CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1370/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore D'AMBROSIO CORRADO, Giudice FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3771/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3415/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 34151/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 20 - in data 11.02.2025 e depositata il 24.02.2025
- con la quale si dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese – i Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 91 c.p.c., nonché l'omessa motivazione sulle ragioni della compensazione e la violazione dell'art. 15, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992 e la violazione del principio di responsabilità processuale, per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando come il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, non avendo la controparte immediatamente proceduto allo sgravio della posizione del ricorrente, costringendolo a proporre ricorso e solo successivamente alla proposizione della causa ha proceduto a sgravare la posizione del contribuente, costringendolo a sostenere i costi del processo.
In particolare, nel caso di specie, il contributo unificato in contestazione era stato regolarmente versato in data 11.03.2023, con pagamento verificabile attraverso gli ordinari sistemi informatici;
pertanto, l'avviso di accertamento era stato emesso per pura negligenza dell'amministrazione nella verifica dei pagamenti. La Parte appellata non è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha, invero, errato nell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui hanno ritenuto di compensare le spese, senza tener conto del principio di soccombenza virtuale, secondo cui
“In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 1230 del 19.01.2007,
Presidente Nom_2, Estensore Nom_3; conf., ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 21380 del 04.10.2006, Presidente Nom_4, Estensore Genovese;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 22231 del 26.10.2011, Presidente Nominativo_5, Estensore Nominativo_5).
Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il presupposto per la condanna alle spese di parte appellata, parte soccombente in via virtuale, avendo tardivamente proceduto allo sgravio in via di autotutela;
annullamento avvenuto soltanto a seguito dall'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, senza alcuna ragionevole giustificazione, non potendosi ritenere come erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado che dall'estinzione del giudizio consegua per ciò solo la compensazione delle spese di giudizio. Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente della parte appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge con distrazione in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge;
per il secondo grado liquidate in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge;
con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore D'AMBROSIO CORRADO, Giudice FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3771/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3415/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 34151/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 20 - in data 11.02.2025 e depositata il 24.02.2025
- con la quale si dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese – i Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 91 c.p.c., nonché l'omessa motivazione sulle ragioni della compensazione e la violazione dell'art. 15, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992 e la violazione del principio di responsabilità processuale, per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando come il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, non avendo la controparte immediatamente proceduto allo sgravio della posizione del ricorrente, costringendolo a proporre ricorso e solo successivamente alla proposizione della causa ha proceduto a sgravare la posizione del contribuente, costringendolo a sostenere i costi del processo.
In particolare, nel caso di specie, il contributo unificato in contestazione era stato regolarmente versato in data 11.03.2023, con pagamento verificabile attraverso gli ordinari sistemi informatici;
pertanto, l'avviso di accertamento era stato emesso per pura negligenza dell'amministrazione nella verifica dei pagamenti. La Parte appellata non è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha, invero, errato nell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui hanno ritenuto di compensare le spese, senza tener conto del principio di soccombenza virtuale, secondo cui
“In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 1230 del 19.01.2007,
Presidente Nom_2, Estensore Nom_3; conf., ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 21380 del 04.10.2006, Presidente Nom_4, Estensore Genovese;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 22231 del 26.10.2011, Presidente Nominativo_5, Estensore Nominativo_5).
Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il presupposto per la condanna alle spese di parte appellata, parte soccombente in via virtuale, avendo tardivamente proceduto allo sgravio in via di autotutela;
annullamento avvenuto soltanto a seguito dall'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, senza alcuna ragionevole giustificazione, non potendosi ritenere come erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado che dall'estinzione del giudizio consegua per ciò solo la compensazione delle spese di giudizio. Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente della parte appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge con distrazione in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge;
per il secondo grado liquidate in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge;
con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore