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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola
Cesaroni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 12905 dell'anno 2021
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti BERTONCELLI Parte_1
EN , elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BLANDINO LEONARDO,
elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.06.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 02.05.2025, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
1 adito in favore di con cui gli veniva ingiunto di Controparte_1
pagare l'importo di € 25.362,20, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata sul contratto n. 3025894 stipulato dallo con Parte_1
(poi incorporata in in CP_2 Controparte_3
data 10.12.2008, avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 20.987,80 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 60
ratei mensili di € 467,65 cadauno, successivamente ceduto a parte opposta.
L'opponente invocava la revoca del decreto contestando, in via preliminare, l'inesistenza dei presupposti per l'emissione dello stesso e, nel merito, la legittimità delle condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento stipulato in data
10.12.2008, con specifico riferimento all'usurarietà dei tassi applicati, al regime di capitalizzazione composta degli interessi secondo il metodo alla francese non concordato e non riportato in contratto, con conseguente produzione di effetti anatocistici, e all'indeterminatezza della pattuizione degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare,
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto per l'importo di € 20.500,00 ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6
c.p.c.
La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile, era riservata per la decisione all'udienza del
03.06.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 La domanda come formulata è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto”
(cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr.
art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, risulta prodotto in atti il contratto di finanziamento n. 3025894 stipulato con in data 10.12.2008 CP_2
con estratto autentico notarile e lista movimenti completa dal 2008
al 2015 e la Gazzetta ufficiale attestante l'avvenuta cessione, con il relativo contratto.
3 La predetta documentazione è ampiamente sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito, con rigetto delle eccezioni sollevate sul punto dall'opponente.
Con riferimento alle contestazioni svolte circa le condizioni economiche del contratto, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996
integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine,
l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma,
c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto, interessi di mora e commissioni di estinzione anticipata. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi
4 moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo,
come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto,
non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n.
26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina
5 applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224,
primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
È stata correttamente esclusa dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte affermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare,
viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la penale di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
Sul punto, deve farsi integrale richiamo all'accertamento peritale espletato in corso di causa che, correttamente raffrontando il TEG
con il tasso soglia vigente per la categoria di operazioni “Credito
6 finalizzato all'acquisto rateale”, ha accertato la pattuizione dei tassi corrispettivi nei limiti del tasso soglia.
È stato, al contrario, verificato il superamento del tasso soglia di usura con riferimento al TEG degli interessi moratori, tenuto conto conteggio del credito operato dall'opposta e delle spese di sollecito e penale per inadempimento previsti dagli artt. 16 e 17
delle condizioni contrattuali, che determinano la pattuizione di un tasso di interessi moratorio pari al 20,15%, superiore a quello derivante dalla formula TEGM + maggiorazione 2,10 punti, il tutto aumentato della metà, pari al 19,48%:
La conseguenza dell'accertata usurarietà è il riconteggio del saldo dare con applicazione degli interessi corrispettivi, in luogo di quelli di mora (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 19597/2020).
Va rigettata l'eccezione di nullità del finanziamento innanzi indicata, sollevata dall'opponente per mancata indicazione del regime di capitalizzazione.
Come noto, la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle
7 rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito.
Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti. La circostanza che,
a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento
"all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più
semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi
(essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (n. 15130/2024), affermando che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese di tipo standardizzato
8 tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Si afferma, in motivazione: "come rilevato dalla Procura
Generale, è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)".
Ossia: l'esigibilità immediata degli interessi prima della scadenza del capitale non confligge con l'art. 821 c.c., ove tale esigibilità
anticipata sia convenuta tra le parti.
Con riferimento al caso esaminato dalla Suprema Corte, inoltre: "nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".
A ciò va aggiunto che l'art. 117 TUB richiede che il contratto bancario debba essere stipulato per iscritto a pena di nullità e che debba contenere il “tasso di interesse”, non potendo estendersi la nullità all'omessa previsione di altre condizioni economiche.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento riporta nel dettaglio tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto e,
9 in particolare, il tasso di interesse, la durata del finanziamento,
le modalità di rimborso dell'importo finanziato, il numero e l'importo delle rate da corrispondere, l'indicazione dell'importo erogato.
Parte opponente ha quindi avuto piena contezza delle condizioni economiche contrattuali, liberamente accettandole, trattandosi di onere rimesso alla libertà negoziale, con conseguente irrilevanza delle contestazioni sollevate.
Infondata, inoltre, risulta essere l'eccezione sollevata da parte
Part opponente in ordine alla difformità tra dichiarato e ISC
applicato.
L'indicatore sintetico di costo, infatti, non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi.
Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
Assorbita la doglianza sollevata sulla vessatorietà dell'art. 16 del contratto di finanziamento, tenuto conto dell'accertata usurarietà.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta parzialmente e,
per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento della minor somma di €
17.237,11, quale saldo debitore del contratto di finanziamento in oggetto.
L'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione
10 ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass.
Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n.
10229/2002).
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007),
applicati i valori medi.
Spese di ctu compensate tra le parti, alla luce della parziale rideterminazione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso presentato da e per essa quale procuratrice Controparte_1
, così provvede: Parte_3
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di € 17.237,11 oltre interessi come richiesti nei confronti dell'opposta;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di ctu.
Bari, 03/10/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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