via di controeccezione in senso tecnico, nella prima difesa utile successiva alla eccezione di prescrizione estintiva, pena la loro inutilizzabilità, anche se depositati nel fascicolo di parte o successivamente allegati e depositati. Inoltre in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr., Cass., Sez. L,
Sentenza n. 17123 del 25/08/2015; nello stesso senso, si veda Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018).
E' evidente che l' non ha depositato alcun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione. CP_1
Da ciò ne consegue che sussiste il diritto dell'istante a non restituire le somme di cui alle comunicazioni del 8.03.2024 per gli importi in essi indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di riferimento indicati nel
D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n.55 e successive modifiche, delle fasi effettivamente espletate, della non difficoltà delle questioni trattate, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle somme versate a titolo di indennità malattia e maternità come da comunicazioni del
8.03.2024; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 per compensi CP_1 professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi Aversa, 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano