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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1750/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1750/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
TI ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
76% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. , con ragionamento Persona_2
completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “ (…) In conformità a
quanto redatto sulle infermità presentate dalla signora utilizzando la tabella delle Parte_2
percentuali di invalidità civile (Decreto Ministeriale (05/02/1992), e dall'esame obiettivo affermo che
la signora presenta una percentuale di invalidità del 76% e quindi ha diritto all'assegno Parte_2
mensile di assistenza ex art 13 L.118/1971 .
DECORRENZA: data inizio di presentazione della domanda alla Commissione Medica per
l'accertamento dell'invalidità civile (11/01/2024) in quanto queste patologie erano già presenti a
quell'epoca (…)”.
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità,
giungendo così al grado invalidante complessivo.
Per quanto riguarda la data di decorrenza il dott. ha asseverato che il Persona_2
beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa 11.1.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti). Parte ricorrente è dunque in possesso del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (11.1.2024).
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71 dal giorno 11.1.2024;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore della ricorrente;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 18.12.2025
Il Giudice
ZI IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.