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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
0'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 28455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE), Corso Europa Parte_1
n. 337, presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 viale America, n. 93 presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 13.5.2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/1910 prot. n. 15467 del 22/2/2019, notificata in data 13.03.2019 da
[...]
, con la quale gli veniva ordinato il pagamento della somma di Controparte_2
€ 6.829,58, per l'indebita percezione di contributi comunitari erogati in relazione alla domanda unica per le campagne 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981. Nel costituirsi ha impugnato e contestato le eccezioni dell'attore chiedendo in via CP_1 preliminare dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'opposizione e nel merito il suo rigetto.
La domanda attorea dev'essere rigettata essendo il provvedimento impugnato conforme alla legge.
Preliminarmente si evidenzia che l'eccezione di vizio della notifica sollevata dalla convenuta (sebbene non sussistente) non inficerebbe il fatto che l'atto di CP_1 opposizione (richiesta di annullamento dell'ingiunzione fiscale) è stato consegnato alla parte convenuta, la quale dimostra di ben conoscere il contenuto della domanda: ogni eventuale vizio sarebbe sanato dal raggiungimento dello scopo;
ai sensi dell'art. 156
c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato”. Parte convenuta produce regolarmente l'atto introduttivo del presente procedimento e lamenta la inesistenza della sua notifica;
l'art. 156 c.p.c. impedisce di rilevare, in tali casi, la nullità.
Nel merito, occorre rilevare che il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato da per il recupero di indebite erogazioni, è quello ordinario decennale ex art. CP_1
2033 c.c. (actio indebiti), e non quello quinquennale ex art. 28 L. n. 689/81 indicato da parte attrice (Cass. Sent. 12 dicembre 2017, n. 29653). Si evidenzia infatti che, come correttamente sottolineato da parte convenuta, nel caso in esame si verte in materia di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di aiuto comunitario e non di applicazione di sanzione amministrativa.
L' a seguito della nota di trasmissione n. 0589897 del 5/12/2016 della Guardia di CP_1
Finanza, ha legittimamente chiesto la restituzione delle somme erogate poiché percepite indebitamente. L'Unione Europea con il Reg. n. 796/2004 prevede la disciplina da applicare in tali casi. In particolare, l'art. 73, par. 1, del Reg. CEE n. 796/2004 prevede che in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. Il par. 5, poi, specifica che l'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre non essendo trascorso il predetto termine decennale tra i pagamenti effettuati da a favore dell'attore e l'inoltro della richiesta di restituzione delle CP_1 somme indebitamente percepite. Nello specifico i pagamenti effettuati da a favore CP_1 del Sig. sono avvenuti tra il 5.3.2009 e il 31.1.2013 (v. pag. 4 doc. 1 parte Pt_1 convenuta); mentre l'invio della richiesta di restituzione delle somme, non contestata dall'attore, è avvenuta in data 1.8.2018 (v. doc. 4 convenuta).
L'atto impugnato è esaustivamente motivato poiché esso fa riferimento ai precedenti atti di accertamento di indebita percezione del beneficio anch'essi compiutamente motivati.
– come detto - è il soggetto legittimato attivo al recupero delle somme CP_1 indebitamente percepite a titolo di contributo comunitario: essa opera in qualità di organismo pagatore, provvedendo ad erogare materialmente i fondi relativi alle domande finanziate. Ma la sua competenza si estende anche alle azioni da intraprendere per il recupero degli importi indebitamente percepiti, rispondendone verso la UE.
Da quanto sopra esposto deve essere rigettata la domanda della parte attrice e dichiarata la legittimità dell'ingiunzione n. 15467 del 22/2/2019. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2025
Il Giudice
ON MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 28455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE), Corso Europa Parte_1
n. 337, presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 viale America, n. 93 presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 13.5.2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/1910 prot. n. 15467 del 22/2/2019, notificata in data 13.03.2019 da
[...]
, con la quale gli veniva ordinato il pagamento della somma di Controparte_2
€ 6.829,58, per l'indebita percezione di contributi comunitari erogati in relazione alla domanda unica per le campagne 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981. Nel costituirsi ha impugnato e contestato le eccezioni dell'attore chiedendo in via CP_1 preliminare dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'opposizione e nel merito il suo rigetto.
La domanda attorea dev'essere rigettata essendo il provvedimento impugnato conforme alla legge.
Preliminarmente si evidenzia che l'eccezione di vizio della notifica sollevata dalla convenuta (sebbene non sussistente) non inficerebbe il fatto che l'atto di CP_1 opposizione (richiesta di annullamento dell'ingiunzione fiscale) è stato consegnato alla parte convenuta, la quale dimostra di ben conoscere il contenuto della domanda: ogni eventuale vizio sarebbe sanato dal raggiungimento dello scopo;
ai sensi dell'art. 156
c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato”. Parte convenuta produce regolarmente l'atto introduttivo del presente procedimento e lamenta la inesistenza della sua notifica;
l'art. 156 c.p.c. impedisce di rilevare, in tali casi, la nullità.
Nel merito, occorre rilevare che il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato da per il recupero di indebite erogazioni, è quello ordinario decennale ex art. CP_1
2033 c.c. (actio indebiti), e non quello quinquennale ex art. 28 L. n. 689/81 indicato da parte attrice (Cass. Sent. 12 dicembre 2017, n. 29653). Si evidenzia infatti che, come correttamente sottolineato da parte convenuta, nel caso in esame si verte in materia di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di aiuto comunitario e non di applicazione di sanzione amministrativa.
L' a seguito della nota di trasmissione n. 0589897 del 5/12/2016 della Guardia di CP_1
Finanza, ha legittimamente chiesto la restituzione delle somme erogate poiché percepite indebitamente. L'Unione Europea con il Reg. n. 796/2004 prevede la disciplina da applicare in tali casi. In particolare, l'art. 73, par. 1, del Reg. CEE n. 796/2004 prevede che in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. Il par. 5, poi, specifica che l'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre non essendo trascorso il predetto termine decennale tra i pagamenti effettuati da a favore dell'attore e l'inoltro della richiesta di restituzione delle CP_1 somme indebitamente percepite. Nello specifico i pagamenti effettuati da a favore CP_1 del Sig. sono avvenuti tra il 5.3.2009 e il 31.1.2013 (v. pag. 4 doc. 1 parte Pt_1 convenuta); mentre l'invio della richiesta di restituzione delle somme, non contestata dall'attore, è avvenuta in data 1.8.2018 (v. doc. 4 convenuta).
L'atto impugnato è esaustivamente motivato poiché esso fa riferimento ai precedenti atti di accertamento di indebita percezione del beneficio anch'essi compiutamente motivati.
– come detto - è il soggetto legittimato attivo al recupero delle somme CP_1 indebitamente percepite a titolo di contributo comunitario: essa opera in qualità di organismo pagatore, provvedendo ad erogare materialmente i fondi relativi alle domande finanziate. Ma la sua competenza si estende anche alle azioni da intraprendere per il recupero degli importi indebitamente percepiti, rispondendone verso la UE.
Da quanto sopra esposto deve essere rigettata la domanda della parte attrice e dichiarata la legittimità dell'ingiunzione n. 15467 del 22/2/2019. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2025
Il Giudice
ON MI