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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI PAOLA e STRADA Parte_1
GABRIELE
OPPONENTE contro
(C.F. in persona del L.r.p.t., quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
della (C.F. presso la , con il Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CANNAROZZO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte opponente, come da atto di citazione (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) In via prioritaria nel rito: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito non è fondato su idonea prova scritta ex art. 50 TUB;
2) In via preliminare accertare che parte opposta è priva di legittimazione attiva per la fase Controparte_1 monitoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.4009/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna il 7/11/2024 nel procedimento RG 13750/2024; 3) In via principale nel merito in ogni caso revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.4009/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna il 7/11/2024 nel procedimento RG 13750/2024, per le ragioni espresse in narrativa o per quelle ritenute;
4) In subordine revocare parzialmente e/o dichiarare parzialmente nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 4009/2024 emesso dal Tribunale di Bologna il 7/11/2024 nel procedimento RG
13750/2024, per le ragioni espresse in narrativa o per quelle ritenute;
5) In ogni caso revocare e dichiarare non dovute le somme richieste a pagamento del mutuo ipotecario con rogito in data
23/9/2004 Rep.74040 Fasc. 31178 a ministero notaio in Imola, per estinzione dello stesso;
Per_1
pagina 1 di 3 6) In via subordinata accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di interessi e spese”), chiedendo la compensazione delle spese di lite.
- Parte opposta, come da comparsa di costituzione (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: stante la tardività dell'opposizione, ovvero per una o tutte le ragioni di cui in narrativa, si chiede concedersi l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare e assorbente, per tutti i motivi esposti nel presente scritto, dichiarare infondata la doglianza sulla mediazione obbligatoria avendo adempiuto all'onere in conformità a quanto disciplinato dal novellati art. 5 bis, d.lgs. 28/2010; in via principale e nel merito: rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande ex adverso formulate per una o tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto, respingere la presente opposizione, dichiarando valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto. Nell'ipotesi di accoglimento della nullità parziale del contratto di fideiussione per cui è causa, accertare e dichiarare la validità del contratto di fideiussione eventualmente epurato dalle clausole ritenute invalide”)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4009/2024 emesso dal Tribunale di Bologna e ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale
[...]
in persona del l.r.p.t., quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
presso la al fine di: 1) veder rigettata l'eventuale istanza di concessione della Controparte_3
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta;
2) veder revocato il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di legittimazione attiva della Controparte_1
; 3) veder revocato e/o dichiarato nullo in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto per
[...] le ragioni espresse nell'atto di opposizione;
4) veder dichiarate non dovute le somme richieste a pagamento del mutuo ipotecario con rogito in data 23/9/2004 Rep.74040 Fasc. 31178 a ministero notaio in Imola, per estinzione dello stesso e, altresì, non dovute quelle indicate nel decreto Per_1
ingiuntivo opposto a titolo di interessi e spese.
Si è costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t., quale Controparte_1
mandataria della presso la chiedendo: - concedersi Controparte_2 Controparte_3
l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la tardività dell'opposizione; - dichiarare infondata la doglianza sulla mediazione obbligatoria avendo adempiuto a tale onere ex art. 5 bis, d.lgs.
n.28/2010; - respingere l'opposizione in quanto le domande ex adverso formulate sono infondate e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 3 All'udienza del 18/09/2925, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. L'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione formulata dalla parte opposta merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto ingiuntivo emesso.
Come emerge dal doc. n. 12 e dal doc. n. 12.1 allegati da alla propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo n. 4009 del
07/11/2024 emesso dal Tribunale di Bologna sono stati notificati all'indirizzo PEC di Parte_1
in data 19/11/2024.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40009/2024, ma la stessa Parte_1
è stata notificata alla parte opposta in data 05/01/2025, ossia scaduto il termine di 40 giorni previsto dalla legge, decorso il 30/12/2025.
Nel caso di specie, inoltre, non ricorre né un caso di irregolarità della notifica, né un'ipotesi di caso fortuito o causa maggiore che avrebbero legittimato l'opponente ha proporre un'opposizione oltre i termini di legge ex art. 650 c.p.c.
L'opposizione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitamente esecutivo.
3. Le spese di lite, vista l'estrema compressione dello svolgimento della presente procedura e la natura della causa, sono compensate.
Assorbita ogni altra questione, compresa ogni decisione in punto di ordinanza ex art. 648 c.p.c. e valutazione della sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto da effettuarsi successivamente alla prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4009 del 7/11/2024 emesso dall'intestato Tribunale;
- spese di lite compensate.
Bologna, lì 30.9.25
Il Giudice
dott.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI PAOLA e STRADA Parte_1
GABRIELE
OPPONENTE contro
(C.F. in persona del L.r.p.t., quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
della (C.F. presso la , con il Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CANNAROZZO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte opponente, come da atto di citazione (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) In via prioritaria nel rito: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito non è fondato su idonea prova scritta ex art. 50 TUB;
2) In via preliminare accertare che parte opposta è priva di legittimazione attiva per la fase Controparte_1 monitoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.4009/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna il 7/11/2024 nel procedimento RG 13750/2024; 3) In via principale nel merito in ogni caso revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.4009/2024 emesso dal Tribunale di
Bologna il 7/11/2024 nel procedimento RG 13750/2024, per le ragioni espresse in narrativa o per quelle ritenute;
4) In subordine revocare parzialmente e/o dichiarare parzialmente nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 4009/2024 emesso dal Tribunale di Bologna il 7/11/2024 nel procedimento RG
13750/2024, per le ragioni espresse in narrativa o per quelle ritenute;
5) In ogni caso revocare e dichiarare non dovute le somme richieste a pagamento del mutuo ipotecario con rogito in data
23/9/2004 Rep.74040 Fasc. 31178 a ministero notaio in Imola, per estinzione dello stesso;
Per_1
pagina 1 di 3 6) In via subordinata accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di interessi e spese”), chiedendo la compensazione delle spese di lite.
- Parte opposta, come da comparsa di costituzione (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: stante la tardività dell'opposizione, ovvero per una o tutte le ragioni di cui in narrativa, si chiede concedersi l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare e assorbente, per tutti i motivi esposti nel presente scritto, dichiarare infondata la doglianza sulla mediazione obbligatoria avendo adempiuto all'onere in conformità a quanto disciplinato dal novellati art. 5 bis, d.lgs. 28/2010; in via principale e nel merito: rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande ex adverso formulate per una o tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto, respingere la presente opposizione, dichiarando valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto. Nell'ipotesi di accoglimento della nullità parziale del contratto di fideiussione per cui è causa, accertare e dichiarare la validità del contratto di fideiussione eventualmente epurato dalle clausole ritenute invalide”)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4009/2024 emesso dal Tribunale di Bologna e ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale
[...]
in persona del l.r.p.t., quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
presso la al fine di: 1) veder rigettata l'eventuale istanza di concessione della Controparte_3
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta;
2) veder revocato il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di legittimazione attiva della Controparte_1
; 3) veder revocato e/o dichiarato nullo in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto per
[...] le ragioni espresse nell'atto di opposizione;
4) veder dichiarate non dovute le somme richieste a pagamento del mutuo ipotecario con rogito in data 23/9/2004 Rep.74040 Fasc. 31178 a ministero notaio in Imola, per estinzione dello stesso e, altresì, non dovute quelle indicate nel decreto Per_1
ingiuntivo opposto a titolo di interessi e spese.
Si è costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t., quale Controparte_1
mandataria della presso la chiedendo: - concedersi Controparte_2 Controparte_3
l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la tardività dell'opposizione; - dichiarare infondata la doglianza sulla mediazione obbligatoria avendo adempiuto a tale onere ex art. 5 bis, d.lgs.
n.28/2010; - respingere l'opposizione in quanto le domande ex adverso formulate sono infondate e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 3 All'udienza del 18/09/2925, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. L'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione formulata dalla parte opposta merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto ingiuntivo emesso.
Come emerge dal doc. n. 12 e dal doc. n. 12.1 allegati da alla propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo n. 4009 del
07/11/2024 emesso dal Tribunale di Bologna sono stati notificati all'indirizzo PEC di Parte_1
in data 19/11/2024.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40009/2024, ma la stessa Parte_1
è stata notificata alla parte opposta in data 05/01/2025, ossia scaduto il termine di 40 giorni previsto dalla legge, decorso il 30/12/2025.
Nel caso di specie, inoltre, non ricorre né un caso di irregolarità della notifica, né un'ipotesi di caso fortuito o causa maggiore che avrebbero legittimato l'opponente ha proporre un'opposizione oltre i termini di legge ex art. 650 c.p.c.
L'opposizione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitamente esecutivo.
3. Le spese di lite, vista l'estrema compressione dello svolgimento della presente procedura e la natura della causa, sono compensate.
Assorbita ogni altra questione, compresa ogni decisione in punto di ordinanza ex art. 648 c.p.c. e valutazione della sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto da effettuarsi successivamente alla prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4009 del 7/11/2024 emesso dall'intestato Tribunale;
- spese di lite compensate.
Bologna, lì 30.9.25
Il Giudice
dott.ssa Anna Lisa Marconi
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