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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2771 /2025
Oggi 02/12/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. TRUGLIO nonché della Parte_1
omessa costituzione del Controparte_1
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2771/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
RA LI ( ) per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e indennità sostitutiva ferie non godute
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2 2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore, alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta docenti per le finalità
di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla contrata attribuzione;
3) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
Cont 2022/2023, 2023/2024 con il;
4) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma netta di
€ 8.673,03 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
5) rigetta la domanda relative al pagamento delle festività soppresse;
6) compensa le spese di lite in ragione di due terzi e condanna il Controparte_1
al pagamento della restante parte che liquida per l'intero in € 2.695,00 in favore
[...]
dell'avv. RA LI dichiaratosi antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma
121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il
D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le
3 amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della
“Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 2.000,00.
Inoltre, la ricorrente in epigrafe, premesso di far parte del personale docente e di aver prestato attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 in cui è stata assunta con contratti sino al termine della attività
didattiche, ha chiesto la monetizzazione delle ferie non godute relativamente a tali annualità
scolastiche.
Il ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La domanda attorea in merito all'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all' art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C- Persona_1
315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr.
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, punto 39). Persona_1
4 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3,
punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5
giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro invero, la ricorrente è stata assunta dal in qualità di Controparte_1
5 docente e ha prestato servizio per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025. Inoltre, parte ricorrente ha allegato di essere in servizio per l'anno scolastico
2025/2026 (cfr. documentazione in atti).
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego”
ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1,
comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento,
da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La
circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35
ss).
Inoltre, la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
6 Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1
dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
(art. 3 del D.P.C.M. del 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata;
né pare potersi sostenere l'assunto del convenuto secondo cui la Carta del docente sarebbe uno CP_1
strumento per compensare la “maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente” atteso che la Carta è erogata - per lo stesso valore nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
Sicché, è stato affermato che paradossalmente “a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento,
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività
didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del
7 C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto
scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che CP_1
garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
“L'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola,
del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche belle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività
delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
8 , e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Occorre adesso rilevare che i giudici di legittimità sono finalmente intervenuti a Sezioni
Unite (con sentenza pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023) per dirimere i numerosi contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito e chiarire taluni aspetti relativi al beneficio oggetto di ricorso.
Orbene il Consesso, dopo aver confermato la attribuibilità della carta docenti al personale non di ruolo, per evitare discriminazioni con i lavoratori a termine, ha chiarito che:
1. la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”
evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima;
2. il bonus deve essere erogato anche nei casi di part time settimanale, tanto nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) in quanto si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”
e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza (mentre, quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. all'art. 8, co.2, e 7, co. 2 lo ammette sulla base della
«progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico);
9 3. in sé inidoneo è il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico;
4. il beneficio deve considerarsi un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
5. ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
6. nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n.
31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
7. poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Quindi,
se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle ad esaurimento, provinciali o di istituto per le supplenze e, eventualmente,
riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al
contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico ed in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
10 8. in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
9. è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro;
10. quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice;
11. per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Il
pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
12. la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può
che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità
contrattuale;
13. la prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
11 14. il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
15. se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Alla luce di queste indicazioni, va rilevato che nella specie la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Cont
Il non costituendosi ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Chiarito che le supplenze svolte, su posto normale o su posto di sostegno, si sono protratte in maniera (pressoché) costante fino al termine delle attività didattiche, per l'intero anno scolastico, connotandosi per intensa frequenza e continuità, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato,
non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente non è più
fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Inoltre, parte ricorrente ha allegato di essere in servizio per l'anno scolastico 2025/2026 (cfr. documentazione in atti).
Allo stesso modo, non può ritenersi decisiva la circostanza che l'interessata non abbia né
allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati
12 in ricorso. A tale riguardo, va rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto gli interessati possono unicamente pretendere il rilascio della Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto.
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, essa non può
operare per fatto del creditore e dunque non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e sopra indicati, il
Cont
va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
13 Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per l'anno scolastico
2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla contrata attribuzione.
La domanda attorea in merito all'erogazione della indennità ferie non godute è
parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono, condividendosi la distinzione
(cfr., Tribunale di Ancona n. 1449/2025, Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di
Milano n. 2704/2025) tra i periodi di sospensione compresi tra l'inizio della scuola e la fine delle lezioni e quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Pare opportuna una ricognizione della normativa e della giurisprudenza in materia.
Va premesso che nella disciplina vigente sino all'anno scolastico 2012/2013 vi era un trattamento differenziato sulle ferie per i docenti di ruolo e per il personale a tempo determinato.
In particolare, per i docenti di ruolo l'art. 13 del CCNL 2006/2009 al comma 9 sanciva che
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità
dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Per il personale a termine l'art. 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Nella vigenza, dunque, di tali disposizioni, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di
14 sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art. 1 modifica tale impianto, omogeneizzando il trattamento delle ferie delle due categorie di docenti. In particolare, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle
lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità
di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica”.
La Corte di Cassazione, occupandosi di diritto intertemporale, ha valorizzato il comma 56
dell'art. 1 citato, laddove sancisce che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dal 1.9.2013 sono disapplicate le disposizioni previgenti ove incompatibili, giungendo alla conclusione che la nuova disciplina entrata in vigore il 1 gennaio 2013 si applica a decorrere dall'a.s. 2013/2014 (Cass. 14268/2022 con orientamenti ribadito da Cass. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024): ne deriva che da tale annualità l'art. 19 CCNL 2006/2009 non può più trovare applicazione, sicché nella presente controversia che riguarda tutte annualità successiva all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile, affermando che “il personale docente a
termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra
il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in
questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né
può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario
regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a
termine.” (Cass. 14268/2022).
Concordando con quanto argomentato dalle pronunce citate in fattispecie analoghe, anche questo Giudice ritiene che debbano tenersi distinti i periodi di chiusura della scuola previsti
15 dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche.
Occorre preliminarmente ribadire che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'espressione contenuta all'art. 1 comma 54 “giorni di sospensione delle lezioni
definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocati tra la data di inizio e la data di termine delle lezioni individuati dalla Giunta
Regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, i giorni in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti.
Orbene, l'art. 1 comma 54 a partire dall'a.s. 2013/2014 destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio ad alcuna scelta o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 19 CCNL
2006/2009, che escludeva per il persone precario l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità
e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva.
Da tale interpretazione della normativa vigente il Tribunale di Torino trae la conclusione,
condivisa da questo Giudice, che “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie
contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal
calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente
ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a
considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta”.
Diversa disciplina si ritiene, al contrario, applicabile ai giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30 giugno, termine delle attività didattiche;
tali giorni non sono automaticamente destinati alla fruizione delle ferie dal legislatore, ma, al contrario, diversi provvedimenti ministeriali sanciscono che in tali periodi il docente deve tenersi a disposizione della scuola soprattutto nel periodo di svolgimento degli esami per eventuali sostituzioni. Ne deriva che con riferimento a tale lasso temporale risultano pienamente validi i principi sanciti dalla
Suprema Corte, laddove afferma che il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad
assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire
16 delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad
apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non
ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto
autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un
simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass.
14268/2022, così riportata in ricorso).
Si ricorda che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio-temporale (Cass. 23934/2020), mentre in alcuni periodi è
espressamente tenuto ad essere a disposizione, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato. Pertanto, al di fuori dei periodi che per legge sono destinati alla fruizione delle ferie, il docente è considerato in servizio anche nei periodi di sospensione, perché impegnato in attività diverse dall'insegnamento o comunque a disposizione del datore di lavoro, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario, in quanto è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio (Cass. 28587/2024).
Ridotta, dunque, unicamente alle sospensioni previste dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola i periodi in cui i lavoratori del comparto scuola sono posti in ferie per disposto normativo viene superata l'obiezione sollevata dalla Suprema Corte in riferimento a fattispecie che riguardavano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno,
laddove si afferma che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero
di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse
operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale
consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno
scolastico” (Cass. 28587/2024). Ed infatti, come si evince dai calendari scolastici reperibili, i
17 periodi di sospensione indicati dal calendario regionale sono sempre ampiamente inferiori alle ferie maturate in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15 giorni.
Come ben sottolineato dal Tribunale di Torino nella sentenza più volte citata, si ritiene che i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate in ricorso non possano inficiare quanto sinora esposto dovendo tenersi conto che alcune di esse (Cass. 14268/2022,
13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025) attengono ad anni scolastici precedenti al
2013/2014 e fanno applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009
non invocabile ratio temporis al caso di specie, mentre altre (Cass. 16715/2024, 28587/2024),
pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al
30 giugno, sicché gli obiter dicta in esse contenuti non si ritiene possano portare a conclusioni diverse da quelle sinora sostenute.
Alla luce di quanto sinora esposto può, dunque, concludersi che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art. 1 comma 54 fonda una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata solo da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività
lavorativa o per lo meno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile.
Come osservato dal Tribunale di Torino, poiché alcune prestazioni lavorative dei docenti non hanno una collocazione temporale esse “possono essere svolte – e vengono talvolta svolte -
dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore
notturne o le ferie.
94. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito
della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe
lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo
svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività
lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una
18 maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per
sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
95. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le
prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
96. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte
del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di
sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e
dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
97. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario
allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente
scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
98. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di
lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se
vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque
preventivamente autorizzato dal datore di lavoro”.
In maniera solo parzialmente diversa, il Tribunale di Milano nella pronuncia citata evidenzia che nei periodi di sospensione delle lezioni la scuola risulta chiusa al pari di quanto avviene la domenica e le altre festività, sicché deve ritenersi che il docente abbia fruito del riposo spettante che va a compensare l'eventuale mancata fruizione delle ferie, in quanto, in caso contrario, si realizzerebbe un ingiusto arricchimento dell'interessato che potrebbe da un lato fruire del riposo spettante e dall'altro lucrare l'indennità sostitutiva di ferie non godute. Anche in tale caso la pronuncia ritiene che il docente potrebbe fornire prova contraria relativa all'avvenuta prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione e alla ragione per la quale non era stato possibile svolgere tale attività in periodi diversi da quello destinato per legge alla fruizione delle ferie.
Alla luce dei principi sopra illustrati parte ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal
19 e non oggetto di specifica contestazione dal parte del ricorrente) o fruiti in CP_1
corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica CP_1
contestazione dal parte del ricorrente), con applicazione dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal . CP_1
Alla luce dei principi sopra illustrati, la quantificazione della indennità in discorso si articola nei seguenti passaggi.
Con riferimento ad ogni annualità scolastica di cui si chiede l'indennità in discorso si deve,
innanzitutto, considerare il numero di giorni di servizio monetizzabili: tale dato si ricava considerando il numero di giorni intercorrenti tra la data inizio del singolo contratto di lavoro e quella di fine lezione, così come prevista dal Calendario scolastico regionale.
A tale dato vanno sottratti sia i giorni di ferie goduti a richiesta del docente che i giorni di ferie goduti per sospensione lezioni (così come previsti dal Calendario scolastico regionale).
Quanto al numero di ferie spettanti ad ogni lavoratore, l'art. 13, comma 2, del CCNL Scuola
2007 sancisce che: “Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito, non inferiore a trenta giorni lavorativi”. Conseguentemente, per conoscere il numero di giorni di ferie maturati dal lavoratore in ogni mensilità è necessario dividere il numero totale di giorni di ferie di cui ha diritto in una annualità, cioè 30, per il numero di mesi che compongono un anno solare, cioè 12. Il risultato che si ottiene, ovvero 2,5, è dunque il numero di giornate di ferie maturate dal lavoratore in ogni mese di lavoro prestato.
Per individuare il numero di giorni di ferie maturati dalla parte ricorrente è quindi necessario dividere il numero di giorni come sopra calcolato per il numero di giorni che compongono un mese e, successivamente, moltiplicare il risultato ottenuto per 2,5.
Il risultato così ottenuto deve poi essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda.
Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
20 Passando alla disamina del caso di specie, non appaiono corretti i conteggi prospettati da parte ricorrente.
Con riferimento alle annualità scolastiche 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 dal momento che parte ricorrente non ha usufruito di alcun giorno di ferie, e alla luce delle superiori precisazioni, la indennità in discorso spetta rispettivamente nella misura di € 970,53; € 1277,86; € 1262,70; € 1293,01; € 1343,5; € 1222,30;
€ 1303,11.
Il quantum dell'indennità di cui si discute, dunque, spetta a parte ricorrente nella misura di
€ 8673,03.
Con riferimento, infine, alla domanda avente ad oggetto le festività soppresse, si rileva che tali riposi hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificate quanto alle conseguenze del mancato godimento.
A tale proposito, l'art. 1 legge 937/1977 statuisce che le festività soppresse in numero di 4
giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera.
Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità
di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva.
21 Nel caso di specie, parte ricorrente non prova in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione (come sostenuto in ricorso) né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività
soppresse.
Ne deriva che la domanda in esame non può essere accolta.
In ragione dell'esito del giudizio le spese vanno compensate in ragione di due terzi e poste
Cont per il resto in capo al soccombente, valori minimi stante la serialità della controversia.
Marsala, 2.12.2025
IL GIUDICE
ZI IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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