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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17846 /2023
Per l'appellante compare l'avv.to Felice Ferrantino, che si riporta alle proprie difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, all'esito della discussione, rilevato che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c, decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, in assenza del suddetto procuratore nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza.
E' Verbale
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero all'udienza del 20 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17846 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(codice fiscale: e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale: ) rappresentati e difesi dall'avv. Felice Ferrantino , presso cui C.F._2 elettivamente domiciliano in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n°56, come da procura in atti
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 4293/2023, del 24.07.2023, emessa nel procedimento n. R.G. 40341/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla convenuta il 24.07.2023, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n. 4293/2023 pronunciata dal GDP di Napoli –- pubblicata il 24 gennaio 2023, non notificata, che, rigettando la domanda a tal uopo da loro proposta, aveva negato il risarcimento del danno, da loro domandato, quantificato ex art 22 Convenzione di
Montreal nella somma di € 1.300,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa, per la ritardata consegna dei bagagli ed euro 3.709,94 per i danni subiti alla sedia a rotelle del passeggero in occasione del volo Napoli – Mosca – San Pietroburgo, SU26 del 19 aprile 2019, Parte_1 effettuato dalla Compagnia convenuta.
In totale riforma della sentenza oggetto di gravame, gli appellanti chiedevano quindi di :
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società appellata per inadempimento della obbligazione di ritardata consegna dei bagagli regolarmente imbarcati sul volo SU26 del 19 aprile 2019 operato da Controparte_1 Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società appellata per il danneggiamento della sedia
[...] rotelle del passeggero imbarcata sul volo SU26 del 19 aprile 2019 operato da Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori quantificati ex art 22
[...]
Convenzione di Montreal nella somma di € 1.300,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa per la ritardata consegna dei bagagli oltre al risarcimento dei danni subiti dalla sedia a rotelle del passeggero Parte_1 nella misura quantificata di € 3.709,94 il tutto con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva nel presente grado di appello la
Compagnia Aerea convenuta.
Con la prima censura l'appellante si duole dell'errata applicazione da parte del GdP dell'art. 31 della Convenzione di Montreal in relazione al Regolamento CE n. 1107/2006 che regolamenta i diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo, che all'art 12, rubricato “Risarcimento per sedie a rotelle smarrite o danneggiate” espressamente dispone: “Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale”. Tale norma, stando alle ragioni espresse dall'appellante, letta in combinato disposto con l'art. 13 “Esclusione di rinuncia” per il quale: “Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta ai sensi de presente regolamento non possono essere limitati o derogati”, non porrebbe in capo al alcun termine di Parte_1 decadenza per far valere il diritto al risarcimento della sedia a rotelle danneggiata.
Il motivo di appello è fondato e ciò in quanto la disciplina del Regolamento CE 1107/2006 si applica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 “alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino
o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.” Nel caso in commento il sig. persona affetta da disabilità e mobilità ridotta, così come documentalmente provato Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado, ha utilizzato il servizio aereo in partenza dell'aeroporto di Napoli, cui si applica il Trattato, e diretto a San Pietroburgo;
quindi non si pone alcun dubbio sull'effettiva applicazione della disciplina Regolamentare, da ciò derivando che spetta, senza ombra di dubbio, all'appellante il diritto al risarcimento del danno per il danneggiamento della sedia a rotelle;
tale diritto non può essere infatti compresso e/o limitato dall'art. 31 della convenzione di Montreal, trovando diretta attuazione nella normativa nazionale che appunto recepisce il Regolamento Comunitario CE
1107/2006, che prevede ogni accomodamento utile a tutela della disabilità e non individua alcun termine decadenziale per l'ipotesi di risarcimento del danno da danneggiamento di sedie a rotelle ed attrezzature e/o dispositivi per agevolare la mobilità ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento. Ebbene tale risarcimento spetta al solo sig. che soffre di tale disabilità e al quale Parte_1 apparteneva il presidio danneggiato. In assenza di contestazione alcuna sul quantum, il danno può determinarsi per come oggetto di domanda nella misura indicata nel preventivo in atti ( v. fascicolo di parte di primo grado) di euro 3.709,94.
Invece, devono essere rigettati gli ulteriori motivi di appello indicati ai punti 2 e 3, che censurano la sentenza resa dal Giudice di Pace di Avellino per non aver considerato, nella valutazione del danno da perdita del bagaglio, il termine dei 21 o 7 gg., previsto dall'art. 31 della Convenzione di
Montreal, decorrente dalla data del rientro del volo e/o dal viaggio. Tali censure devono essere rigettate e ciò in quanto il comma 2 dell'art. 31 della Convenzione di Montreal prevede un tempo di reazione immediato da parte del passeggero, prevedendo che: “2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.”
Il tempo di reazione, richiesto in capo al cittadino è espressamente collegato ai requisiti formali per il reclamo previsti dal comma 3 per il quale “Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini”, oltre che dalla previsione al comma 4 che individua l'espressa ipotesi di decadenza della relativa azione nei confronti del vettore in caso di mancato reclamo, così prescrivendo: “In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.”
Dunque il Giudice di Pace, diversamente da come dedotto dall'appellante, in riferimento all'ipotesi di compensazione derivante da ritardo nella consegna del bagaglio ha correttamente applicato la norma desumibile dal combinato disposo dall'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 e dall'art. 1, Reg. (CE) n. 889/2002 (fonti normative che risultano applicabili ai trasporti aerei operati sul territorio nazionale in virtù del rinvio formulato dall'art. 941, comma 1, del codice della navigazione, a mente del quale: “Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella
Repubblica) e ciò in quanto ha correttamente ritenuto spirato il termine di decadenza per la proposizione del reclamo da ritardo della consegna del bagaglio con il decorso di 21 giorni dalla messa a disposizione dello stesso, non iniziando a decorrere tale termine alla conclusione del viaggio e/o dal rientro, così come sostenuto dagli appellanti.
L'accoglimento dell'appello nel solo capo relativo al risarcimento del danno ed il consequenziale rigetto degli ulteriori capi di domanda implicano soccombenza reciproca che giustifica l' integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di ambo i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione di giudice dell'appello, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'importo di euro 3.709,94. Parte_1
2) Rigetta gli altri motivi di appello
3) Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, in data 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17846 /2023
Per l'appellante compare l'avv.to Felice Ferrantino, che si riporta alle proprie difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, all'esito della discussione, rilevato che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c, decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, in assenza del suddetto procuratore nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza.
E' Verbale
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero all'udienza del 20 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17846 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(codice fiscale: e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale: ) rappresentati e difesi dall'avv. Felice Ferrantino , presso cui C.F._2 elettivamente domiciliano in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n°56, come da procura in atti
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 4293/2023, del 24.07.2023, emessa nel procedimento n. R.G. 40341/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla convenuta il 24.07.2023, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n. 4293/2023 pronunciata dal GDP di Napoli –- pubblicata il 24 gennaio 2023, non notificata, che, rigettando la domanda a tal uopo da loro proposta, aveva negato il risarcimento del danno, da loro domandato, quantificato ex art 22 Convenzione di
Montreal nella somma di € 1.300,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa, per la ritardata consegna dei bagagli ed euro 3.709,94 per i danni subiti alla sedia a rotelle del passeggero in occasione del volo Napoli – Mosca – San Pietroburgo, SU26 del 19 aprile 2019, Parte_1 effettuato dalla Compagnia convenuta.
In totale riforma della sentenza oggetto di gravame, gli appellanti chiedevano quindi di :
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società appellata per inadempimento della obbligazione di ritardata consegna dei bagagli regolarmente imbarcati sul volo SU26 del 19 aprile 2019 operato da Controparte_1 Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società appellata per il danneggiamento della sedia
[...] rotelle del passeggero imbarcata sul volo SU26 del 19 aprile 2019 operato da Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori quantificati ex art 22
[...]
Convenzione di Montreal nella somma di € 1.300,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa per la ritardata consegna dei bagagli oltre al risarcimento dei danni subiti dalla sedia a rotelle del passeggero Parte_1 nella misura quantificata di € 3.709,94 il tutto con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva nel presente grado di appello la
Compagnia Aerea convenuta.
Con la prima censura l'appellante si duole dell'errata applicazione da parte del GdP dell'art. 31 della Convenzione di Montreal in relazione al Regolamento CE n. 1107/2006 che regolamenta i diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo, che all'art 12, rubricato “Risarcimento per sedie a rotelle smarrite o danneggiate” espressamente dispone: “Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale”. Tale norma, stando alle ragioni espresse dall'appellante, letta in combinato disposto con l'art. 13 “Esclusione di rinuncia” per il quale: “Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta ai sensi de presente regolamento non possono essere limitati o derogati”, non porrebbe in capo al alcun termine di Parte_1 decadenza per far valere il diritto al risarcimento della sedia a rotelle danneggiata.
Il motivo di appello è fondato e ciò in quanto la disciplina del Regolamento CE 1107/2006 si applica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 “alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino
o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.” Nel caso in commento il sig. persona affetta da disabilità e mobilità ridotta, così come documentalmente provato Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado, ha utilizzato il servizio aereo in partenza dell'aeroporto di Napoli, cui si applica il Trattato, e diretto a San Pietroburgo;
quindi non si pone alcun dubbio sull'effettiva applicazione della disciplina Regolamentare, da ciò derivando che spetta, senza ombra di dubbio, all'appellante il diritto al risarcimento del danno per il danneggiamento della sedia a rotelle;
tale diritto non può essere infatti compresso e/o limitato dall'art. 31 della convenzione di Montreal, trovando diretta attuazione nella normativa nazionale che appunto recepisce il Regolamento Comunitario CE
1107/2006, che prevede ogni accomodamento utile a tutela della disabilità e non individua alcun termine decadenziale per l'ipotesi di risarcimento del danno da danneggiamento di sedie a rotelle ed attrezzature e/o dispositivi per agevolare la mobilità ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento. Ebbene tale risarcimento spetta al solo sig. che soffre di tale disabilità e al quale Parte_1 apparteneva il presidio danneggiato. In assenza di contestazione alcuna sul quantum, il danno può determinarsi per come oggetto di domanda nella misura indicata nel preventivo in atti ( v. fascicolo di parte di primo grado) di euro 3.709,94.
Invece, devono essere rigettati gli ulteriori motivi di appello indicati ai punti 2 e 3, che censurano la sentenza resa dal Giudice di Pace di Avellino per non aver considerato, nella valutazione del danno da perdita del bagaglio, il termine dei 21 o 7 gg., previsto dall'art. 31 della Convenzione di
Montreal, decorrente dalla data del rientro del volo e/o dal viaggio. Tali censure devono essere rigettate e ciò in quanto il comma 2 dell'art. 31 della Convenzione di Montreal prevede un tempo di reazione immediato da parte del passeggero, prevedendo che: “2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.”
Il tempo di reazione, richiesto in capo al cittadino è espressamente collegato ai requisiti formali per il reclamo previsti dal comma 3 per il quale “Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini”, oltre che dalla previsione al comma 4 che individua l'espressa ipotesi di decadenza della relativa azione nei confronti del vettore in caso di mancato reclamo, così prescrivendo: “In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.”
Dunque il Giudice di Pace, diversamente da come dedotto dall'appellante, in riferimento all'ipotesi di compensazione derivante da ritardo nella consegna del bagaglio ha correttamente applicato la norma desumibile dal combinato disposo dall'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 e dall'art. 1, Reg. (CE) n. 889/2002 (fonti normative che risultano applicabili ai trasporti aerei operati sul territorio nazionale in virtù del rinvio formulato dall'art. 941, comma 1, del codice della navigazione, a mente del quale: “Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella
Repubblica) e ciò in quanto ha correttamente ritenuto spirato il termine di decadenza per la proposizione del reclamo da ritardo della consegna del bagaglio con il decorso di 21 giorni dalla messa a disposizione dello stesso, non iniziando a decorrere tale termine alla conclusione del viaggio e/o dal rientro, così come sostenuto dagli appellanti.
L'accoglimento dell'appello nel solo capo relativo al risarcimento del danno ed il consequenziale rigetto degli ulteriori capi di domanda implicano soccombenza reciproca che giustifica l' integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di ambo i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione di giudice dell'appello, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'importo di euro 3.709,94. Parte_1
2) Rigetta gli altri motivi di appello
3) Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, in data 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero