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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3550/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(p.i , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti, giusta procura in atti, attrice contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Aldo Moro 29, convenuto contumace avente ad oggetto: cessione dei crediti.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 22.07.2021, ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti del Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.520,00 oltre interessi esponendo di essere cessionaria del credito vantato nei confronti di quest'ultimo da Hera Comm S.p.a. a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica;
ha altresì chiesto il risarcimento danni dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 ed azionato, in subordine, domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il non si è costituito in giudizio e ne Controparte_1 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda di pagamento azionata da è infondata. Parte_1
E' assorbente, per la ragione più liquida che consente di non esaminare ogni altra questione/ rilievo, la circostanza che non vi sia prova in atti della delibera comunale di previsione dell'impegno di spesa.
Costituisce principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) quello per cui gli atti degli enti locali comportanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1,
28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880). Ed infatti, sia nel vigore del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 55, comma 5, della Legge sull'ordinamento delle autonomie locali dell'8 giugno 1990, n. 142 sia ai sensi degli artt. 191 e 183 T.U.E.L., la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano un incarico ad un privato può considerarsi valida e vincolante nei confronti dell'Ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte, non potendo alcuna spesa essere effettuata dall'Ente in mancanza del relativo impegno contabile. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estenderebbe, altresì, al contratto eventualmente poi stipulato con il fornitore, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr., Cass. Civ., 03.12.2021, n. 38359).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), l'art. 191 TUEL chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si veda al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005,
n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.) Pertanto, anche volendo accedere alla tesi di parte attrice, secondo la quale in regime di salvaguardia non sarebbe necessaria la conclusione di un contratto in forma scritta, contratto nella specie non sottoscritto, rimane insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., in merito alla presenza di idonea copertura finanziaria (c.d. impegno di spesa) gravante sul creditore.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri
2 nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854). Come è stapo osservato in giurisprudeza , “In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato”) (Corte d'appello Napoli, 18/02/2025, n.774).
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice, ivi compresa quella risarcitoria azionata secondo contratto, deve quindi essere rigettata, non avendo fornito prova dell'esistenza del proprio diritto di Parte_1 credito nei confronti dell'Ente pubblico convenuto tramite la produzione del titolo negoziale dal quale ricavare la sussistenza dell'obbligazione pretesa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr.,
Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497), anche in mancanza di specifica contestazione della controparte. Parimenti, la domanda azionata dall'attrice ex art. 2041 c.c. deve essere rigettata.
Costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale secondo cui l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità, dell'adempimento di un'obbligazione naturale o comunque di un altro rapporto compiutamente regolato non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta (Cass. Civ., 24.06.2020 n. 12405; Cass. Civ., 15.05.2009 n. 11330; 2018 n. 15243), mentre “il riconoscimento della utilità non costituisce requisito della azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della pubblica amministrazione, che - ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato - sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole” (Cass. Civ., sez. I, 12.06.2018, n. 15243). Sul punto va, quindi, rilevato che l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esercitare un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di
3 altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti ex lege o in virtù di un contratto, poiché l'accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo contrattuale che possa fondare altrimenti la pretesa nei confronti dell'arricchito costituisce presupposto logico di ammissibilità di tale azione (Cass. Civ., sez. III, 02.08.2013, n. 18502: “l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento”; conf. Cass. Civ., 22.10.2021, n. 29672; Cass. Civ., sez. III, 11.05.2022, n. 14944).
Ciò posto, deve ritenersi che non ricorrano, nella fattispecie, i presupposti per la proposizione da parte di della domanda di ingiustificato Parte_1 arricchimento, sussistendo un'azione tipica che consente al fornitore di servizi di far valere le proprie pretese, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, direttamente nei confronti dell'amministratore o funzionario che ha autorizzato la prestazione della fornitura in assenza di contratto scritto e/o in violazione delle regole contabili, al fine di ottenere la controprestazione allo stesso spettante (cfr., Cass. Civ., 15.06.2020, n. 11473; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Benevento, 29.06.2022, n. 1534; Corte d'Appello Catanzaro, 28.11.2022, n. 1352; Corte d'Appello Salerno, 13.01.2023, n. 30, secondo cui “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita in violazione delle regole contabili”). Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, “a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010, n. 12880; 22 maggio 2007, n. 11854)” (Cass. Civ., 19.05.2017, n. 12607; Tribunale Benevento, 13.02.2023, n. 395). Ne consegue l'inammissibilità, per mancanza dell'elemento della sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti
4 dell'Ente locale, salva la possibilità, per quest'ultimo, di riconoscere a posteriori, ai sensi dell'art. 194, D.lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio, nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato (cfr., Cass. Civ., 15.06.2020, n. 11473, secondo cui “tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Nulla sulle spese di giudizio, stante il rigetto della domanda formulata da parte attrice e la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3550/2021 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento svolta da Parte_1
2. dichiara inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta da Parte_1
3. nulla sulle spese di giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 6 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3550/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(p.i , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti, giusta procura in atti, attrice contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Aldo Moro 29, convenuto contumace avente ad oggetto: cessione dei crediti.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 22.07.2021, ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti del Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.520,00 oltre interessi esponendo di essere cessionaria del credito vantato nei confronti di quest'ultimo da Hera Comm S.p.a. a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica;
ha altresì chiesto il risarcimento danni dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 ed azionato, in subordine, domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il non si è costituito in giudizio e ne Controparte_1 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda di pagamento azionata da è infondata. Parte_1
E' assorbente, per la ragione più liquida che consente di non esaminare ogni altra questione/ rilievo, la circostanza che non vi sia prova in atti della delibera comunale di previsione dell'impegno di spesa.
Costituisce principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) quello per cui gli atti degli enti locali comportanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1,
28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880). Ed infatti, sia nel vigore del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 55, comma 5, della Legge sull'ordinamento delle autonomie locali dell'8 giugno 1990, n. 142 sia ai sensi degli artt. 191 e 183 T.U.E.L., la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano un incarico ad un privato può considerarsi valida e vincolante nei confronti dell'Ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte, non potendo alcuna spesa essere effettuata dall'Ente in mancanza del relativo impegno contabile. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estenderebbe, altresì, al contratto eventualmente poi stipulato con il fornitore, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr., Cass. Civ., 03.12.2021, n. 38359).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), l'art. 191 TUEL chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si veda al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005,
n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.) Pertanto, anche volendo accedere alla tesi di parte attrice, secondo la quale in regime di salvaguardia non sarebbe necessaria la conclusione di un contratto in forma scritta, contratto nella specie non sottoscritto, rimane insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., in merito alla presenza di idonea copertura finanziaria (c.d. impegno di spesa) gravante sul creditore.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri
2 nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854). Come è stapo osservato in giurisprudeza , “In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato”) (Corte d'appello Napoli, 18/02/2025, n.774).
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice, ivi compresa quella risarcitoria azionata secondo contratto, deve quindi essere rigettata, non avendo fornito prova dell'esistenza del proprio diritto di Parte_1 credito nei confronti dell'Ente pubblico convenuto tramite la produzione del titolo negoziale dal quale ricavare la sussistenza dell'obbligazione pretesa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr.,
Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497), anche in mancanza di specifica contestazione della controparte. Parimenti, la domanda azionata dall'attrice ex art. 2041 c.c. deve essere rigettata.
Costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale secondo cui l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità, dell'adempimento di un'obbligazione naturale o comunque di un altro rapporto compiutamente regolato non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta (Cass. Civ., 24.06.2020 n. 12405; Cass. Civ., 15.05.2009 n. 11330; 2018 n. 15243), mentre “il riconoscimento della utilità non costituisce requisito della azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della pubblica amministrazione, che - ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato - sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole” (Cass. Civ., sez. I, 12.06.2018, n. 15243). Sul punto va, quindi, rilevato che l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esercitare un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di
3 altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti ex lege o in virtù di un contratto, poiché l'accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo contrattuale che possa fondare altrimenti la pretesa nei confronti dell'arricchito costituisce presupposto logico di ammissibilità di tale azione (Cass. Civ., sez. III, 02.08.2013, n. 18502: “l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento”; conf. Cass. Civ., 22.10.2021, n. 29672; Cass. Civ., sez. III, 11.05.2022, n. 14944).
Ciò posto, deve ritenersi che non ricorrano, nella fattispecie, i presupposti per la proposizione da parte di della domanda di ingiustificato Parte_1 arricchimento, sussistendo un'azione tipica che consente al fornitore di servizi di far valere le proprie pretese, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, direttamente nei confronti dell'amministratore o funzionario che ha autorizzato la prestazione della fornitura in assenza di contratto scritto e/o in violazione delle regole contabili, al fine di ottenere la controprestazione allo stesso spettante (cfr., Cass. Civ., 15.06.2020, n. 11473; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Benevento, 29.06.2022, n. 1534; Corte d'Appello Catanzaro, 28.11.2022, n. 1352; Corte d'Appello Salerno, 13.01.2023, n. 30, secondo cui “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita in violazione delle regole contabili”). Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, “a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010, n. 12880; 22 maggio 2007, n. 11854)” (Cass. Civ., 19.05.2017, n. 12607; Tribunale Benevento, 13.02.2023, n. 395). Ne consegue l'inammissibilità, per mancanza dell'elemento della sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti
4 dell'Ente locale, salva la possibilità, per quest'ultimo, di riconoscere a posteriori, ai sensi dell'art. 194, D.lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio, nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato (cfr., Cass. Civ., 15.06.2020, n. 11473, secondo cui “tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Nulla sulle spese di giudizio, stante il rigetto della domanda formulata da parte attrice e la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3550/2021 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento svolta da Parte_1
2. dichiara inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta da Parte_1
3. nulla sulle spese di giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 6 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5