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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 171 del 2024 cui è riunito il P.U. 127 del 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona CE rel.
Dott NO LA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 171/2024 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
P. I. , con sede in Narcao, Loc. Rosas, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Roberto Murgia;
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Saiu, presso il quale ha eletto domicilio;
Controparte_1
intervenuto nel procedimento riunito, iscritto al numero di ruolo 127/2025, promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Corda;
Parte_2 C.F._1
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.10.2024, ha domandato di essere Parte_1 sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Al riguardo, ha rappresentato di essere un'associazione fra il e il Controparte_2 [...]
, costituita il 28.11.2007, con lo scopo di “promuovere e sostenere in Controparte_3 conservazione la tutela il restauro e la valorizzazione di tutte le strutture e i beni delle ex Parte_1
ricadenti nel territorio di Narcao e, in particolare, di tutte le strutture connesse quali (a titolo
[...] esemplificativo): i punti di ristoro, musei e spazi ricreativi, centro congressi a fini turistico culturali
e sociali”. Tuttavia, con il tempo, l ha gestito attività commerciali e camere d'albergo all'interno Parte_1 del sito minerario e assunto dipendenti, maturando debiti che sono cresciuti gradualmente e che, dal bilancio al 31.12.2023, ammontano ad euro 681.987,82.
Considerato lo svolgimento di attività d'impresa, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019 e l'incapacità di fare fronte ai propri debiti, la ricorrente ha quindi domandato l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
2. Con memoria depositata il 9.12.2024, è intervenuto nel presente giudizio, per Controparte_4 chiedere il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Lo stesso ha preliminarmente rappresentato di aver interesse alla partecipazione al giudizio in qualità di fideiussore dell' . Parte_1
Formulata detta premessa, l'intervenuto ha esposto le ragioni dell'attuale dissesto dell' , Parte_1 rinvenendole sostanzialmente nella scorretta gestione della stessa a partire dal 2022 da parte degli amministratori di nuova nomina, i quali avrebbero erroneamente iscritto a bilancio il pagamento della
TARI per anni pregressi, non avrebbero riscosso i contributi dagli associati, avrebbero effettuato spese ingiustificate per consulenze e fornitori e avrebbero infine accumulato debiti nei confronti dei dipendenti.
3. Con ricorso depositato il 12.6.2025, che ha dato origine al procedimento riunito 127 del 2025, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 Parte_1
allegando di essere creditore insoddisfatto di quest'ultima e che sussistono i presupposti di
[...] legge per l'accoglimento della sua domanda.
4. Deve prima di tutto rilevarsi la carenza di interesse di Controparte_4
Lo stesso ha dichiarato di essere intervenuto in quanto fideiussore dell'Associazione. Ciò, tuttavia, non costituisce di per sé ragione per la sua partecipazione al presente procedimento, anche considerato che non risulta che lo stesso sia stata in concreto chiamato a rispondere dei debiti di Pt_1 Pt_1 così eventualmente diventando creditrice della stessa. Né l'interesse alla corretta ricostruzione delle circostanze circa la gestione dell' è sufficiente a legittimare l'intervento dello stesso, Parte_1 rimanendo un mero interesse di fatto, privo di consistenza giuridica.
5. Ciò posto, si osserva che, all'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La resistente, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni confessorie della stessa, risulta svolgere attività commerciale (attività ristorazione e gestione struttura ricettiva) con fine di lucro oggettivo, a prescindere dalla veste formale di ente senza scopo di lucro.
6. Altresì, risulta che ha superato le soglie dimensionali di cui all'art. Parte_1
2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, considerato che dal bilancio 2023 risulta che la stessa è gravata da debiti per 681.987,82 euro.
7. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza della società debitrice, come si ricava da: a) le dichiarazioni confessorie di che ha rappresentato la sua incapacità di far fronte ai Parte_1 debiti con mezzi normali di pagamento;
b) l'incapacità di pagare i debiti nei confronti del ricorrente
c) l'esito negativo dei pignoramento esperiti dalla ricorrente (vedasi Parte_2 Parte_2 doc. 3 allegato al ricorso); d) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ammontante a circa
221.000,00 euro (vedasi informativa Agenzia delle Entrate, in atti);
7. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che la resistente risulta gravata da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro (vedasi esposizione nei confronti dell' Controparte_5
, come sopra già detto).
[...]
8. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di P. I. Parte_1
, con sede in Narcao, Loc. Rosas;
P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.3.2026, ore 10:45, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il CE est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona CE rel.
Dott NO LA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 171/2024 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
P. I. , con sede in Narcao, Loc. Rosas, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Roberto Murgia;
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Saiu, presso il quale ha eletto domicilio;
Controparte_1
intervenuto nel procedimento riunito, iscritto al numero di ruolo 127/2025, promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Corda;
Parte_2 C.F._1
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.10.2024, ha domandato di essere Parte_1 sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Al riguardo, ha rappresentato di essere un'associazione fra il e il Controparte_2 [...]
, costituita il 28.11.2007, con lo scopo di “promuovere e sostenere in Controparte_3 conservazione la tutela il restauro e la valorizzazione di tutte le strutture e i beni delle ex Parte_1
ricadenti nel territorio di Narcao e, in particolare, di tutte le strutture connesse quali (a titolo
[...] esemplificativo): i punti di ristoro, musei e spazi ricreativi, centro congressi a fini turistico culturali
e sociali”. Tuttavia, con il tempo, l ha gestito attività commerciali e camere d'albergo all'interno Parte_1 del sito minerario e assunto dipendenti, maturando debiti che sono cresciuti gradualmente e che, dal bilancio al 31.12.2023, ammontano ad euro 681.987,82.
Considerato lo svolgimento di attività d'impresa, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019 e l'incapacità di fare fronte ai propri debiti, la ricorrente ha quindi domandato l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
2. Con memoria depositata il 9.12.2024, è intervenuto nel presente giudizio, per Controparte_4 chiedere il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Lo stesso ha preliminarmente rappresentato di aver interesse alla partecipazione al giudizio in qualità di fideiussore dell' . Parte_1
Formulata detta premessa, l'intervenuto ha esposto le ragioni dell'attuale dissesto dell' , Parte_1 rinvenendole sostanzialmente nella scorretta gestione della stessa a partire dal 2022 da parte degli amministratori di nuova nomina, i quali avrebbero erroneamente iscritto a bilancio il pagamento della
TARI per anni pregressi, non avrebbero riscosso i contributi dagli associati, avrebbero effettuato spese ingiustificate per consulenze e fornitori e avrebbero infine accumulato debiti nei confronti dei dipendenti.
3. Con ricorso depositato il 12.6.2025, che ha dato origine al procedimento riunito 127 del 2025, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 Parte_1
allegando di essere creditore insoddisfatto di quest'ultima e che sussistono i presupposti di
[...] legge per l'accoglimento della sua domanda.
4. Deve prima di tutto rilevarsi la carenza di interesse di Controparte_4
Lo stesso ha dichiarato di essere intervenuto in quanto fideiussore dell'Associazione. Ciò, tuttavia, non costituisce di per sé ragione per la sua partecipazione al presente procedimento, anche considerato che non risulta che lo stesso sia stata in concreto chiamato a rispondere dei debiti di Pt_1 Pt_1 così eventualmente diventando creditrice della stessa. Né l'interesse alla corretta ricostruzione delle circostanze circa la gestione dell' è sufficiente a legittimare l'intervento dello stesso, Parte_1 rimanendo un mero interesse di fatto, privo di consistenza giuridica.
5. Ciò posto, si osserva che, all'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La resistente, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni confessorie della stessa, risulta svolgere attività commerciale (attività ristorazione e gestione struttura ricettiva) con fine di lucro oggettivo, a prescindere dalla veste formale di ente senza scopo di lucro.
6. Altresì, risulta che ha superato le soglie dimensionali di cui all'art. Parte_1
2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, considerato che dal bilancio 2023 risulta che la stessa è gravata da debiti per 681.987,82 euro.
7. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza della società debitrice, come si ricava da: a) le dichiarazioni confessorie di che ha rappresentato la sua incapacità di far fronte ai Parte_1 debiti con mezzi normali di pagamento;
b) l'incapacità di pagare i debiti nei confronti del ricorrente
c) l'esito negativo dei pignoramento esperiti dalla ricorrente (vedasi Parte_2 Parte_2 doc. 3 allegato al ricorso); d) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ammontante a circa
221.000,00 euro (vedasi informativa Agenzia delle Entrate, in atti);
7. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che la resistente risulta gravata da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro (vedasi esposizione nei confronti dell' Controparte_5
, come sopra già detto).
[...]
8. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di P. I. Parte_1
, con sede in Narcao, Loc. Rosas;
P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.3.2026, ore 10:45, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il CE est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti